Il Sig.r Gianmario Bertollo, D.A. Direttore Aziendale SDL Centrostudi, il 04/06/2015 alle 8:00 – come dichiarato dal suo profilo Linkedin https://www.linkedin.com/in/gianmario-bertollo-a06a0227  nel commento all’articolo  https://www.sosdifesalegalita.it/sdl-centrostudi-analisi-sentenze-pubblicate/ – scrive:“……cause, 54 perse in primo grado di cui 2 e ripeto DUE (per chi non sa contare) condanne per lite temeraria.”

Il punto è che si, non solo so contare, direi anche perfettamente. Peggio ORA sono anche spaventata da questo tono banalizzante e superficiale con cui viene contestualizzato il  numero 54 (ci sono anche io dentro qui, se è il dato relativo al 2013), e ancor di più qull’insitere sulle “2 e ripeto DUE …..condanne per lite temeraria”

Non è il solo purtroppo ad avere questo atteggiamento, spesso lo riscontro dai commenti nei vari Social; gente che usa toni arrabbiati e arroganti per indurti a sentirti banale e stupida solo perché stai esprimendo (mediante esperienza diretta e documentata) un opinione contraria alle loro convinzioni.

E’ un problema culturale nel nostro paese, ormai siano indiscutibilmente al famoso detto “Mors tua vita mea”  ossia “il fallimento di UNO costituisca requisito indispensabile per il successo di UN ALTRO.”

Per questo è più facile screditare chi esprime un’opinione diversa anche se sostenuta da documenti veri, che stabilire invece un rapporto di contatto educato e democratico per migliorare insieme,  ed insieme SERIAMENTE cambiare in positivo quello che oggi non ci piace nel nostro paese, tra i tanti problemi da risolvere quello appunto tra le banche e i cittadini!

Vediamo quindi le DUE sentenze con condanna per lite temeraria:

la PRIMA – Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni – 17-09-2014 al n.5984 pubblicata nel sito http://www.expartecreditoris.it/ a questo indirizzo potete anche scaricare il documento http://bit.ly/1T5bSMB dal testo riporto quanto segue: “il giudice, definitivamente pronunciato, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna CLIENTE a rifondere alla BANCA le spese di opposizione che liquida in € 60.000,00 per competenze oltre al rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile visto art. 96 co. 3 c.p.c condanna il CLIENTE a rifondere all BANCA a titolo di responsabilità aggravata ulteriore somma di € 60.000,00”

La SECONDA – Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola – 10-03-2015 al n.739 anche questa pubblicata nel sito http://www.expartecreditoris.it/ e qui scaricate  il documento http://bit.ly/1Mg3l4n dal testo riporto quanto segue:“Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) Rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate; 2) Condanna CLIENTI a rifondere a BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 8.705,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;3)Condanna CLIENTI, a corrispondere a BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di € 43,525,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;4)………………..”

Mi viene male fare i conti ma in pratica siamo messi cosi:

A Torino il Cliente DEVE PAGARE alla BANCA il mutuo da € 5.376.835,36 + SPESE € 120.000,00 + accessori vari

A Padova il Cliente DEVE PAGARE alla BANCA il mutuo da € 170.000,00 + € 43.525,00 + € 8.705,00 + accessori vari

In pratica tutte e due i clienti sono stati condannati art 96 co.3 c.p.c (responsabilità aggravata) con le motivazioni che le “teorie” che hanno costituito le loro perizie e le loro difese in Tribunale sono state giudicate “fantasiose” e non hanno trovato alcun riscontro nella Sentenza della Cassazione n. 350/2013.

Il Dott Bertola del Tribunale di Padova :La sommatoria dei due tassi costituisce una fantasiosa deduzione che non trova alcun riscontro nella sentenza della Cassazione n. 350/2013 e sostenere il contrario è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.”

E qui adesso nasce un bel PROBLEMA; le PERIZIE sui MUTUI e sui CONTI CORRENTI non ce le facciamo da soli! Ci siamo affidati a un esperto, ad un professionista e l’abbiamo PAGATO per fare questo lavoro. Ci hanno mandato in Tribunale con teorie “fantasiose” e NOI paghiamo le spese?

Il mio caso è IDENTICO, perdo una causa perché non sono stata seguita da PROFESSIONISTI SERI e la mia PERIZIA è STATA GIUDICATA INAMMISSIBILE!

Dietro a tanta superficialità e tanto trattare con banalità questo tema e i numeri delle SENTENZE di SOCCOMBENZA dei VOSTRI CLIENTI avete un vaga IDEA di quanti danni state facendo all’economia, quanto tempo fate perdere alla GIUSTIZIA, ma soprattutto a QUANTO LE BANCHE VI STANNO RINGRAZIANDO e useranno queste SENTENZE contro TUTTI noi CITTADINI?