Energie Rinnovabili e finanziarie: il caso Green Style

da | Apr 3, 2025 | E più E Ecologicamente Energia spa, IN EVIDENZA | 0 commenti

La corsa verso l’energia pulita e sostenibile ha un fascino irresistibile: pannelli solari scintillanti, bollette ridotte, e quella gratificante sensazione di contribuire alla salvaguardia del pianeta. Bello, vero? Peccato che a volte dietro l’apparente “green dream” si nascondano insidie che di “pulito” hanno ben poco.
Prendiamo il caso emblematico della società Green Style Energie Rinnovabili, ora ufficialmente in concordato preventivo liquidatorio (dal 17 ottobre 2023, iscritto al n. 2/2023). Questa società, apparentemente impegnata a offrire impianti fotovoltaici e risparmi garantiti, è stata recentemente al centro di una sentenza esemplare del Tribunale di Torino, con cui il Giudice Dott. Edoardo Di Capua ha fatto chiarezza sulle ombre che si celavano dietro il miraggio del risparmio energetico.
La sentenza n. 1315 del 25 marzo 2022 ha infatti condannato Green Style Energie Rinnovabili, insieme al prestigioso istituto di credito Deutsche Bank, per aver adottato pratiche commerciali scorrette, annullando i contratti stipulati da una consumatrice inconsapevole vittima di questo tranello. Citando direttamente il Tribunale di Torino:

“P.Q.M. Il Tribunale di TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 31491/2019 R.G. promossa da (parte attrice) contro GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI […], annulla il contratto per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico e condanna in solido la società e la banca a risarcire integralmente il consumatore per le pratiche scorrette adottate.”

Prosegui la lettura per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

La vicenda, il caso di GREEN STYLE ENERGIE

Il caso di Green Style Energie Rinnovabili è tristemente noto e accomunato a quello di altre società come E + E, Energia Italia ed Energia & Servizi, già sanzionate dall’Antitrust per pratiche scorrette simili. Interessanti approfondimenti sono disponibili negli articoli “Il caso E+E B.V.; miracolo nelle rinnovabili o grande illusione? e Energia e rinnovabili. Famiglie a rischio.

Si tratta di società già multate dall’Antitrust per aver adottato condotte commerciali scorrette nei confronti dei consumatori con riferimento alle modalità ingannevoli di presentazione degli agenti di vendita che, per agganciare il cliente, utilizzavano anche i marchi di noti operatori del settore energetico, qualificandosi  come agenti  Eni o Enel.

Queste pratiche scorrette consistevano nell’indurre i consumatori a sottoscrivere contratti di acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici mediante la descrizione ingannevole di vantaggi economici  tali da rendere il contratto “a costo zero”,  nascondendo la reale natura dei vincoli contrattuali derivanti dai moduli sottoposti dagli agenti di vendita  e fatti sottoscrivere direttamente presso le abitazioni dei consumatori e dunque al di fuori dei locali commerciali.

Del tutto omesse erano poi le informazioni, sebbene obbligatorie per legge, in merito alle modalità e ai tempi per l’esercizio del diritto di recesso.

Non solo. Contestualmente a tali contratti venivano attivati anche dei contratti di finanziamento con varie società finanziarie (in primis Fiditalia e Santander Consumer Bank) in virtù del quale il consumatore si trovava a sua insaputa vincolato, senza aver mai ricevuto informazioni chiare e trasparenti e soprattutto in assenza di una effettiva e genuina acquisizione del suo consenso.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Torino la ricorrente veniva contattata da un call center interno della GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI in ordine alla proposta di installare gratuitamente pannelli fotovoltaici sulla propria abitazione.

A seguito di questo contatto telefonico, l’agente di vendita di GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI si presentava presso l’abitazione della ricorrente presentando  la documentazione da sottoscrivere qualificandola come mero preventivo.

L’agente riferiva che l’installazione dell’impianto sarebbe stata priva di costi trattandosi di un’offerta Enel per abitazioni monofamiliari, le cui spese sarebbero state compensate con le detrazioni fiscali e con gli introiti derivanti dall’immissione in rete dell’energia prodotta dallo stesso impianto.

Tanto bastava per indurre la ricorrente a sottoscrivere il modulo contrattuale compilato dallo stesso agente di vendita convinta della buona fede anche in virtù del fatto che, alla voce “totale”, l’agente barrava l’importo originario e lo sostituiva con la dicitura “zero” apposta a penna.

Peccato che dopo la sottoscrizione di quella che la ricorrente riteneva essere una pro-forma d’acquisto come riferitole dall’agente, la stessa veniva a conoscenza dell’accensione di un contratto di finanziamento  con  DEUTSCHE BANK per l’importo di Euro 16.060,00, che, sommati alle spese di istruttoria e agli altri costi accessori, aveva determinato un costo da corrispondere all’istituto di credito pari a  23.986,00.

Inoltre, sempre successivamente alla conclusione del contratto, la ricorrente scopriva che il 50% dell’impianto sarebbe stato deducibile in dieci anni, mentre gli incentivi del GSE – Gestore dei Servizi Energetici e gli incentivi europei risultavano del tutto insignificanti.

La ricorrente segnalava il comportamento di GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI all’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, con provvedimento n. 27893 del 4/9/2019 si pronunciava riscontrando sia in capo a Green Style Energie rinnovabili che in capo alle società finanziarie per culpa in vigilando pratiche commerciali scorrette.

Da qui l’instaurazione anche dell’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento sia del contratto di acquisto dell’impianto stipulato con GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI Srl che del collegato contratto di finanziamento con DEUTSCHE BANK e la conseguente richiesta di risarcimento danni e risarcimento di tutte le spese sostenute dal consumatore.

Ed è proprio qui che il ruolo della banca diventa fondamentale, dal momento che il Tribunale ha riconosciuto la corresponsabilità dell’istituto finanziario nel mancato controllo e nella mancata trasparenza verso il consumatore.

Si riporta: 

4) Dichiara tenute e condanna le parti convenute GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. eDEUTSCHE BANK – Easy S.p.A., …, al pagamento in favore della parte attrice Sig.ra Enrica della complessiva somma di Euro 15.527,97, oltre interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale (20 dicembre 2021) fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c..

5) Dichiara inammissibile la seguente domanda di manleva proposta da parte convenuta DEUTSCHE BANK – Easy S.p.A. nei confronti della parte convenuta GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.: “…”

6) Dichiara tenute e condanna le parti convenute GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. e DEUTSCHE BANK – Easy S.p.A., …, in solido tra di loro, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 9.023,00 per compensi ed in Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende. …

La sentenza del Giudice

Il Giudice ha accolto interamente la domanda della ricorrente evidenziando come l’agente della Green Style “avrebbe dovuto assicurarsi” che la cliente “avesse realmente capito l’entità dell’intera operazione e il suo costo, nonché le implicazioni che la stipula del contratto avrebbe comportato”.

La pratica commerciale di GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI integra la fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e ss. D.lgs. n. 206/2005, come accertato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. con pronuncia datata 4 settembre 2019 provvedimento n. 27893.

Inoltre, è stata accertata l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di acquisto ed il contratto di finanziamento avendo i medesimi oggetto il compimento di un’operazione unitaria, tant’è che il contratto accessorio di finanziamento non avrebbe ragion d’essere in mancanza di quello di fornitura.

Da tale collegamento deriva la conseguenza che le vicende che coinvolgono il contratto di fornitura si ripercuotono sul contratto di finanziamento.

Il Giudice ha quindi annullato entrambi i contratti condannato  le convenute in solido al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente, con obbligo di GREEN STYLE  ENERGIE RINNOVABILI a rimuovere a proprie spese i pannelli fotovoltaici dall’abitazione della ricorrente.

Le convenute sono state altresì condannate al pagamento delle spese di lite nonché alla sanzione aggiuntiva di cui all’art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.lgs. n. 28/2010 che prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione “il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.” (fonte Diritto.it)

GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI IN CONCORDATO PREVENTIVO

Per completezza si segnala che nel frattempo, in data 25/10/2023, è stata emessa la sentenza di omologa della procedura di Concordato Preventivo Liquidatorio di Green Style Energie Rinnovabili sul Tribunale di ROMA – Procedura n. 2/2023.

Un’altra azienda irreperibile. E più E il gestore si è trasferito in Olanda lasciando nei guai i suoi clienti.

Scarica il provvedimento AGCMAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili.

AGCM Provv n PS10900B Sanzione Pratiche Commerciali Scorrette

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Tribunale di Torino | Sentenza n.1315-2022 pubbl. il 25-03-22

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Green Style Energie Rinnovabili - Trib Fallimentare ROMA OMOLOGA

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