Coronavirus-COVID-19, moduli utili: banche sospensione mutui prima casa

da | Apr 15, 2020 | Banche e Risparmio | 0 commenti

Questo breve articolo è dedicato esclusivamente ad una analisi dell’art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”) – il rapporto tra banche/clienti e la richiesta di sospensione delle rate del mutuo in emergenza sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus, COVID-19.

Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,
su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Dunque, tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, possono ottenere la sospensione del mutuo presentando la domanda alla banca che lo ha concesso, che è tenuta a sospenderlo.

Chi sono i cittadini destinatari della sospensione delle rate del mutuo?

Tutte le persone che rientrano in queste categorie posso accedere a questa agevolazione:

Categorie già inserite nel Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini)

  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Nuova platea di beneficiari come disposto dall’art. 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e art.12 del Decreto legge 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”):

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Importante, i dettagli da non trascurare:

Fino al termine dell’emergenza sanitaria Coronavirus COVID-19, per l’accesso al Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) per tutti gli aventi diritto, non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo, ma … purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi. 

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo con la richiesta di sospensione delle rate secondo gli ultimi aggiornamenti previsti dalla legge.

Fino a qui pare tutto semplice quindi, tutto chiaro e potremmo pensare che tutte le banche siano già pronte e che accettino il modulo unico per l’invio della domanda che è stato messo a disposizione dei cittadini sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi e potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Indicazioni operative reperibili sulla pagina ufficiale del Dipartimento del Tesoro
Modulo fornito dal Dipartimento del tesoro da compilare ed inviare alla banca
Modulo sospensione rate mutuo prima casa – Aggiornato al Dl 23 Dell’8 Aprile 2020

Fonte: Dipartimento del Tesoro

Consiglio a tutti di approfondire la lettura attraverso anche queste pagine ufficiali che qui vi indico, in quanto, solo dopo aver preso visione della tematica che stiamo trattando in questo articolo a 360° potrete, in totale autonomia, essere pienamente consapevoli che ciò che si fa passare come semplice, chiaro e veloce non lo è affatto.

Ed infatti se consultate il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’articolo intitolato “Decreto Cura Italia, cosa prevede per le famiglie” scoprirete che al paragrafo denominato “Protezione dei redditi – Fondo Gasparrini per mutui prima casa”, troviamo un altro limite che vi riporto:

“Viene estesa, per nove mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus.”

Appare quindi un parametro limitativo importante che è quello della specifica del calo di fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, prima dell’evento emergenziale del virus Coronavirus – COVID-19

Approfondimenti relativi alla richiesta sospensione dei mutui

… vi è di più! Se si volesse leggere attentamente tutto, ma proprio tutto, (gran perdita di tempo per tutti, ma necessaria) non può mancare una sbirciatina alla pagina della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa alla pagina dedicata “Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa” per trovare altri parametri vincolanti per poter ottenere la sospensione del mutuo di prima casa, che nessuno ovviamente i è premunito di specificare nelle migliaia di interviste televisive, e una nota aggiuntiva non poco rilevante che è la seguente:

A CURA DELLA BANCA
La banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, invia telematicamente la domanda a Consap.
Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap – entro i successivi 10 giorni lavorativi – tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell’evento causa per il quale si richiede la sospensione;

A CURA DI CONSAP
Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s’impegna entro 15 giorni solari consecutivi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca e l’eventuale decisione di non ammissione della domanda viene specificamente motivata. La banca è tenuta a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della sua domanda.

Dal quale si evince che non c’è automatismo diretto tra banca e cliente, bensì la banca svolge un ruolo solo di “passacarte” tra mutuatario e Consap e viceversa.

In epoca di emergenza sanitaria ed economica la tanto declarata, da anni, snellezza burocratica, mi pare evidente che sia ancora lontana e non mi resta che sperare in un miglioramento nei prossimi mesi. ?

Conclusioni

Attualmente ho raccolto casi diversi di comportamento nei rapporti banca/cliente e anche moduli differenti da banca a banca.

Esempio 1
BNL ha accettato la sospensione di 5 mesi (non 9) da parte di un richiedente semplicemente mediante invio PEC senza nemmeno il modulo che qui vi ho allegato.

Esempio 2
Unicredit naviga a vista. Parlando con alcune filiali, ho raccolto informazioni relative al fatto che dalla direzione non siano ancora arrivate le disposizioni finali operative alle filiali, la normale conseguenza è che non vi è alcuna sospensione dei mutui prima casa in atto attualmente, nonostante le domande da parte dei mutuatari siano arrivate.

Il consiglio:
italiani, mai arrendersi, noi siamo artisti, quindi siamo creativi sempre e in tutto.

Se vi siete trovati dinnanzi alla solita complicata burocrazia istituzionale e bancaria, alle lungaggini, alle varie incertezze operative e pratiche e anche dinnanzi a qualche incompetente assunto in banca che non ha informazioni chiare da darvi, voi non demordete e passate oltre!
Non disperate e attenetevi esattamente alle procedure di invio di richiesta della sospensione del mutuo di prima casa così come pubblicizzato dai servizi internet istituzionali attraverso i moduli allegati che per facilità di uso travate anche in questo articolo.

Per ricercare gli indirizzi PEC del vostro istituto bancario, prendete intestazione e/o partita iva (codice fiscale e partiva iva per le aziende sono la stessa cosa) da un vostro estratto conto e cercate la PEC dentro questo portale che qui vi segnalo INI PEC del Ministero dello Sviluppo Economico  inviate il modulo di richiesta sospensione e attendete 15gg, se non possedete un PEC dovrete inviare una raccomandata R.R.

Nel caso riscontriate l’addebito sul conto corrente della rata del mutuo, nonostante la richiesta di sospensione inviata, contestate l’addebito mediante questo utile modulo che qui vi allego

Siamo curiosi di sapere qual'è la vostra esperienza

Scrivete qui la vostra segnalazione o il vostro commento 

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