SDL Centrostudi: A.A.A. Cercasi Tribunale per usura “new age”!

da | Lug 12, 2015 | SDL Centrostudi | 3 commenti

Oramai tutti lo avete capito, adoro tutto quello che è WEB, sono fermamente SOCIAL, adoro tutte le APP, qualsiasi CELL, TABLET e PC vari e per questo mi stuzzicate volentieri con le segnalazioni affinché io possa continuare a coltivare una delle mie passioni. Bravi e grazie, soprattutto!
In questi giorni è arrivata una mail con un messaggio dove mi si invitava a visitare il sito http://www.almaiura.it/; precisamente un invito a navigare in una molto ben fatta sezione “Cerca una sentenza” di questo sito. Complimenti è realizzata davvero bene; personale opinione un vero e proprio “must have”!

Ovviamente non mi sono fatta sfuggire l’occasione per indagare un pò, sia mai che mi perdo l’occasione di trovare qualcosa di interessante!?! Ed infatti, …. http://www.almaiura.it/sentenza.asp?id=151 ….e li sul lato sinistro ben in evidenza il pulsante “scarica l’allegato”Sentenza_Tribunale_Udine_518  riporto integralmente il documento così come disponibile nel sito di pubblicazione originario.

Ecco lì un’altra sentenza che non ha trovato il “conforto” della pubblicazione sul sito di SDL Centrostudi ed è ancora nel Tribunale di Udine.

Parliamo subito di un paio di dettagli tecnici; in primo vedo che la causa civile è stata incardinata (lingua “Legalese”); tradotto in italiano la causa ha avuto inizio, nel 2013 (cosi ci capiamo noi esseri umani) e l’emissione della sentenza, quindi il termine della causa porta la data del 2015; giusto per fare due conti sui tempi di durata di un eventuale processo civile.
La mia causa è iniziata ad Agosto 2013 ed è finita a Luglio 2014 (c’era meno da dire!). Se volete controllare qui il link: https://www.sosdifesalegalita.it/sdl-centrostudi-sentenza-di-soccombenza-al-n-r-g-646152013-tribunale-di-milano-la-vera-storia/
La causa di DAMA Service è inizia nel 2013 e si è conclusa nel 2015, qui il link: https://www.sosdifesalegalita.it/sdl-centrostudi-e-la-geosoccombenza-nei-tribunali-ditalia-udine/
La causa di Raffaella a Bergamo (la causa “strana”) è iniziata nel 2012 è si è conclusa nel 2015, qui il link https://www.sosdifesalegalita.it/sdl-centrostudi-perde-nel-tribunale-di-bergamo/
Segnatevi più o meno questa analisi di date; e se incontrate, anche se fosse il vostro migliore amico, che vi dice:”ti risolvo la situazione in un paio di mesi con la banca!” rispondetegli: “Amico, grazie, mi arrangio da solo a mettermi nei casini!”.

Detto quanto sopra ora vi riporto alcune parti interessanti e la sintesi della sentenza; anche se il mio consiglio è quello di leggerla. Si, lo so una noia di 15 pagine in “Legalese” o se preferite “Giuridichese”, ma sforzatevi è comunque informazione che può sempre tornarvi utile.

Dunque in sintesi:

Oggetto della Causa: Leasing
Contro Società di Leasing: HYPO ALPE ADRIA BANK SPA (la stessa di DAMA Service?)
Difensore del Cittadino/Azienda contro la Banca/Società di Leasing: l’Avv Serafino Di Loreto
Cosa chiedono i Clienti rappresentati dall’Avv Serafino Di Loreto al Giudice di Udine:
“Gli attori chiedono accertarsi la nullità o l’inefficacia del contratto e delle clausole che stabiliscono le condizioni economiche, e la sua riconduzione a legittimità mediante applicazione del solo tasso legale e ricostruzione del corretto piano di ammortamento pro futuro, con condanna della convenuta a restituire le somme ottenute in eccesso.”

Risposta della Società di Leasing:

“La convenuta chiede il rigetto di tutte le istanze e, in riconvenzionale, chiede accertarsi l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di controparte, e la sua condanna (compresi i garanti) a pagare tutte le somme scadute e le penali; se del caso a compensazione di eventuali crediti accertati in capo a controparte”

“Acquisiti i documenti prodotti” (tutte e due le parti, attraverso gli avvocati, hanno consegnato al giudice tutta la documentazione necessaria in sostegno delle loro “ragioni”)

Indeterminatezza

“…la lamentela è radicalmente infondata perché nel contratto è chiaramente stabilito…”

Anatocismo

“…La questione è manifestamente infondata…”.

Usura soggettiva

“Nonostante il fugace accenno in citazione, ed il rinvio fatto a pag. 6 della memoria ex art. 183 sesto comma n° 1 c.p.c. ad ulteriori prove e documenti, manca tuttora qualsiasi allegazione di fatto e produzione documentale (o richiesta di prove) a sostegno della tesi secondo cui le remunerazioni pattuite nel contratto in esame sarebbero usurarie perché superiori al tasso medio (ma non al tasso-soglia), sproporzionate, ed ottenute da chi si trovava in stato di difficoltà economica (art. 644 terzo comma secondo periodo c.p.).
La questione è dunque anch’essa manifestamente infondata.”

Usura oggettiva

“…La citazione fa rinvio sul punto ad una perizia econometrica dimessa dagli attori come documento 1, che però non spiega con chiarezza quali sarebbero tali clausole. Con molto sforzo pare di capire che i temi proposti siano:
…a pagina 11…
l’operazione, invocata da ultimo dagli attori anche sulla base di un parere pro veritate di tale avv. Meloni (come se bastasse il parere di un giurista a vincere una causa), risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico.
……….a pagina 13
Ciò comporta il rigetto della tesi qui in esame.”
“Nel merito però non resta che ribadire che le domande di Sistemi di loro interesse sono state sopra respinte.
Le spese seguono la più che prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del reale valore della causa, collegato all’intero valore del contratto discusso dagli attori sommato al quantum chiesto
in riconvenzionale.”

Cosa ha deciso il Giudice:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta ogni domanda attorea;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l’effetto,
c) condanna gli attori, in solido tra loro, a pagare alla convenuta la somma di………………;
d) condanna gli attori, in solido tra loro, a pagare alla convenuta la somma di ………………………..;
e) condanna gli attori in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 25.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. e spese vive per € 690,09.

Non ci resta molto altro da dire, io mi auguro che la tanto decantata assicurazione di SDL Centrostudi de lo slogan:
“Tutto il percorso di tutela legale è assicurato, pertanto il Cliente “o vince o non perde”; infatti le perizie sono assicurate da una primaria compagnia di assicurazione,”Cause Vinte 97%” Qui una copia a caso: Convenzione_SDL_Centrostudi sia intervenuta a riproteggere questo cliente.

PS: Ribadisco sempre che sono lontana dal sostituirmi agli avvocati; mi assumo solo il ruolo di traduttrice di informazioni per una migliore comprensione di questi documenti in una materia così ostica, che fa tanto “moda” e business. In caso di eventuali errori prego gentilmente di fare segnalazione e sono ovviamente disponibile alle opportune modifiche, ringraziando anticipatamente tutti per l’aiuto dato ad una migliore informazione.

 

3 Commenti

  1. Antonio Russo

    Sig. Betti siamo alle solite ……..è mai possibile che lei è talmente sfigata che riesce a trovare solo sentenze in cui ci sono soccombenze ? dico io con 19.000 cause vinte (poi passate a 400 DEFINITE) lei è mai possibile che non riesce a prenderne una?
    comunque venendo alle cose serie in questa sentenza ci sono ben spiegati i passaggi di molte delle cose che si imputano a questi “professionisti” e alle loro ” perizie di elevato valore”

    1) in merito alla storia dell’anatocismo il giudice ritiene GIUSTAMENTE infondate le pretese perché questi MASSIMI ESPERTI di diritto Bancario della SDL fanno confusione tra anatocismo (vietato dall’art 1813 c.c. ) e piani di ammortamento del CAPITALE del quale a memoria non mi sembra esserci norma che lo vieti. Senza entrare nei dettagli che saranno oggetto di una mia futura spiegazione e dimostrazione questi sedicenti massimi esperti ritengono che il piano di ammortamento all’italiana sia la versione de-anatocizzizzata del piano di ammortamento alla francese. Questa cosa è chiaramente falsa e dimostra che chi la scrive (ed in tutte le relazioni è scritta anzi è l’unico elemento di calcolo!!!) non è per nulla quel “professionista ad acta” promesso e PATTUITO in contratto contratto che in virtù di ciò, del software certificato anche questo promesso ed anche questo rivelatosi falso e della chicca che ho scoperto sui contratti assicurativi Roland rende il contratto sostanzialmente NULLO con la conseguenza che TUTTI I CLIENTI POSSONO CHIEDERE LA RESTITUZIONE dei SOLDI PAGATI e dei DANNI nel caso in cui con queste “perizie di elevato valore” si fosse a arrivate a sentenze come quella della signora Raffaella che hanno la continuità dell’attività aziendale

    2)Usura soggettiva. Beh qui siamo all’apoteosi del sistema ho spiegato in maniera dettagliata e con esempi del perché l’usura soggettiva senza la dimostrazione dello stato di bisogno come PRESCRITTO DALLA LEGGE 108/96 e come ribadito dal giudice in questa sentenza non ha alcuna valenza o meglio una c’è l’ha quella di far risultare dalle pre-analisi una somma da recuperare di molto superiore rispetto a quella effettiva di modo che il cliente è maggiormente invogliato a firmare il contratto perché è quello il loro scopo “piazzarvi” la perizia

    qui di seguito la spiegazione dettagliata
    http://www.finanzaonline.com/forum/mutui-finanziamenti-e-prestiti/1595362-pareri-su-sdl-centrostudi-spa-51.html

    inoltre ho in mio possesso molte altre pronunce in cui allo stesso modo viene respinta l’usura soggettiva secondo le loro perizie.

    sulla questione del parere pro.veritate dell’ avv. Meloni c’è tutto un capitolo a parte e che per il momento tralasciamo perché è un punto cardine di tutto il meccanismo che approfondiremo in seguito.

    Infine gli avvocati in questione sono gli stessi che sono responsabili della sentenza con LITE TEMERARIA a PADOVA

    Rispondi
  2. Antonio Russo

    Ah quasi dimenticavo caro DOTT. Bertollo com’era la storia ? avevate un ufficio dedicato ai contratti di HYPO BANK …..ma dedicato a cosa? a fare le fotocopie dei contratti immagino? a questo si riferisce quando ha utilizzato il termine dedicato alle fotocopie giusto? perché se questi sono i risultati dell’ufficio dedicato non oso immaginare i risultati di quelli che si devono “accontentare”degli uffici “generici”……..non sarà DOTT. Bertollo che la storiella dell’ufficio dedicato raccontata ai proprietari della Dama service srl era la solita boutade , la solita frasetta da venditore per fare presa sul cliente ?
    mi raccomando quando la prossima volta deve chiamare qualcuno perché davanti ad un suo cliente si è permesso di offendere l’onorabilità della sua società chiami me………non qualche povero sprovveduto (ammesso che la storiella nel suo blog sia vera e non sia come la storia della certificazione)

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  3. vivaninetto

    Grande Nino di Loreto!!! Il nostro novello Avvocato sta inalennando una “mazzata” dietro l’altra. Dati alla mano non mi stupirebbe se risultasse uno degli Avvocati piu’ perdenti d’Italia.

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