SOS Difesa Legalità APS

Associazione per la tutela dei cittadini

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. n. 117/2017 – d’ora in avanti Codice del Terzo Settore – e successive modifiche, l’Associazione denominata:

“SOS Difesa Legalità Associazione di Promozione Sociale” in sigla denominata solo “SDL APS”.

Art. 2 – Sede Legale

L’Associazione SOS Difesa Legalità ha sede legale nel Comune di Castiglione del Lago (PG) all’indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 – Assenza scopo di lucro

SOS Difesa Legalità è un’Associazione senza fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

In particolare, l’Associazione ha lo scopo di svolgere le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, correttezza e di parità tra gli Associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.

L’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali fa riferimento alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promozione e di tutela dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti di cui all’art. 5, comma 1 lett. w) del Codice del Terzo Settore, D.lgs.. 3 luglio 2017, n. 117 – per brevità anche solo “CTS” a favore dei cittadini in generale, dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

SOS Difesa Legalità opera sia a livello locale, regionale e nazionale con lo scopo di informare, assistere, tutelare, promuovere, rappresentare e difendere gli interessi individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti, dei contribuenti e dei cittadini in generale, delle imprese, delle aziende e dei professionisti, promuovendo azioni giudiziali o stragiudiziali anche attraverso la collaborazione di avvocati e di professionisti qualificati.

L’Associazione agisce per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, promuove e assicura la tutela dei fondamentali diritti, quali:

  • diritto ad una adeguata informazione semplice, trasparente e chiara e ad una corretta pubblicità;
  • il diritto alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali inerenti beni e servizi privati e pubblici;
  • il diritto alla salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza in tutti i servizi pubblici utili al cittadino/consumatore.

In particolare, SOS Difesa Legalità ha le seguenti finalità e scopi:

  • prosegue la finalità di tutelare con ogni mezzo legittimo ed in modo particolare con il ricorso ad ogni strumento di comunicazione, ivi compresa quella elettronica ed informatica, della convegnistica, di master, seminari, azioni di promozione sociale, nonché attraverso la formazione e l’informazione giuridica, ma non solo, i diritti e gli interessi degli iscritti e, comunque, gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti, in genere, di tutti i servizi privati e istituzionali, attraverso il contributo portato da professionisti altamente qualificati e da imprese specializzate nei diversi settori di competenza, appositamente individuati, oltre che attraverso la promozione e l’attuazione di proposte legislative per contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati subiti da cittadini, da liberi professionisti e da imprese, che si concretizzano in danno anche per l’erario e per la pubblica amministrazione;
  • si prefigge di tutelare, attraverso azioni di promozione sociale, i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ma anche dei liberi professionisti e delle imprese, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili o penali, attraverso la costituzione per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi, concernenti le finalità generali perseguite.

Tale finalità potrà essere attuata anche attraverso appositi monitoraggi, quali:

  • la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della pubblica amministrazione in materia di credito, assicurazioni e corrette riscossioni tributi;
  • iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi in genere, oltre che dei contribuenti, finalizzate anche alla prevenzione dell’usura, estorsioni e racket in armonia con la legge 108/96, la legge n. 44/99 e successive modificazioni, oltre al conseguimento dei benefici per le vittime.
  • Il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l’erogazione dei servizi, azioni di promozione sociale ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell’interesse fondamentale dei diritti costituzionali e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;
  • assumere ogni iniziativa opportuna per sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni col ricorso e sensibilizzare a coinvolgere le istituzioni col ricorso a interpellanze parlamentari e la collaborazione sinergica con i ministeri interessati, ed ove occorra col ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
  • favorire e promuovere attività che riguardino il sociale ed il volontariato;
  • favorire e promuovere attività che riguardino l’arte, lo sport e la cultura;
  • favorire ed intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione presso gli Organismi Nazionali ed Europei.

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese, a titolo meramente esemplificativo, la compra-vendita e le permute di immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie, la possibilità di richiedere prestiti o finanziamenti presso istituti di credito o bancari, nonché la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati per le associazioni di promozioni sociali.

Infine, a esclusivo scopo di autofinanziamento, l’Associazione potrà svolgere e gestire attività economiche anche di natura commerciale, quale l’esecuzione di appalti privati e pubblici di qualsiasi natura, le raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni ed altra attività, purché nel rispetto della normativa anche fiscale e contabile.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

  • stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni Pubbliche e/o Private per la promozione e l’esercizio delle sue attività;
  • collaborazione con Associazioni ed Istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
  • lo svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi Associativi e finanziarne le attività.

SOS Difesa Legalità può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati volontari.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione SOS Difesa Legalità APS esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, qui di seguito riportate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire interventi con azioni di promozione sociale, mediazioni stragiudiziali o azioni giudiziali, in difesa di cittadini, consumatori ed imprese che hanno subito un torto o un sopruso e vogliono far valere propri diritti rendendosi protagonisti del cambiamento finalizzato a migliorare la vita sociale di tutti, promuovendo una corretta informazione chiara e comprensibile per chiunque anche e soprattutto per chi non tratta tutti i giorni argomenti in materia di diritto, finanza e salute.

SOS Difesa Legalità conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

Art. 5 – Volontari

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci, sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Lavoro retribuito

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 – Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
  2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita Associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di Associato.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 9 – Modalità di ammissione degli Associati

Per essere ammessi all’interno dell’Associazione SOS Difesa Legalità è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
  2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle Delibere degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli Associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 10 – Quota associativa

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale dell’Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza del presente Statuto, nonché delle Delibere prese dagli organi sociali.

La quota Associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di Associato per morosità.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

È comunque facoltà degli Associati all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11 – Perdita della qualifica di Associato

Lo status di Associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L’Associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota Associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli Associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L’Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.

Gli Associati possono essere espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle Delibere prese dagli organi sociali;
  2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

L’Associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli Associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Organi dell’associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea degli Associati;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea degli Associati.

Art. 13 – Assemblea degli Associati, competenza

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’Organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 25 del D. lgs. n. 117/2017.

All’Assemblea Ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:

  • discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’Associazione;
  • approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati espulsi;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 14 – Convocazione assemblea degli Associati

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 15 – Partecipazione e validità dell’Assemblea Associati

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ..

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due Associati.

Nelle Delibere che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Associati intervenuti.

L’assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli Associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli Associati in seconda convocazione.

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 29 del presente Statuto.

L’assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16 – Principio del voto singolo

 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l’elezione delle Cariche Sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2538, II° comma, del c.c..

Art. 17 – Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall’Assemblea degli Associati e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche Associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici Associati, si applica l’art. 2382 del c.c..

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l’Assemblea degli Associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le Delibere si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo, competenze

 Il Consiglio Direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli Associati;
  • cura l’esecuzione delle Delibere dell’Assemblea;
  • redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  • delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei Associati, salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli Associati;
  • determina l’ammontare delle quote annue Associative e le modalità di versamento;
  • delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 – Convocazioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 21 – Presidente – Rappresentanza Legale

 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la Legale Rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative Delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 22 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali – verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli Associati – e cura la corrispondenza dell’Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – L’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del c.c..

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo:

– vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercita il controllo contabile, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente tali funzioni siano attribuite dall’assemblea, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24 – Il patrimonio e le risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

– eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– dalle quote Associative, dai contributi annuali e straordinari degli Associati;

– dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

– dai contributi dell’Unione Europea o di Organismi Internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

– dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

– da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

– contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e loro familiari e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

– entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;

– proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 25 – Intrasmissibilità della Quota Associativa

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 26 – I libri sociali e diritto consultazione degli Associati

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

  • Libro degli Associati
  • Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
  • Libro delle adunanze e delle Delibere dell’Assemblea degli Associati
  • Libro delle adunanze e delle Delibere del Consiglio Direttivo
  • Libro delle adunanze e delle Delibere degli eventuali altri Organi Associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili all’Associato che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli Associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 27 – Il bilancio/rendiconto annuale

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 28 – Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 29 – Lo scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (trequarti) degli Associati.

Art. 30 – Devoluzione del patrimonio ad altri ETS

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Lo scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (trequarti) degli Associati.

Statuto

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