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Statuto

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede

È costituita fra i presenti un’ Associazione di diritto civile senza scopo di lucro denominata “SOS DIFESA E LEGALITA’ APS”, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al D.lgs. 117/2017, con sede sociale nel Comune di Milano.

Il cambio della sede all’interno dello stesso comune può essere deliberato dall’Assemblea e non comporta alcuna modifica statutaria.

L’Associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale “APS” e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile solo se l’Associazione si è iscritta nella apposita sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS) L’Associazione può acquisire la personalità giuridica, con le modalità previste dalla normativa vigente

Art. 2 – Durata

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato, potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 3 – Scopi e attività

L’Associazione svolge le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, correttezza e di parità tra gli associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa. L’associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
– di informare, assistere, tutelare, promuovere, rappresentare è difendere degli interessi individuali
e collettivi, dei consumatori e degli utenti, dei contribuenti e dei cittadini in generale, delle imprese, delle aziende e dei professionisti, promuovendo azioni giudiziali o stragiudiziali anche attraverso la collaborazione di avvocati e di professionisti qualificati. Di promuovere e assicurare la tutela dei fondamentali diritti, quali:

a) diritto ad una adeguata informazione semplice, trasparente e chiara e ad una corretta pubblicità;
b) il diritto alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti
contrattuali inerenti beni e servizi privati e pubblici,
c) il diritto alla salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione dei servizi
pubblici secondo standard di qualità ed efficienza in tutti i servizi pubblici utili al cittadino/consumatore. In particolare, l’associazione ha le seguenti finalità e scopi:

– l’associazione, prosegue la finalità di tutelare con ogni mezzo legittimo ed in modo particolare con il ricorso ad ogni strumento di comunicazione, ivi compresa quella elettronica ed informatica, della convegnistica, di master, seminari, azioni di promozione sociale, nonché attraverso la formazione e l’informazione giuridica, ma non solo, i diritti e gli interessi degli iscritti e, comunque, gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti, in genere, di tutti i servizi privati e istituzionali, attraverso il contributo portato da professionisti altamente qualificati e da imprese specializzate nei diversi settori di competenza, appositamente individuati, oltre che attraverso la promozione e l’attuazione di proposte legislative per contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati subiti da cittadini, da liberi professionisti e da imprese, che si concretizzano in danno anche per l’erario e per la pubblica amministrazione;
– l’associazione, inoltre, si prefigge di tutelare, attraverso azioni di promozione sociale, i diritti e gli
interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ma anche dei liberi professionisti e delle imprese, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili o penali, attraverso la costituzione per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi, concernenti le finalità generali perseguite. Tale finalità potrà essere attuata anche attraverso appositi monitoraggi, quali:

* la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della pubblica amministrazione in
materia di credito, assicurazioni e corrette riscossioni tributi;
* iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi in genere, oltre che dei contribuenti, finalizzate anche alla prevenzione dell’usura, estorsioni e racket in armonia con la legge 108/96 legge n. 44/99 e successive modificazioni, oltre al conseguimento dei benefici per le vittime; e il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l’erogazione dei servizi, azioni di promozione sociale ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell’interesse fondamentale dei diritti costituzionali e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;
* assumere ogni iniziativa opportuna per sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni col ricorso e
sensibilizzare a coinvolgere le istituzioni col ricorso a interpellanze parlamentari e la collaborazione sinergica con i ministeri interessati, ed ove occorra col ricorso alla corte Europea dei diritti dell’uomo;
* favorire e promuovere attività che riguardino il sociale ed il volontariato;
* favorire e promuovere attività che riguardino l’arte, lo sport e la cultura;
* favorire ed intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione
presso gli organismi nazionale ed Europei. L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 117/2017 dal presente Statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo settore o altri soggetti pubblici e privati:

– attività di interesse generale;
– attività secondarie e strumentali all’attività di interesse generale;
– attività raccolta fondi.

L’attività di interesse generale, per il raggiungimento delle proprie finalità è esercitata e organizzata in via principale in conformità anche alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, la seguente attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 di cui alla lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

Per quanto riguarda le attività secondarie e strumentali all’attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021 n.107 e successive modifiche ed integrazioni. L’individuazione di tali attività è demandata direttamente al Consiglio Direttivo dell’Associazione. In relazione alle attività raccolta fondi, per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’artt. 7 e 79 del D.lgs. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente sia mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022 e successive modificazione e/o integrazioni.

Art. 4 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)_ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale ed ogni altro documento di rendicontazione legislativamente previsto con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in caso di adesione ed iscrizione dell’Associazione stessa. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’Associazione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/17. Se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite proventi comunque denominati superiori a quanto previsto dall’ Art. 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazione e/o integrazioni, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale con le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato al RUNTS nei termini di legge. Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 5 Libri Sociali e Registro dei Volontari

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 15 del Decreto Legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l’Associazione deve tenere i seguenti libri:
• libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche
verbali redatti per atto pubblico;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all’art. 17 del D.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al Decreto Legislativo del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso sia istituito l’Organo di Controllo Contabile deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell’Associazione.

Art. 6 – Soci

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere mai inferiore al minimo stabilito dall’art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017. Se si associano altri enti del terzo settore il loro numero non potrà mai essere superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi Organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Le persone giuridiche sono soci per tramite del loro rappresentante pro tempore o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto. I soci dell’Associazione si dividono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori. I soci fondatori sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell’associazione. I soci ordinari sono tutti i soci che chiederanno di essere ammessi a tale qualifica secondo le norme del presente Statuto. I soci sostenitori sono soci ordinari, i quali contribuiscono alle attività sociali versando oltre alla quota associativa, una quota a titolo di liberalità, calcolata secondo la loro volontà e comunque non inferiore a dieci volte il valore della quota associativa L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione all’Associazione con osservanza delle seguenti modalità e indicazioni, salvo altre, che il Consiglio Direttivo potrà integrare in qualsiasi momento, rendendole note agli associati:
– per i privati cittadini, indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,
allegando documento di identità e tessera sanitaria, telefono, cellulare, e-mail, eleggendo un domicilio (qualora diverso dalla residenza) dove ricevere le eventuali comunicazioni da parte dell’associazione;
– per le società o enti del terzo settore, indicare denominazione società, ragione sociale, partita iva e codice fiscale, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nonché visura camerale, telefono, cellulare, e-mail e PEC. Sulle domande di ammissione all’Associazione si pronuncia il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni. Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Gli associati perdono tale qualifica:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell’associazione;
c) per decesso;
d) per esclusione a seguito di morosità o perdita di requisiti richiesti dallo statuto,
e) per espulsione a seguito di sanzione comminata in seguito di gravi infrazioni alle norme
dell’associazione
f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento dell’Associazione

Competente in merito all’esclusione e alla espulsione degli associati è il Consiglio Direttivo, che opera con motivazioni scritta. Contro tali deliberazioni l’associato può ricorrere entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L’associato può sempre recedere dall’Associazione, il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. In caso di recesso, esclusione, espulsione, decesso o scioglimento dell’associazione gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 8 – Doveri e Diritti degli associati

I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione sostenendo le
finalità della stessa;
c) a versare le quote associative decise dagli organi dirigenti, comprese le eventuali quote
straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richieste all’associazione. I soci hanno diritto:
a)a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto:
c) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
d) ad approvare il bilancio;
e) ad eleggere gli organi sociali e a farsi eleggere negli stessi;
f) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto ad essere eletti. Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi esercita la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati delle Associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli enti del terzo settore aderenti all’associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 9 – Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per . l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche coni criteri di cui all’art. 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nonché tutti coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 10 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b)il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo Contabile

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 11 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da un altro associato, mediante delega scritta per un massimo di due per ogni associato (massimo 5 per associazioni con più di 500 soci). L’Assemblea dei Soci indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b)nomina e revoca, quando previsto, il/i soggetto/i con incarico della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio,
d)delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
f) delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione ed espulsione;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
h)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
i) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea dei Soci Straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione stessa.

L’Assemblea dei Soci ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo 0, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione e con comunicazione tramite e-mail dei soci da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le riunioni dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017 e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi telematici, e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. ‘ Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei Soci, fra i soci medesimi. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di designare a maggioranza l’eventuale aumento del numero dei suoi membri. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione di ricoprire cariche sociali in altre Associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali o scopi in contrasto con quelli dell’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e comunque fino all’Assemblea dei Soci ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e dell’approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) attua gli indirizzi dell’assemblea; .
b) assegna gli incarichi di lavoro;
c) approva i programmi di attività;
d) approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare
all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
f) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente uno o più figure nella vece di
Vicepresidente;
g) delibera l’ammissione degli associati, l’esclusione e l’espulsione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni lavorativi. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte mediante mezzi telematici di comunicazione, e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di svolgimento. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. AI conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475 – ter del Codice civile.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci. AI Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza 0 impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dall’art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l’Assemblea dei Soci deve nominare l’Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso art. 30 sopra esposto. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano Revisori Legali dei Conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. L’Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell’Assemblea dei Soci, anche se non ricorre obbligo di legge. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento interno dell’Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Associazione.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dal D.lgs. n. 117/2017 deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 16 – Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di comunicazione

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 17 – Norma finale

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Liquidatore. Per la nomina è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 18 – Rinvio e clausola di mediazione

L’Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.