Quando una sigla pesa più di mille parole
Nella vita di un cliente, arriva un momento in cui la fiducia riposta nel proprio legale diventa questione di sostanza e non solo di forma. E nella vita di una coppia – unita sia professionalmente che sentimentalmente – arriva il momento in cui le azioni dell’uno possono ricadere, pesantemente, sull’altro. Quando manca la capacità di prendere le distanze o di opporsi, il prezzo da pagare può essere altissimo.
Nel caso che stiamo per raccontare, quella “forma” era una sigla: “av.”, apparentemente innocua, ma capace di generare un’illusione pericolosa. Le condotte sanzionate dalla Consiglio dell’Ordine di Brescia (COA) riguardano proprio una coppia di professionisti legali unita anche nella vita: un legame che ha avuto ripercussioni decisive sul destino disciplinare di uno dei due.
Sul banco degli imputati, davanti a una commissione prettamente tecnica, ritroviamo ancora una volta un sistema in cui una società commerciale – SDL Centrostudi S.r.l. – fungeva da tramite per l’acquisizione di incarichi legali. Un intreccio che ha portato il COA di Brescia, il Consiglio Nazionale Forense (CNFConsiglio Nazionale Forense Istituzione apicale del sistema dell’ordinamento forense) e infine la Corte di Cassazione a pronunciarsi, con conseguenze disciplinari di rilievo.
La vicenda: dagli illeciti bancari alla segnalazione disciplinare
Tutto è iniziato con una segnalazione disciplinare presentata al COA da un cittadino che si è rivolto a SDL Centrostudi S.r.l. per verificare presunte irregolarità nei propri rapporti bancari.
Il copione – a noi ben noto – era ormai rodato:
- Contratto con la società, che ha promesso una perizia econometrica “certificata” per individuare anomalie nei rapporti bancari;
- Pagamento iniziale di 4.000 € + IVA;
- Clausola “anti-fuga”: obbligo di versare il 25% del maggior credito o minor debito anche in caso di cambio di avvocato;
- Nomina esclusiva di professionisti selezionati dalla società per gestire la vertenza.
Fin qui, già abbastanza discutibile, ma il tutto si complica quando – contrariamente a quanto promesso dal venditore SDL Centrostudi, il cliente ha scoperto che la restituzione di documenti e perizie, in caso di insuccesso nella fase stragiudiziale, era più un miraggio che un suo diritto.
Come in molto altri casi simili, il cliente ha raccontato di aver incontrato, nella sede di SDL Centrostudi, l’abogado indicata per seguire la sua pratica. Si è presentata come “esperta di diritto bancario”, e ha omesso di dichiarare di essere una professionista straniera stabilita in Italia.
È bene ricordare che un avvocato stabilito (professionista proveniente da un altro Paese UE) non può utilizzare il titolo di “avvocato”, nemmeno in forma abbreviata “Avv.” o in modalità ambigua come quella trattata in questo caso: “Av.”.
Dopo aver raccolto le firme del cliente su più deleghe, l’abogado lo ha invitato a non partecipare all’incontro di mediazione con la banca. In mediazione Unicredit ha messo sul tavolo un’offerta di transazione pari al 50% di quanto stimato nelle perizie di SDL, e la professionista lo ha caldamente spinto ad accettare.
Segue la fase operativa: convocazione per la consegna dell’assegno circolare da 21.000 euro, ma con una condizione imprescindibile del versamento del 25% della somma riconosciuta, come previsto dal contratto. Una cifra, più bassa delle aspettative, ma la prospettiva di incassare subito ha avuto la meglio.
In seguito, gli viene proposto di avviare altre mediazioni su altri rapporti bancari. Il cliente ha accettato, firmando altre deleghe senza mai rivedere l’abogado. Quando questi tentativi si sono rivelati infruttuosi, il venditore gli ha comunicato che si sarebbe dovuti passare alle vie legali, naturalmente con avvocati scelti da SDL.
In questo frangente, sono arrivati contatti diretti con la società – incluso il fondatore Serafino Di Loreto – con un messaggio chiaro: affidarsi solo ai professionisti “di casa”, definiti “esperti bancari”.
A quel punto, il cliente, con il suo fardello di dubbi addosso, si è rivolto ad un altro legale di fiducia per un parere indipendente e per questo ha richiesto all’abogado tutta la documentazione relativa alla sua posizione, comprese le perizie da lui pagate.
Risultato? Nessuno. L’abogado non ha consegnato nulla al cliente, ma ha restituito tutto alla società, senza mai chiarire di essere una professionista straniera stabilita. Una azione assurda e controproducente, dettata più dai legami personali che al rispetto delle leggi, che le verrà contestata e sanzionata.
Le imputazioni disciplinari ai legali di SDL Centrostudi
Le contestazioni contenute nell’esposto sono state esaminate e valutate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, che ha inflitto ai legali coinvolti la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
Le imputazioni disciplinari si sono articolate in più capi:
- Intermediazione vietata (violazione dell’art. 19 Codice Deontologico previgente): l’incarico professionale non è nato da un rapporto diretto avvocato–cliente, ma tramite una società commerciale – in questo caso SDL Centrostudi S.r.l. – in violazione del divieto di procacciamento di affari per conto di terzi.
- Rifiuto di consegna di documenti (violazione dell’art. 33 Codice Deontologico previgente): mancata restituzione al cliente di perizie e atti, parte integrante del fascicolo di cui il cliente è proprietario.
- Uso improprio del titolo professionale (violazione dell’art. 7 d.lgs. 96/2001 e art. 36 Codice Deontologico): l’abogado – professionista straniero stabilito in Italia – ha utilizzato la sigla “Av.” invece di indicare per esteso “abogado” o “avvocato stabilito”, con il rischio concreto di ingenerare confusione nel cliente.
- Lesione dell’immagine della professione (violazione dell’art. 38 Codice Deontologico): condotte complessivamente contrarie a probità, dignità e decoro.
Per il fondatore della SDL Centrostudi si è aggiunta l’accusa di aver utilizzato il titolo di “avvocato” anche in locandine e convegni quando era ancora avvocato stabilito, nonché di aver operato in un sistema organizzato per acquisire clientela tramite strumenti societari e vincoli contrattuali dissuasivi verso il cambio di legale (violazione dell’art. 37 Codice Deontologico).
Secondo il COA, l’indicazione volutamente errata del titolo professionale si inseriva in un meccanismo più ampio, finalizzato all’acquisizione di pratiche legali attraverso mezzi incompatibili con il decoro e la dignità della professione.
Tuttavia, non è stata provata la sua responsabilità diretta come organizzatore del sistema, né l’incompatibilità prevista dall’art. 18 L. 247/2012, che vieta l’esercizio della professione forense a chi riveste incarichi societari legati a servizi professionali.
Il giudizio della Cassazione a Sezioni Unite: conferme e condanne
I due professionisti hanno impugnato la decisione del COA di Brescia davanti al Consiglio Nazionale ForenseConsiglio Nazionale Forense Istituzione apicale del sistema dell’ordinamento forense (CNF). L’organismo, presieduto dall’avv. Andrea Mascherin, con Sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 ha confermato, per l’abogado, la colpevolezza su tutti i capi d’accusa, mantenendo la sospensione dall’attività per due mesi. Per Serafino Di Loreto, invece, il CNF ha riconosciuto la responsabilità solo per l’uso improprio del titolo e per condotte connesse all’intermediazione, ma senza prove sufficienti a dimostrare il suo ruolo di organizzatore del sistema. La sanzione, in questo caso, è stata ridotta alla censura.
Il CNF ha sottolineato che l’obbligo di usare il titolo professionale per esteso – previsto dall’art. 7 del d.lgs. 96/2001 – serve a evitare ogni possibile fraintendimento, e che l’intermediazione realizzata tramite società commerciali compromette il rapporto fiduciario diretto tra cliente e avvocato.
Non soddisfatti, entrambi i legali – difesi dall’avv. Biagio Riccio – hanno portato la vicenda davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. L’esito? Con Sentenza n. 17563 pubblicata il 28/06/2019, per l’abogado, dichiarazione di inammissibilità del ricorso e conferma integrale delle contestazioni già accolte dal COA e dal CNF: intermediazione vietata e uso scorretto del titolo.
Per il fondatore della SDL Centrostudi, rigetto del ricorso: la Cassazione ha ritenuto grave l’uso improprio del titolo, anche se successivamente sanato con l’iscrizione all’albo ordinario di Roma.
La Suprema Corte ha ribadito un principio chiave: la sanzione disciplinare va valutata sulla base della pluralità e della gravità delle condotte, a prescindere da eventuali regolarizzazioni o circostanze successive ai fatti.
Conclusioni
In un’epoca in cui l’immagine e le apparenze sembrano contare più della sostanza, il caso SDL Centrostudi ci ricorda che la professione forense vive di credibilità, reputazione, trasparenza e responsabilità personale.
Ogni volta che un avvocato – o chi si presenta come tale – tradisce questi principi, non solo danneggia il singolo cliente, ma contribuisce a erodere la fiducia dell’intera collettività nella giustizia.
La lezione è chiara: la legge è uno strumento potente, ma richiede senso del dovere. Le mani dell’avvocatura, nel rapporto con il cliente, devono rimanere libere da titoli ambigui, falsi “esperti in…”, sedicenti “professori” e premi fittizi.
È urgente attivare un protocollo di qualità che valorizzi competenza e credibilità professionale, per offrire una vera arma anti-truffe e tutelare l’intera categoria forense.
Per questo, invitiamo il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini territoriali ad avviare iniziative concrete e verifiche rigorose, affinché la professione resti un presidio di legalità e fiducia per i cittadini.

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