Mutui e Usura! NO, alla Lite Temeraria. Padova 10/03/2015

da | Ott 14, 2015 | Banche e Risparmio | 5 commenti

Parliamo di cause civili contro le banche che hanno come oggetto la contestazione dell’usura nei contratti di mutuo e che hanno avuto come esito l’emissione di una sentenza sfavorevole al mutuatario aggravata oltre alle spese dalla condanna alla lite temeraria disciplinata dall’ ART. 96 CPC (RESPONSABILITÀ AGGRAVATA) cliccate per approfondimenti aggiornati all’anno corrente.

ART. 96 CPC (RESPONSABILITÀ AGGRAVATA)
Vi state chiedendo cos’è? Me lo sono chiesto anche io! Per questo ho fatto delle ricerche online e all’interno di un file in pdf del Codice di Procedura Civile disponibile gratuitamente e aggiornato all’anno 2010 a pagina 40 ho trovato l’esatta definizione di questa legge a mio giudizio molto comprensibile, semplice e ne riporto qui di seguito il passaggio che mi interessa:

“Art. 96. (Responsabilita’ aggravata)
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. …”

Mala fede o colpa grave …è pesante e sono un sacco di soldi!

Qui in allegato trovate la rassegna giurisprudenziale a cura della Redazione di Ex Parte Creditoris con il titolo “LITE TEMERARIA: CASI E SANZIONI ART. 96 CPC (RESPONSABILITÀ AGGRAVATA)” aggiornata al 4 maggio 2015 e dalla quale è stato estratto l’elenco qui di seguito relativo alle sole sentenze che riguardano le cause civili che hanno avuto per oggetto un qualsiasi problema legato al rapporto banca/correntista, riscontrata usura su mutui o contenzioso bancario in generale.

Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni
Sentenza del 17-09-2014, n. 5984
USURA: ANCORA UN “NO” ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEGLIINTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI CONDANNATO PER LITE TEMERARIA IL CLIENTE CHE HA SOSTENUTO LA TESI, CONTRARIA AL DATO NORMATIVO, DEL CUMULO DEI DUE TASSI
Tribunale di Milano, dott.ssa Antonella Cozzi
Sentenza del 25-11-2014, n.
LITE TEMERARIA: L’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO SUMERA PERIZIA E ALCUNI SCALARI COMPORTA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE CHI AGISCE IN GIUDIZIO DEVE PREVENTIVAMENTE RECUPERARE LA DOCUMENTAZIONE
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola
Ordinanza del 17-02-2015.
LITE TEMERARIA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI È UN'IPOTESI TIPICA DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA AGIRE IN GIUDIZIO SOLO PER TALE MOTIVO È INDICE DI DOLO OCOLPA GRAVE EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola
Sentenza del 10-03-2015, n.739
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014.
Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda
Sentenza del 24-03-2015 n.758 
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO SOSTENERE  IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Tribunale di Monza, dott. Mirko Buratti
Sentenza del 26/03/2015, n.
LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED“INDECIFRABILE” INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE
Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda
Sentenza del 27-04-2015, n. 1070
USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALIE DI MORA SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN’IPOTESI DI LITE TEMERARIA

L’ordinato ed interattivo elenco qui sopra ha due finalità:
1) praticità di consultazione clicchi e leggi la sentenza
2) la mia forte volontà di trasformare l’informazione in consapevolezza

“Se sono informato sono consapevole, se sono consapevole sono libero di scegliere che strada voglio affrontare e come comportarmi sulle conseguenze della mia libera scelta di qualsiasi natura esse siano “

Fatte le dovute precisazioni possiamo cominciare a parlare di una sentenza in particolare, è la più chiaccherata, quella super pubblicata, quella che contiene un forte messaggio con uso di parole esplicite e mi pare anche l’unica ad avere un commento riservato pubblicato sul sito di SDL Centrostudi composto da ben 4 pagine scritto dall’ Avv. Prof. Serafino Di Loreto socio fondatore di SDL Centrostudi, si tratta della Sentenza del 10/03/15, dal Dott Giorgio Bertola, Tribunale di Padova.

E per la serie “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.” (cit. Giulio Andreotti) mi sorgono spontanee delle domande: perchè l’Avv. Prof. Serafino Di Loreto ha sentito l’esigenza di far pubblicare un post proprio solo su questa sentenza? Sbaglio se penso che l’attore sia qualcuno a lei molto vicino? Visto il precedente aricolo sul sistema di vendite “Network Marketing e SDL Centrostudi”, e la sua pregressa esperienza di formatore in questo campo, ipotizzo un suo amico, un famigliare o uno dei suoi venditori?

Sono curiosa, ma non per dar contentezza ad una eventuale vena “gossippara” bensi perchè, e lo ribadisco, mala fede o colpa grave sono una sanzione pesante e sono un sacco di soldi da sborsare se poi li rapporto alla cifra di € 170.000 che corrisponde al valore per cui la causa civile è stata accesa, a me vengono i brividi!

Dunque qui di seguito le parti che mi hanno decisamente colpito riguardanti la Sentenza del 10/03/15 del Dott Giorgio Bertola:

5 Commenti

  1. Antonio Russo

    Sig.ra Betti la cosa più mostruosa di tutta questa vicenda è che le conseguenze di questo capolavoro frutto di ” dolo e/o di ignoranza (incompetenza) inescusabile” ricadono tutte sul povero cristo che si è fidato di questi. Il giudice avrebbe potuto dirottare su altri questa pesante sanzione:

    Art. 380 c.p.

    Patrocinio o consulenza infedele.

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516

    La pena è aumentata:
    1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
    2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
    invito i giudici che dovessero leggere il suo blog a tener presente l’articolo di cui sopra quando dovessero trovarsi dinnanzi all’operato di questi signori.

    Rispondi
  2. CKeer

    Buongiorno Sig.ra Betti,

    ecco qua … la mia esperienza!
    Mi presento alla CTU, città Udine, la CTU mi riceve e mi ha dice che, ne la SDL ne relativo legale che mi è stato assegnato, non hanno nominato il CTP, pur avendolo io già pagato.
    Mi fa esporre tutto il caso, verbalizza e informerà il giudice.
    Ora, uno che dovrebbe fare?
    Cordiali Saluti
    CKeer

    Rispondi
    • luca

      Che schifo!

      Rispondi
  3. Ivan

    A chi propone di farmi recuperare interessi pagati alle banca parlando di anatocismo,pretendendo di verificare estratti conto ecc con un mio esborso che si aggira sulle 500 euro,promettendomi di recuperare somme importanti con solo il 10% di trattenuta a favore dell’ ente che prepara la pratica io rispondo che darei loro il 50% del recuperato,senza anticipi da parte mia e solo a liquidazione avvenutala.

    Rispondi

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