Mutui e Usura! NO, alla Lite Temeraria. Padova 10/03/2015

da | Ott 14, 2015 | Banche e Risparmio | 5 commenti

“…Ciò che invece sfugge clamorosamente nel caso di tali riottosi orientamenti giurisprudenziali, è la circostanza – tanto pacifica quanto decisiva – secondo la quale la cd. sommatoria, a ben vedere, è sovente perpetrata dalle stesse banche in sede contrattuale. È una formula oramai di stile quella che è data leggersi nei contratti di mutuo, che recita: ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria. …

Se ciò è vero non si spiega il motivo per il quale tali (gravi ed apertamente illecite) pratiche, non debbano essere censurate dall’Autorità Giudiziaria, che invece in taluni casi – come quello in esame – arriva addirittura a sanzionare per temerarietà chi propone la domanda. …

…In altre e più semplici parole: il corollario secondo cui il concetto di “sommatoria” è una “mostruosità” ontologicamente inammissibile,poiché non contemplata da nessuna norma né da alcuna giurisprudenza, deve valere, in una logica paritetica sul piano genetico e funzionale, sia per il mutuatario che per le banche. Ciò perché, in caso contrario, il malcapitato cliente dello spregiudicato istituto di Credito, si troverebbe a dover subire gli effetti di tale – contrattualizzata – sommatoria fra interessi moratori e corrispettivi, senza però poterla contrastare nelle aule di giustizia, perché ritenuta “inammissibile”, o perché i tribunali sono troppo proni ai poterti forti.

…Tribunale di Parma sezione fallimentare procedura numero 26/2013 – Giudice delegato dott. Pietro Rogato; curatore rag. Raffaele Quarantelli – … Il tribunale di Bologna, con ordinanza del 10 novembre 2014, richiede al CTU di verificare …Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 29 ottobre 2014 …incarica il CTU …sentenza 25/2015 del Tribunale di Enna .”

Volendo fortemente ammetere che il Prof. Avv Serafino Di Loreto ha sicuramente ragione nell’analizzare il forte squilibrio di potere nel rapporto tra banca e cliente (il mio caso ne è un esempio principe) in queste sue righe non trovo nessun aiuto alla mia esigenza di dover decidere cosa fare nel caso di condanna ad una simile batosta.

La giurisprudenza da lui elencata nel suo post mi rimanda continuamente a degli avvisi precisi da parte della Magistratura sull’analisi del contratto di mutuo; pare che solo attraverso un’analisi individuale di questo documento si possa capire e scegliere il corretto metodo per l’individuazione dell’usura all’interno di un mutuo, ma nella sua sentenza il Dott Bertola parla di “generici riferimenti”  riferito all’atto di citazione e alle memorie –  poi usa “metodologicamente sbagliata” e “tardivamente allegata” riferito al rientro nel costo del mutuo di altre voci spesa mai citate.

Non mi aiuta, qualcosa di certo non ha funzionato nell’analizzare questo contratto e nello stabilire il metodo e il Prof. Avv. Serafino Di Loreto non analizza nulla della sentenza in oggetto, non una parola.

A questo punto posso passare al piano B e interrogo un altro professionista per poter capire cosa fare sulla questione. Io, informata e consapevole.

Qui di seguto la chiaccherata tra me e Stella, fa l’avvocato, lavora anche in campo bancario e se volete leggere il suo prezioso, gratuito e professionale contributo in versione integrale lo trovate allegato, qui sotto i passaggi più significativi, per me:

5 Commenti

  1. Antonio Russo

    Sig.ra Betti la cosa più mostruosa di tutta questa vicenda è che le conseguenze di questo capolavoro frutto di ” dolo e/o di ignoranza (incompetenza) inescusabile” ricadono tutte sul povero cristo che si è fidato di questi. Il giudice avrebbe potuto dirottare su altri questa pesante sanzione:

    Art. 380 c.p.

    Patrocinio o consulenza infedele.

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516

    La pena è aumentata:
    1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
    2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
    invito i giudici che dovessero leggere il suo blog a tener presente l’articolo di cui sopra quando dovessero trovarsi dinnanzi all’operato di questi signori.

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  2. CKeer

    Buongiorno Sig.ra Betti,

    ecco qua … la mia esperienza!
    Mi presento alla CTU, città Udine, la CTU mi riceve e mi ha dice che, ne la SDL ne relativo legale che mi è stato assegnato, non hanno nominato il CTP, pur avendolo io già pagato.
    Mi fa esporre tutto il caso, verbalizza e informerà il giudice.
    Ora, uno che dovrebbe fare?
    Cordiali Saluti
    CKeer

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    • luca

      Che schifo!

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  3. Ivan

    A chi propone di farmi recuperare interessi pagati alle banca parlando di anatocismo,pretendendo di verificare estratti conto ecc con un mio esborso che si aggira sulle 500 euro,promettendomi di recuperare somme importanti con solo il 10% di trattenuta a favore dell’ ente che prepara la pratica io rispondo che darei loro il 50% del recuperato,senza anticipi da parte mia e solo a liquidazione avvenutala.

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