Mutui e Usura! NO, alla Lite Temeraria. Padova 10/03/2015

da | Ott 14, 2015 | Banche e Risparmio | 5 commenti

“Gli attori hanno citato in giudizio la convenuta deducendo di aver stipulato un mutuo a tasso variabile per l’importo di euro 170.000,00…

…Deducevano gli attori che già dalle esposizioni di questi pochi valori si potesse evincere che il tasso pattuito fosse usurario fin dalla sua pattuizione e per corroborare questa fantasiosa deduzione affermavano che con la sentenza n. 350 del 2013 la Corte di Cassazione avesse affermato che, ai fini della verifica della usurari età dei tassi di interesse pattuiti, il tasso convenzionale ed il tasso di mora andassero sommati …

…Nel corso delle memorie, ed invero in parte anche nell’atto di citazione, gli attori hanno fatto anche un generico riferimento anche alle ulteriori voci di spesa che, insieme ai tassi base, concorrerebbero a portare i tassi pattuiti oltre la soglia.

va osservato che in realtà gli attori non hanno particolarmente coltivato la doglianzache anche le spese collegate all’erogazione del credito concorressero a far superare il tasso convenzionalee moratorio il tasso soglia anche perché, vista l’impostazione data dagli attori alla causa, non era necessario spendere considerazioni sulle spese connesse all’erogazione del creditovisto che la parte ha dedotto che i tassi di interessi da soli erano sufficienti a superare il tasso soglia.

L’unico modo per cui, sulla base delle deduzioni attoree dimesse nell’atto di citazione, quei due mutui potrebbero essere considerati ab origine usurariè se si ritenesse che la sentenza 350/2013 della cassazione abbia detto che al fine della verifica si debbano sommare il tasso convenzionale con quello moratorio.

Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità…

La deduzione spiegata nel corso delle memorie dagli attori per cui la parte vorrebbe far rientrare nel costo del mutuo anche tutta una serie di voci mai citate ed introdotte con l’atto di citazione, oltre ad essere metodologicamente sbagliata, è anche tardivamente allegata sicché non se ne può tenere alcun conto. 

Alla luce delle superiori considerazioni le domande attore sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate. 

Sul comportamento processuale degli attori valgano le seguenti considerazioni: essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto, sono relative a doglianze che non hanno trovato alcun riscontro probatoriopoiché l’unica o comunque la principale doglianza era affidata al fatto che il tasso di interesse pattuito fin dal sorgere del rapporto fosse usurario ed un tanto la parte ha dedotto riferendo che la sentenza Cass. n. 350/2013 abbia detto che, ai fini della verifica se il tasso pattuito sia o meno usurario, gli interessi corrispettivi vadano sommati agli interessi moratori.

Tale deduzione è falsa, nel senso che la sentenza richiamata dalla parte non ha mai detto una simile assurdità, …

Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte …, ostinandosi a sostenerlo…, è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.

In entrambi i casi l’intera impostazione che la parte ha dato alla presente causa è sintomo di grave negligenza a fronte della totale vaghezza delle deduzioni dimesse, peraltro introdotte con atto fatto sostanzialmente in serie rispetto a tanti procedimenti similari,all’unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell’atto di citazione. 

Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa ….

In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d’ufficio ex art. 986 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di “punitive damages” in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.

Tale risarcimento tende a ristorare,sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito nel nostro ordinamento con la legge 89/2001 c.d. Legge Pinto in applicazione dell’art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.

Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dalla Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014. 

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) Rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate;2) Condanna il Sig.r X  a rifondere a BANCA …, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 8.705,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spe se forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014; 3) Condanna il Sig.r X a corrispondere a BANCA, …, la capital somma di € 43.525,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.; 4) …; Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”

A mio avviso il Dott. Giorgio Bertola ha di sicuro lanciato un chiarissimo e inequivocabile segnale, lo ha fatto utilizzando tutti i termini possibili per far capire a tutti noi che questo tipo di cause inutili sono certamente un’emergenza, un danno alle famiglie, alle imprese ma anche alla società e allo stato e utili solo e soltanto agli Istituti di Credito.

C’è poco da dire quando in un pugno di poche pagine, solo 4, trovi frasi ampliamente argomentate come queste:
fantasiosa deduzione, generico riferimento, una simile mostruosità, metodologicamente sbagliata, tardivamente allegata, tale deduzione è falsa, non ha mai detto una simile assurdità, è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo, che viene citata a sproposito o di dolo processuale, grave negligenza, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia, danno arrecato al sistema giudiziario, esporre lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie.

Certamente il Sig.r X, verso il quale va tutta la mia solidarietà e verso il quale mi auguro con tutto il cuore sia stato aperto una qualsiasi forma di riprotezione dato che presumo, come nel mio caso, che anche lui si sia rivolto alla giustizia perchè aveva riscontrato una qualche forma di errore o contenzioso  con la banca nel suo mutuo, non si aspettava certo di essere punito così severamente.

Ora la domanda che mi pongo è: davanti a parole così dure che cosa farei io se mi trovassi nei panni del Sig.r X?
Pagherei zitta l’importo della sentenza e archivierei questa avventura nelle brutte esperienze di vita che a volte capitano?
Pretenderei l’apertura di un sinistro assicurativo che mi tuteli, se esiste assicurazione ovviamente?
Chiederi consigli ad altri professionisti sull’intero fascicolo di causa per una valutazione extra al fine di presentare un appello?

#facciamochefacciotutto!

Una attenta lettura al post del Prof. Avv Serafino Di Loreto può essere utile per prendere una decisione in un senso o nell’altro, vediamo:

5 Commenti

  1. Antonio Russo

    Sig.ra Betti la cosa più mostruosa di tutta questa vicenda è che le conseguenze di questo capolavoro frutto di ” dolo e/o di ignoranza (incompetenza) inescusabile” ricadono tutte sul povero cristo che si è fidato di questi. Il giudice avrebbe potuto dirottare su altri questa pesante sanzione:

    Art. 380 c.p.

    Patrocinio o consulenza infedele.

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516

    La pena è aumentata:
    1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
    2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
    invito i giudici che dovessero leggere il suo blog a tener presente l’articolo di cui sopra quando dovessero trovarsi dinnanzi all’operato di questi signori.

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  2. CKeer

    Buongiorno Sig.ra Betti,

    ecco qua … la mia esperienza!
    Mi presento alla CTU, città Udine, la CTU mi riceve e mi ha dice che, ne la SDL ne relativo legale che mi è stato assegnato, non hanno nominato il CTP, pur avendolo io già pagato.
    Mi fa esporre tutto il caso, verbalizza e informerà il giudice.
    Ora, uno che dovrebbe fare?
    Cordiali Saluti
    CKeer

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    • luca

      Che schifo!

      Rispondi
  3. Ivan

    A chi propone di farmi recuperare interessi pagati alle banca parlando di anatocismo,pretendendo di verificare estratti conto ecc con un mio esborso che si aggira sulle 500 euro,promettendomi di recuperare somme importanti con solo il 10% di trattenuta a favore dell’ ente che prepara la pratica io rispondo che darei loro il 50% del recuperato,senza anticipi da parte mia e solo a liquidazione avvenutala.

    Rispondi

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