Assistenza legale gratuita: il gratuito patrocinio.

da | Apr 29, 2019 | SOS Consumatori | 2 commenti

L’assistenza legale gratuita è sempre più spesso una richiesta diretta agli avvocati da potenziali assistiti che si trovano in difficoltà economica e nella condizione di adire per vie legali in una controversia.

In questo articolo quindi mi sembra corretto informare i lettori circa la possibilità prevista dalla legge di essere assistito gratuitamente da un legale attraverso l’ammissione al “patrocinio gratuito”, ovvero l’assistenza legale a spese dello Stato.

Il patrocinio gratuito quindi è la possibilità attraverso la quale un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato, pertanto in maniera totalmente gratuita.

Il diritto al patrocinio gratuito trova fondamento nella nostra Costituzione della Repubblica Italiana:

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 24 – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Il diritto alla difesa è garantito anche a livello internazionale, normato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’art. 6, Diritto a un equo processo

comma 3, lett. c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966, nell’ art. 14

3 comma, ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie

lett. d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo.

 

Il Gratuito Patrocinio è riservato a tutti quei cittadini che dimostrano di essere in difficoltà economica.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

L’assistenza può essere richiesta per qualsiasi controversia in tutte le giurisdizioni: civile, penale, amministrativa, tributaria e di volontaria giurisdizione e per tutti i gradi di giudizio, quindi per le istanze di 1° grado, per il giudizio di appello e per il ricorso in Cassazione.

Il patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può quindi essere esteso all’assistenza extragiudiziale (es. non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).

E’ bene precisare che solo i professionisti avvocati appositamente iscritti in un apposito albo gestito dai Consigli dell’Ordine dei Tribunali possono assumere cause di patrocinio a spese dello Stato.

Per agevolare il cittadino i Consigli dell’Ordine dei Tribunali hanno messo on-line un apposito elenco che contiene i nominativi, nell’ambito del quale è possibile scegliere discrezionalmente un professionista.

Qui di seguito un esempio di come potete accedere alla consultazione degli albi on-line degli avvocati iscritti nelle liste di alcuni Tribunali:

Tribunale di Milano

Ordine degli Avvocati di Milano

Alla voce:
Iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato

Cliccare: SI 

Tribunale di Roma

Ordine degli Avvocati di Roma.

Alla voce: Materie patrocinio a spese dello Stato
Scegliere dal menu a tendina: la materia a cui siete interessati (es. Esecuzioni) 

Tribunale di Bologna

Ordine degli Avvocati di Bologna.

Alla voce: Qualifica 

Scegliere dal menu: Patrocinio a Spese dello Stato 

Tribunale di Venezia

Ordine degli Avvocati di Venezia.

Alla voce: Seleziona il tipo di ricerca
Scegliere dal menu a tendina: Ricerca Patrocinio a Spese dello Stato 

Come si richiede l’ammissione al gratuito patrocinio:

In ambito civilistico, il cittadino interessato dovrà presentare una istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo.

In ambito penalistico, invece, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del giudice dinanzi al quale si è instaurato il processo.

Il modulo dell’istanza generalmente è scaricabile dal sito del Consiglio dell’Ordine di riferimento.

Gli esempi che vi ho proposto qui sopra indicano chiaramente che i vari Ordini degli Avvocati stabiliti presso tutti i Tribunali italiani hanno scelto modalità diverse di presentazione on-line degli elenchi relativi ai professionisti iscritti alle liste del Gratuito Patrocinio.

Ho potuto constatare di persona che anche la presentazione delle domande varia nei vari Ordini. Ci sono Ordini che hanno scelto di facilitare le domande di richiesta del Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato direttamente on-line con invio mezzo mail e chi ha inserito invece solo il modulo da scaricare e compilare senza indicare poi in modo semplice come fare per la presentazione della domanda.

La mancanza di uniformità per poter presentare una domanda è certamente un problema che il cittadino, bisognoso ed indigente, si trova ad affrontare oltre alla problematica giudiziaria.

Un consiglio è anche quello di consultare il sito del Ministero della Giustizia che ha messo on-line una scheda pratica per fugare qualche dubbio.

Valutazione della domanda presentata per Patrocinio a spese dello Stato:

In sede civile: la domanda, debitamente compilata e presentata, viene valutata dal Consiglio dell’Ordine competente che ne valuta la correttezza e fondatezza.
La domanda può essere: ammessa, rigettata o essere dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti necessari.

In sede penale: la domanda viene valutata direttamente dal Magistrato davanti al quale è stata inoltrata il quale, ha facoltà di decidere di: ammetterla, rigettarla oppure dichiararla inammissibile.

Nel momento in cui le domande vengono dichiarate dagli organi competenti ammissibili al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato, interviene in supervisione l’ Agenzia delle Entrate con il compito di fare verifiche circa l’esattezza dell’ammontare del reddito auto-dichiarato dall’istante, quindi occorre porre la massima attenzione su quanto si dichiara nella compilazione delle domande.

Le dichiarazioni false, omissive o la mancata comunicazione degli aumenti di reddito costituiscono un reato sanzionato ai sensi dell’ art. 95 D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazione del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.

Revoca del provvedimento

Il provvedimento di ammissione al Gratuito Patrocinio può essere revocato:
– se nel corso del processo le condizioni reddituali si sono modificate;
– se a seguito dell’ammissione in via provvisoria, risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, oppure risulta che l’interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

Obblighi dei professionisti avvocati iscritti nelle liste del Patrocinio a spese dello Stato.

Il professionista avvocato al quale viene affidata la pratica di un cittadino nella modalità del Patrocinio Gratuito non può chiedere compensi, anticipi o integrazioni in denaro al suo assistito ammesso al Gratuito Patrocinio. Egli percepisce il compenso solo ed esclusivamente da parte dello Stato: in caso contrario, commetterà un illecito deontologico sanzionabile dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Incluse nella pratica, qualora si renda necessario, è possibile nominare anche un Consulente Tecnico di Parte (c.d. Ctp). Anche per questa figura professionale l’onorario, parimenti a quello spettante all’avvocato difensore, verrà liquidato dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico. 

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2 Commenti

  1. Vittoria ciani

    Salve, non ho capito l’avvocato, e mi è stato bloccato il conto corrente…. Non so cosa fare

    Rispondi
    • Deborah Betti

      Ciao Vittoria, commento che non riusciamo a capire

      Rispondi

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