La promessa tradita, le garanzie promesse dalle banche trasformate in una morsa debitoria per cittadini e imprese.
Nel 2020, nel pieno dell’emergenza COVID-19, il Governo italiano varava il Decreto-Legge n. 23/2020, noto come DL Liquidità, con una promessa chiara: sostenere le imprese colpite dalla crisi e, attraverso di esse, proteggere il tessuto economico e sociale del Paese, tutelando indirettamente anche le famiglie
La finalità era quella di garantire nuova liquidità alle aziende mediante finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, per evitare chiusure, licenziamenti e fallimenti.
Tuttavia, tra la norma e la sua applicazione concreta, si è aperta una frattura profonda. In numerosi casi, infatti, gli strumenti previsti dal DL Liquidità sono stati utilizzati dalle banche non per immettere risorse a sostegno delle imprese, ma per mettere in sicurezza i propri bilanci, consolidando esposizioni debitorie pregresse attraverso l’intervento della garanzia dello Stato.
Il risultato è stato un sistema che ha tutelato prima di tutto gli interessi delle banche.
Il vero paradosso è che lo Stato, animato dall’intento di sostenere il tessuto industriale e commerciale del Paese, è finito per diventare il garante ultimo di operazioni che hanno aggravato le posizioni debitorie di imprese e cittadini, trasferendo le perdite delle banche sulla collettività, attraverso garanzie coperte dalle tasse di tutti.
Queste distorsioni non sono rimaste senza conseguenze. La sentenza del Tribunale di Asti del 10 gennaio 2024 ha accertato gravi irregolarità nell’utilizzo delle garanzie pubbliche, riconoscendo l’illegittimità di operazioni che hanno snaturato la funzione del DL Liquidità rispetto alle finalità volute dal legislatore.
Questo articolo offre una panoramica chiara e accessibile del quadro normativo, delle pratiche bancarie contestate e delle ricadute concrete su imprese, cittadini e collettività, alla luce di un caso giudiziario che segna un punto fermo.
In questo articolo
- L’argomento: il Decreto Liquidità, la norma e i suoi inganni
- La vicenda: garanzie di Stato distorte. Come le banche hanno aggirato la norma per consolidare i propri crediti
- Il Tribunale di Asti condanna la banca: abuso delle garanzie di Stato accertato
- Gli effetti sulla società: imprese strozzate, cittadini esposti
- Cosa fare? Come agire concretamente
- Consigli pratici per i lettori
- Epilogo – Una battaglia di legalità che riguarda tutti
L’argomento: il Decreto Liquidità, la norma e i suoi inganni
Il DL Liquidità nasceva con una promessa precisa: garantire risorse finanziarie alle imprese italiane messe in ginocchio dall’emergenza COVID-19, per consentire loro di superare uno dei momenti più difficili della storia recente.
Il provvedimento, approvato con modifiche dal Parlamento, si presentava come un intervento straordinario a sostegno dell’intero tessuto produttivo, finalizzato a facilitare l’accesso al credito attraverso l’intervento dello Stato come garante:
- Garanzia del Fondo PMI – Mediocredito – fino al 100% per finanziamenti fino a 30.000 euro (inizialmente fissati a 25.000 euro);
- Durata estesa da 6 a 10 anni, con maggiore trasparenza sui tassi di interesse applicati;
- Possibilità di accesso anche per imprese con esposizioni pregresse, purché non classificate come deteriorate al momento della richiesta;
- Estensione della misura ad agenti assicurativi, subagenti, broker e agli enti del Terzo settore.
Accanto a questi strumenti, il DL Liquidità introduceva anche la Garanzia SACE, pensata per operazioni di importo più elevato. Una misura che, tuttavia, risultava meno accessibile a causa di condizioni più stringenti:
- divieto di distribuzione dei dividendi, esteso persino alle società controllate;
- impegno a non delocalizzare la produzione;
- possibilità di destinare fino al 20% del finanziamento al pagamento di rate scadute o in scadenza nel periodo emergenziale.
Il DL Liquidità conteneva anche una serie di norme volte a sostenere la continuità aziendale: dai protocolli anti-COVID riconosciuti come corretto adempimento dell’art. 2087 c.c., al rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con proroghe sui concordati e sulla sospensione dei protesti; dal rafforzamento dei cosiddetti Golden Power nei settori strategici come sanità, agroalimentare e siderurgia, fino al credito d’imposta del 30% per le spese di internazionalizzazione e alla conferma della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nei mesi più critici, con un correttivo sul bonus per sanificazione e DPI poi migliorato dal DL Rilancio.
Nel suo complesso, il DL Liquidità rappresentava un impianto normativo ampio e articolato che, almeno sulla carta, delineava un quadro di intervento pensato per evitare il collasso del sistema produttivo nazionale.
Eppure, come vedremo, tra la norma e la sua applicazione concreta si è aperta una distanza significativa. Strumenti concepiti per sostenere le imprese sono stati in molti casi utilizzati dagli istituti di credito per tutelare i propri interessi, salvaguardare i bilanci e ridurre l’esposizione al rischio, scaricando sulle garanzie pubbliche, e quindi sulla collettività, le conseguenze di una gestione del credito tutt’altro che virtuosa.
La vicenda: garanzie di Stato distorte. Come le banche hanno aggirato la norma per consolidare i propri crediti
Il punto centrale della vicenda riguarda l’utilizzo delle garanzie pubbliche.
Lo Stato, nel pieno dell’emergenza pandemica, aveva assunto il ruolo di garante dei finanziamenti concessi alle imprese, con l’obiettivo di sostenerle in una fase di grave difficoltà economica. Quelle garanzie avrebbero dovuto consentire l’immissione di nuova liquidità nel sistema produttivo, aiutando le aziende a resistere alla crisi e a ripartire.
In molti casi, però, questo meccanismo non ha funzionato come previsto.
Anziché essere destinati a nuova liquidità, numerosi finanziamenti garantiti dallo Stato sono stati utilizzati dalle banche per coprire debiti già esistenti delle imprese verso lo stesso istituto di credito. In sostanza, risorse pubbliche pensate per sostenere l’economia reale sono state impiegate per mettere in sicurezza esposizioni bancarie pregresse già garantite dall’imprenditore, dai suoi beni o dalla famiglia dello stesso.
In questo modo, la garanzia personale dell’imprenditore è stata sostituita o affiancata a quella, ritenuta ben più solida, del nostro Stato. Così facendo, la banca non solo si è liberata dal rischio connesso a un’eventuale insolvenza dell’imprenditore, ma ha messo anche al sicuro il proprio bilancio: in caso di mancato pagamento, infatti, non sarebbe più il cliente chiamato a rispondere, bensì lo Stato, considerato un debitore “ultra-solvibile”.
In termini semplici, si è arrivati a situazioni paradossali in cui lo stesso debito risultava garantito due volte: da un lato dall’imprenditore con il proprio patrimonio, dall’altro dallo Stato con risorse che provengono dalla fiscalità generale.
Questo meccanismo ha consentito agli istituti di credito di tutelare principalmente i propri interessi, i propri bilanci e di ridurre l’esposizione al rischio, mentre molte imprese non hanno ricevuto quella liquidità c.d. “fresca” che era stata annunciata, pubblicizzata, come strumento di salvezza. Al contrario, si sono ritrovate con un carico debitorio ancora più pesante e, in alcuni casi, insostenibile.
Ed è qui che emerge il profilo più critico dell’intera vicenda.
L’articolo 41 della Costituzione tutela la libertà di iniziativa economica privata, ma pone un limite chiaro: essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale né arrecare danno alla dignità umana. Pressare un imprenditore già in difficoltà sotto il peso di garanzie multiple e debiti impagabili difficilmente può dirsi conforme a questo principio.
L’uso delle garanzie pubbliche per ristrutturare debiti pregressi, anziché per sostenere l’attività d’impresa, rappresenta una deviazione della funzione della norma. Non solo perché priva le aziende di risorse reali, ma perché trasferisce il rischio d’impresa dalla banca sull’intera collettività.
La normativa era chiara nel delimitare le finalità dei finanziamenti garantiti: essi dovevano essere destinati a investimenti, costi del personale o capitale circolante, non alla semplice copertura di vecchie esposizioni.
Quando ciò non avviene, la garanzia pubblica perde la propria legittimità.
Proprio da questa deviazione delle finalità previste dalla legge discendono le principali condotte illegittime riscontrabili nell’operato di numerosi istituti di credito.
Un primo profilo di criticità riguarda l’inadeguata valutazione del merito creditizio. In diversi casi, le banche hanno concesso finanziamenti garantiti dallo Stato a imprese già in condizioni di grave difficoltà economica, senza una reale e prudente analisi della sostenibilità dell’operazione.
Tale comportamento, oltre a contrastare con i principi di sana gestione del credito, può incidere sulla validità dei contratti stipulati e, nei casi più gravi, configurare profili di responsabilità anche di natura penale, come l’ipotesi di bancarotta semplice.
Un secondo e più grave illecito concerne l’utilizzo improprio dei finanziamenti garantiti dallo Stato. Risorse pubbliche che avrebbero dovuto essere destinate a investimenti, costi del personale o capitale circolante sono state invece utilizzate per ristrutturare o coprire debiti bancari pregressi, in aperta violazione delle condizioni previste per le garanzie SACE e del Fondo PMI.
Dall’analisi di numerose posizioni bancarie emerge infatti una prassi ricorrente: i nuovi mutui o finanziamenti non sono stati erogati per le finalità indicate dalla normativa, ma impiegati per rinegoziare esposizioni già esistenti dei clienti, spesso già assistite da garanzie personali, alle quali è stata semplicemente aggiunta la garanzia dello Stato.
Una modalità operativa che altera la funzione dell’intervento pubblico e trasferisce il rischio d’impresa dalla banca alla collettività.
Il punto è dirimente: tutto questo è illegittimo.
Quale utilità sociale può avere un sistema che sottopone un imprenditore già in difficoltà a garanzie multiple e a un indebitamento strutturalmente insostenibile?
La normativa di riferimento è inequivocabile. I finanziamenti garantiti al 100% da SACE S.p.A. devono essere destinati esclusivamente a: nuovi investimenti, costi del personale o capitale circolante per attività imprenditoriali in Italia. È espressamente vietato utilizzare tali fondi per la ristrutturazione di debiti bancari pregressi, poiché ciò comporta la violazione delle finalità dell’intervento pubblico e determina la decadenza della garanzia statale.
Questa previsione tutela un interesse pubblico primario: sostenere la continuità delle imprese durante l’emergenza economica, prevenendo abusi nell’utilizzo di risorse che, in ultima analisi, gravano sull’intera collettività.
Le conseguenze di un uso improprio delle garanzie pubbliche sono rilevanti e possono includere:
- nullità o decadenza della garanzia pubblica, qualora il finanziamento garantito al 100% da SACE s.p.a. sia utilizzato per coprire debiti pregressi;
- contestazioni da parte di SACE o Mediocredito Centrale, con possibile rifiuto di escussione della garanzia nei confronti della banca in caso di inadempimento del debitore principale;
- responsabilità civile e penale degli istituti di credito, anche per sfruttamento dello stato di bisogno dell’impresa, con conseguenze civili (ad esempio, ex art. 1448 c.c.) e penali (ad esempio, ex art. 644, comma 4, c.p.).
- azioni di tutela da parte delle imprese beneficiarie, che possono contestare l’uso distorto dei finanziamenti garantiti.
Non a caso, anche l’Associazione Bancaria Italiana è intervenuta sul punto, chiarendo che tali finanziamenti devono essere effettivamente “nuovi” e non utilizzabili per consolidare debiti preesistenti, pena la perdita della garanzia pubblica.
Pur evidenziando alcune criticità della misura, la stessa ABI ha confermato che la contestualità tra erogazione del finanziamento e utilizzo per debiti pregressi rappresenta un elemento decisivo ai fini della decadenza della garanzia.
È proprio attraverso un’attenta analisi della documentazione bancaria, delle tempistiche e delle clausole contrattuali che tali irregolarità possono emergere, rivelando non meri vizi formali, ma un uso distorto e sistemico di strumenti concepiti per sostenere l’economia reale.
Il Tribunale di Asti condanna la banca: abuso delle garanzie di Stato accertato
Per comprendere fino in fondo la gravità del fenomeno descritto, non è necessario restare sul piano teorico. È sufficiente guardare a ciò che è accaduto nelle aule di giustizia.
Uno dei casi più significativi è rappresentato dall’ Ordinanza n. 105/24 del Tribunale di Asti dell’8 gennaio 2024, che ha affrontato in modo diretto l’uso distorto delle garanzie pubbliche previste dal Fondo Centrale di Garanzia.
La vicenda riguarda un contratto di mutuo di € 125.000,00 concesso nel novembre 2021 e assistito da garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, a favore di un’impresa che si trovava già in una situazione di grave dissesto economico.
La banca era pienamente consapevole delle difficoltà dell’azienda, ma, ciò nonostante, ha erogato il finanziamento non per sostenere nuova attività produttiva, come imposto dalla normativa, bensì per ripianare un saldo negativo di conto corrente e coprire debiti pregressi.
Il Tribunale ha chiarito che un’operazione di questo tipo è illegittima. La funzione reale del finanziamento non era quella di immettere liquidità a sostegno dell’impresa, ma di consentire alla banca di assicurarsi la copertura pubblica su un credito già compromesso, nella consapevolezza che il debitore non sarebbe stato in grado di restituire le somme.
In termini concreti, il rischio di perdita è stato trasferito dalla banca alla collettività, trasformando la garanzia statale in uno strumento di protezione degli interessi dell’istituto di credito.
I giudici sono stati espliciti nel motivare la decisione:
“La vera causa concreta dell’operazione negoziale è l’assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi…”.
Una motivazione che non lascia spazio a interpretazioni: l’operazione non rappresentava un intervento di sostegno all’impresa, ma un abuso della garanzia pubblica.
Per queste ragioni, il contratto è stato dichiarato nullo per illiceità della causa, in quanto contrario alle norme imperative che regolano l’attività bancaria e ai principi che disciplinano l’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il caso di Asti assume così un valore emblematico. Dimostra che le distorsioni nell’applicazione del DL Liquidità non sono ipotesi astratte o ricostruzioni teoriche, ma condotte concrete accertate dai giudici, confermando una realtà che molte imprese hanno sperimentato sulla propria pelle: strumenti pensati per sostenerle sono stati utilizzati per consolidare i crediti delle banche, aggravando ulteriormente la loro esposizione debitoria invece di offrire una reale via d’uscita dalla crisi.
Gli effetti sulla società: imprese strozzate, cittadini esposti
Il risultato di questo sistema è stato, per molti, devastante.
Poiché le garanzie pubbliche vengono escusse dallo Stato attraverso il meccanismo della riscossione coattiva, le conseguenze si sono tradotte concretamente in cartelle esattoriali notificate a imprese e cittadini, che in numerosi casi, una volta impugnate, sono state annullate dai giudici per illegittimità, ma non prima di aver prodotto danni economici, personali e sociali di rilevante entità.
Il combinato disposto del DL Liquidità ha prodotto effetti profondi:
- Per le imprese
Molte piccole e medie imprese, che rappresentano la vera ossatura del nostro tessuto produttivo, hanno visto i finanziamenti trasformarsi in una morsa debitoria.
Laddove speravano in un sostegno e nella possibilità di crescere o riorganizzarsi, si sono invece ritrovate di fronte a uno strumento ambivalente: il credito arrivava non per rilanciare l’attività, ma per coprire posizioni debitorie già esistenti, spesso già assistite da garanzie personali, e a condizioni tali da renderne difficile – se non impossibile – una gestione sostenibile, anche alla luce delle profonde trasformazioni subite dalle attività economiche durante il periodo pandemico.
Quando l’imprenditore, già provato dalla crisi, non riesce più a onorare le rate del finanziamento garantito, la banca non resta esposta al rischio di perdita: grazie alla garanzia pubblica, l’istituto di credito può infatti rivalersi sull’ente garante, come Mediocredito Centrale, ottenendo il rimborso delle somme non pagate.
In questo modo, il debito si trasferisce.
La banca recupera il proprio credito in tempi rapidi e secondo le proprie modalità, mentre l’imprenditore, che non viene liberato dall’obbligazione, si ritrova nel breve periodo con il debito trasformato in un debito verso lo Stato, in un contesto che rende la difesa più complessa e onerosa, pur restando possibile, come dimostra il caso del Tribunale di Asti.
La conseguenza concreta è l’emissione di una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con tutto ciò che ne deriva: iscrizioni a ruolo, pignoramenti, ipoteche e procedure di riscossione coattiva.
Il debito, da rapporto con un soggetto privato, la banca, diventa così un rapporto con l’erario, lo Stato, caratterizzato da strumenti di recupero molto più incisivi tipici della riscossione dei crediti tributari.
In sostanza, la banca mette al sicuro il proprio tornaconto, mentre l’imprenditore passa da un debito verso un soggetto privato a un debito verso lo Stato, con un apparato di riscossione più aggressivo, difficile da gestire e non eludibile.
- Per i cittadini e le loro famiglie
Il sistema ha avuto conseguenze dirette non solo sui singoli cittadini, ma anche sui loro nuclei familiari.
I debiti delle imprese si sono riversati sulle famiglie attraverso cartelle esattoriali notificate ai garanti, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie su abitazioni, conti correnti e altri beni personali.
A essere coinvolti non sono stati soltanto gli imprenditori, ma anche coniugi, familiari e soggetti che avevano prestato garanzia confidando in uno strumento di sostegno, non in un meccanismo che trasferiva il rischio dall’istituto di credito allo Stato e, di riflesso, ai cittadini.
Queste misure hanno inciso in modo particolarmente pesante in un momento storico già segnato dalla pandemia, che aveva ridotto redditi, risparmi e stabilità lavorativa, ampliando la fragilità economica di interi nuclei familiari.
- Per la collettività
Il vero paradosso di questo sistema è che, attraverso l’uso distorto delle garanzie pubbliche, lo Stato ha finito per socializzare le perdite delle banche, trasferendole sulle spalle dei contribuenti.
Si è così realizzato un meccanismo ben noto: i profitti restano privati, mentre le perdite diventano pubbliche.
Quando l’impresa non riesce a far fronte al debito, la banca viene tutelata dalla garanzia statale, mentre il costo dell’operazione ricade sull’intera collettività, alimentando un sistema che mina la fiducia nelle istituzioni e nel corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Cosa fare? Come agire concretamente
Di fronte a un utilizzo distorto delle garanzie pubbliche, imprese e cittadini non sono privi di strumenti di tutela.
L’ordinanza del Tribunale di Asti dell’8 gennaio 2024 dimostra che tali condotte possono essere accertate e sanzionate in sede giudiziaria, quando adeguatamente contestate.
In presenza di elementi che facciano ritenere illegittimo l’uso dei finanziamenti garantiti, è possibile valutare le seguenti azioni.
- Contestazioni in sede civile
L’impresa può agire in sede civile per contestare la validità dell’operazione, invocando – nei casi ricorrenti – l’art. 1448 c.c. (rescissione per lesione), qualora emerga che la banca abbia approfittato dello stato di bisogno dell’imprenditore imponendo condizioni gravemente sproporzionate.
Come evidenziato dal Tribunale di Asti, l’uso della garanzia pubblica per coprire debiti pregressi può incidere sulla causa concreta del contratto, fino a determinarne la nullità.
- Segnalazioni e iniziative in sede penale
Qualora vi siano indizi di sfruttamento dello stato di difficoltà economica dell’impresa, è possibile presentare segnalazioni alla magistratura.
In presenza di determinate condizioni, tali condotte possono assumere rilievo penale, anche con riferimento all’art. 644, comma 4, c.p., che sanziona l’approfittamento dello stato di bisogno del debitore.
- Azioni di risarcimento del danno
L’impresa può inoltre valutare un’azione risarcitoria nei confronti dell’istituto di credito per i danni subiti a causa dell’utilizzo improprio dei finanziamenti garantiti, inclusi:
- aggravamento dell’esposizione debitoria;
- attivazione di procedure di riscossione;
- pregiudizi patrimoniali e reputazionali.
- Segnalazioni agli enti garanti e alle autorità competenti
È possibile segnalare le operazioni sospette a SACE S.p.A., Mediocredito Centrale e agli altri organismi di controllo competenti, affinché venga verificato il rispetto delle finalità previste dalla normativa.
Come confermato anche in giurisprudenza, l’utilizzo difforme dei fondi può comportare la decadenza della garanzia pubblica, con conseguenze dirette per la banca.
Un punto fermo.
Il caso del Tribunale di Asti chiarisce un principio fondamentale:
le garanzie pubbliche non sono uno scudo per gli istituti di credito, ma uno strumento eccezionale di sostegno all’economia reale.
Quando vengono utilizzate in modo distorto, possono e devono essere contestate.
Agire è possibile. Farlo in modo consapevole e tempestivo è decisivo.
Consigli pratici per i lettori
Per le imprese
- Attenzione alle clausole contrattuali: prima di sottoscrivere un finanziamento garantito, è essenziale analizzare con cura ogni clausola, preferibilmente con il supporto di un professionista di fiducia.
- Valutare l’opposizione alle cartelle esattoriali: numerose operazioni sono state già annullate in sede giudiziaria per vizi di legittimità; non tutto ciò che viene richiesto è automaticamente dovuto.
- Tutela collettiva e informata: associazioni e organizzazioni come SOS Difesa Legalità possono offrire orientamento, strumenti di tutela e supporto nelle azioni di difesa.
Per i cittadini e le famiglie
- Non subire passivamente: una cartella esattoriale va sempre verificata; la sua emissione non equivale, di per sé, a legittimità.
- Conoscere e far valere i propri diritti: il diritto alla difesa è garantito dall’art. 24 della Costituzione e non può essere compresso nemmeno in nome dell’emergenza.
Epilogo – Una battaglia di legalità che riguarda tutti
Il DL Liquidità resterà negli annali come il simbolo di una promessa tradita.
In un Paese che dichiara di voler sostenere imprese e lavoro, non è accettabile che il costo della crisi venga scaricato su chi produce, lavora e garantisce con il proprio patrimonio.
C’è un dato che non può essere taciuto.
Non è accettabile che, nel momento più drammatico della storia recente del Paese, segnato da una pandemia globale, vi siano stati soggetti che hanno trasformato un’emergenza collettiva in un’opportunità di profitto personale.
Mentre imprese chiudevano, famiglie perdevano reddito e lo Stato interveniva con risorse pubbliche per evitare il collasso del sistema economico, alcuni istituti di credito hanno utilizzato quegli strumenti non per sostenere l’economia reale, ma per tutelare esclusivamente i propri bilanci, scaricando il rischio sulla collettività.
Questo non è solo un problema giuridico.
È un problema etico, sociale e istituzionale.
Lucrare su una crisi sanitaria ed economica, piegando norme emergenziali pensate per aiutare il Paese a interessi di parte, mina il patto di fiducia tra cittadini, istituzioni e sistema economico.
Ed è una deriva che non può essere né giustificata né normalizzata.
Denunciare queste condotte non significa attaccare il sistema creditizio nel suo complesso, ma pretendere responsabilità da chi ha abusato di strumenti pubblici, trasformando una misura di solidarietà nazionale in un meccanismo di protezione privata.
La legalità non può essere selettiva.
E la crisi non può diventare un alibi per arricchirsi a spese di chi già paga il prezzo più alto.
Restare informati, pretendere trasparenza, reagire agli abusi non è un atto di ribellione: è un dovere civico, perché un Paese che accetta il profitto sull’emergenza è un Paese che rinuncia alla propria dignità.
Questa è una battaglia di giustizia, non di parte.
E riguarda tutti.

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