Tribunale della Spezia condanna ITAS MUTUA, contratto GOLD-SDL

da | Ago 29, 2021 | Assicurazioni | 0 commenti

Tribunale della Spezia condanna ITAS MUTUA, contratto GOLD-SDL

da | 29 Ago 2021 | Assicurazioni | 0 commenti

Il Giudice, Dott. Tiziana Lottini, del Tribunale della Spezia nella Sentenza n. 340/2021 pubbl. il 07/06/2021 chiarisce il contesto dell’utilizzo del termine “asseverazione” e “certificazione” in relazione alle perizie redatte dai professionisti della SDL Centrostudi che dall’esame della documentazione va inteso, meramente come riferimento alla redazione della perizia da parte di un professionista abilitato che dichiari di avere eseguito i propri accertamenti sulla base delle proprie conoscenze e aderente ai requisiti della polizza “Tutela Legale” per cui sono infondate le contestazione mosse dalla ITAS nel giudizio.

In effetti c’è da chiedersi su quali basi la compagnia ITAS MUTUA abbia incassato i premi se contesta il prodotto della SDL e i suoi professionisti solo nelle cause mosse dai beneficiari.

Il Giudice sottolinea infatti che il termine “asseverazione” in riferimento alla perizia è contenuto solo nel contratto tra SDL e la società attrice, quindi è facile immaginare che sia presente in tutti i contratti GOLD dei clienti della SDL, mentre non è presente nel contratto assicurativo tra SDL Centrostudi e ITAS MUTUA,

In pratica i termini non vengono utilizzati nella loro modalità tecnica bensì il riferimento alla certificazione, nel contesto in esame, va inteso, meramente come riferimento alla redazione della perizia da parte di un professionista abilitato che dichiari di avere eseguito i propri accertamenti sulla base delle proprie conoscenze.

IN QUESTO ARTICOLO TROVERAI

  1. Presentazione delle parti in causa e le loro domande al Giudice
  2. Il fatto e il diritto. Storia della causa tra la società e la ITAS MUTUA
  3. Condanna ITAS MUTUA al risarcimento totale

Presentazione delle parti in causa e le loro domande al Giudice

La parte attrice la società “Qui Qua” SPA (nome fittizio dell’attore), ex clienti della società SDL Centrostudi che chiede:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in atti e verbali di causa, che qui si richiamano integralmente, accertare e dichiarare il diritto della società odierna ricorrente ad ottenere, da parte della convenuta, il rimborso di tutte le spese connesse e conseguenti, sostenute e da sostenersi, all’azione legale intrapresa in virtù della perizia acquistata da SDL Centrostudi nei confronti della banca Unicredit e pari a complessive € 33.154,11 … . Per l’effetto, condannare la ITAS MUTUA – Itas Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, … corrente in Trento Piazza Delle Donne Lavoratrici 2, in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 33.154,11 oltre interessi dal dovuto al saldo o della diversa somma che risulterà di giustizia al termine dell’instaurando giudizio. Con vittoria di spese”.

Parte convenuta ITAS MUTUA contesta, si oppone e chiede:

“Voglia il Tribunale adito, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa. In via principale: accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande attoree svolte da “Qui Qua” SPA contro ITAS MUTUA, siccome infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: limitare la condanna di ITAS all’importo che dovesse risultare di giustizia, in considerazione degli usi e prezzi di mercato per le consulenze in materia bancaria e di corretta applicazione del D.M. 55/2014, e tenuto altresì conto della sua congruità col valore effettivo di causa che avrebbe dovuto avere il giudizio instaurato dalla società “Qui Qua” contro la banca. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”

Parte chiamata SDL Centrostudi contumace, traduco dal “legalese” alla lingua italiana, contumace significa nessuno si è presnetato in causa nonostante è stata regolarmente citata

Sei una vittima del sistema SDL Centrosutdi? ITAS Mutua non ti ha risarcito?

Il fatto e il diritto. Storia della causa tra la società e la ITAS MUTUA

La società “Qui Qua” SPA (di seguito solo “Qui Qua”), con atto di citazione datato 23 dicembre 2018 conveniva in giudizio la società ITAS MUTUA (di seguito ITAS) allegando:

– di avere conferito alla società SDL Centrostudi spa l’incarico di esaminare il contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 5 settembre 2006 tra la “Qui Qua” e la banca Unicredit Spa e verificare se fossero stati applicati interessi usurari e anatocismo;

– di avere, in data 24 marzo 14, stipulato con SDL Centrostudi il contratto cosiddetto GOLD, il quale, all’art. 14, prevedeva l’adesione dell’azienda “Qui Qua” , in qualità di assicurato, alla polizza tutela legale n. 91/M10282700, che aveva come contraente SDL e come compagnia di assicurazione la ITAS MUTUA;

– che la polizza prevedeva il rimborso delle spese relative alle controversie in sede giudiziale e giudiziale che la parte avesse iniziato sulla base della perizia redatta da SDL Centrostudi, in caso di esito negativo delle stesse;

– che la “Qui Qua” , in virtù di quanto accertato dalla perizia acquistata da SDL, dapprima promuoveva il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti della banca, sostenendo una spesa di € 150,00 oltre IVA (doc. n. 5 fattura organismo di conciliazione), indi conveniva in giudizio l’istituto bancario, davanti al Tribunale di Verona, nell’ambito del procedimento RG 13311/14; nei confronti del sopra indicato istituto di credito,

– che nel corso della causa veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio;

– che la causa terminava con la sentenza n° 2278/17 del 22.09.17 con la quale il giudice rigettava le domande proposte da “Qui Qua” ;

– che “Qui Qua” , comunicato ad Itas e a SDL l’esito della lite, chiedeva alla compagnia assicurativa il rimborso delle spese, invano;

– che “Qui Qua” aveva già versato la complessiva somma di € 25.396,86 (oltre iva) e doveva ancora pagare la complessiva somma di € 7.708,45, per le spese legali della parte vittoriosa in giudizio, oltre alla spesa per il procedimento di mediazione attivato proprio nei confronti di ITAS (per un totale di € 33.154,11).

Si costituiva in giudizio ITAS, con comparsa datata 19 settembre 2018, la quale, contestava l’infondatezza della domanda di “Qui Qua” in quanto:

– la polizza stipulata da “Qui Qua” (SDL GOLD) a copertura del rischio di soccombenza nel giudizio promosso dall’assicurato è una polizza cosiddetta collettiva, in cui vi è un unico contratto di assicurazione stipulato tra ITAS (assicuratore) e SDL (contraente) al quale ogni cliente della SDL aderisce, assumendo la veste di assicurato; la polizza, tuttavia, non è operativa nel caso in esame, in quanto:

  • il rischio assicurato è la soccombenza, definita come il caso in cui, nel corso della controversia, fossero stati “contestati i principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia”;
  • ne discende che la perizia avrebbe dovuto essere “certificata o, altrimenti detto, asseverata”, ciò che non è avvenuto nel caso di specie;
  • ne discende, altresì, che il rimborso è dato soltanto nel caso in cui la sentenza abbia respinto la domanda dell’assicurato a causa dell’adesione “a un principio normativo o economico” diverso da quello sul quale la perizia era basata, mentre resta esclusa quando essa contenesse errori aritmetici o giuridici, come avvenuto nel caso di specie e come palesato dal raffronto tra la perizia di SDL e la relazione del CTU nominato dal giudice.

Alla prima udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w udienza la società “Qui Qua” veniva autorizzata a chiamare in causa SDL Centrostudi Spa: quest’ultima, pur avendo ricevuto regolare notifica, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Infine, all’udienza del 23 febbraio 2021, dopo che le parti costituite avevano precisato le proprie rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Sulla base dei documenti prodotti dalle parti i fatti storici possono essere così ricostruiti.

– Sottoscrivendo il contratto cosiddetto “Contratto GOLD” in data 24 marzo 2016 “Qui Qua” SPA e SDL Centostudi SPA, convenivano che quest’ultima avrebbe proceduto all’analisi contabile del mutuo contratto dall’azienda con la banca UNICREDIT, prevedendo, all’art. 14 che “Qui Qua” aderisse quale assicurato alla polizza Tutela Legale che SDL aveva stipulato (quale contraente) con la compagnia di assicurazione ITAS;

– la polizza in questione (avente la veste di un contratto per conto di chi spetta ), prodotta da entrambe le parti, prevede:

  • all’art. 11 che la compagnia assume il rischio di “soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell’assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia”
  • all’art. 13 che “l’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL

Per comprendere, dunque, se la polizza sia operativa occorre, da un lato, verificare se la perizia rispondesse ai requisiti formali richiesti dalla polizza, dall’altro se essa contenesse errori giuridici o contabili.

Sotto il primo profilo, occorre osservare che la questione deve essere esaminata esclusivamente sulla base della polizza, cioè del contratto concluso tra SDL e ITAS per conto dei clienti di ITAS e dunque, nel caso di specie, per conto di “Qui Qua”. In particolare viene in rilievo l’art. 13 della polizza, il quale, come indicato, fa riferimento a i principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica rileva, in particolare il verbo “è stata certificata” contenuto nella frase; orbene tale verbo, certificare, non può essere inteso nel suo significato tecnico giuridico, per il motivo, evidente, che il perito, non essendo un pubblico ufficiale, non può certificare alcunché. Con il termine certificazione, invero, in diritto amministrativo, si indica la dichiarazione del pubblico ufficiale, il quale attesta una circostanza della quale abbia avuto diretta conoscenza, dichiara – certifica, cioè rende certa l’esistenza. Il perito incaricato da SDL Centrostudi, non essendo un pubblico ufficiale, non aveva certamente tale potere. Né può ritenersi che il riferimento alla certificazione sia da intendere all’attività di asseverazione, visto e simili, previste da specifiche norma in relazione a situazioni determinate, non rientrando il caso in esame in alcuna di esse (significativamente la convenuta neppure prova ad indicare il caso in cui essa rientrerebbe). Si pensi, ad esempio, al visto di conformità previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura per il superbonus, previsto dall’art. 35 D.Lvo 241/1997 (o alle asseverazioni dei tecnici previste dalla normativa urbanistica. Deve, pertanto, escludersi tale ipotesi e ancora più l’ipotesi che il requisito formale dovesse consistere nel giuramento della perizia ex ar t. 5 del R.D. 1366/1922 (secondo il quale Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richieggano che l’atto notorio sia formato davanti al magistrato )), neppure menzionato nel contratto, né richiesto da alcuna disposizione specifica.

Il termine asseverazione, contenuto solo nel contratto tra SDL e la società “Qui Qua”, ma non nel contratto assicurativo tra SDL e ITAS, si comprende, peraltro, alla luce dell’art. 13 del predetto in cui si fa riferimento al software, utilizzato che su dichiara essere “Asseverato con Certificazione Accademica”. Si tratta, dunque di un uso non tecnico del termine.

Il riferimento alla certificazione, nel contesto in esame, va inteso, meramente come riferimento alla redazione della perizia da parte di un professionista abilitato che dichiari di avere eseguito i propri accertamenti sulla base delle proprie conoscenze.
Deve, pertanto, ritenersi che la perizia stragiudiziale del dott. Alessandro Cotturri del 2/10/14 rispondesse ai requisiti della polizza e che la contestazione della parte convenuta sia infondata.

Parimenti appare infondata la contestazione relativa al contenuto della polizza: assume la convenuta che il CTU nominato dal Tribunale di Verona abbia ritenuto errati i principi giuridici e contabili sulla base dei quali la perizia è stata sviluppata. In realtà l’esame della relazione del CTU fa emergere che il diverso risultato cui lo stesso è giunto è conseguenza di una diversa impostazione relativa a due fondamentali questioni, in particolare la rilevanza degli interessi moratori e la sussistenza di interessi anatocistici insiti nel piano di ammortamento cosiddetto alla francese. Tali questioni in realtà al momento della perizia erano entrambe dibattute e, anzi, la seconda lo è ancora.

Infatti, si consideri:

– che la questione della la rilevanza degli interessi moratori è stata risolta solo nel 2020 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza 19597/2020, con la quale veniva statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso Effettivo Globale Medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso Effettivo Globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; è evidente, pertanto, che la diversa conclusione alla quale il CTU e il Tribunale di Verona sono pervenuti fosse diretta conseguenza dell’adesione dei predetti a una diversa opzione interpretativa del dato normativo, peraltro sconfessata dalla Suprema Corte nel 2020; tra l’altro si segnala che anche la conseguenza da trarsi qualora la pattuizione degli interessi moratori fosse ritenuta usuraria (l’applicazione degli interessi lecitamente convenuti o di nessun interesse) è stata dibattuta e anche su di essa ha preso posizione la citata sentenza. Quanto al piano di ammortamento alla francese – tra l’altro non decisivo nel cotesto dalla perizia alla luce delle conclusioni in punto di interessi moratori: trattasi di questione tuttora dibattuta, poiché se, da un lato, la giurisprudenza, anche di legittimità ritiene la legittimità del medesimo (per assenza di interessi anatocistici), non mancano voci contrarie – ad esempio da ultimo Tribunale di Roma N. 6897 del 5 maggio 2020; si tratta, pertanto, di una questione assai complessa e non ancora pacifica, sicché non può ritenersi che l’aver aderito il perito a tale opzione ermeneutica concreti, di per sé, un evidente errore, tale da far escludere l’operatività della garanzia.

Per gli stessi motivi sopra illustrati. non può neppure ritenersi che il perito -e con esso SDL- abbiano tenuto una condotta gravemente negligente, ciò che avverrebbe se, ad esempio, il predetto avesse basato la propria analisi su un principio già sconfessato dalla giurisprudenza, cosicché l’assicurato non aveva qualsivoglia possibilità di ottenere una sentenza a sé favorevole o se, pur basandosi su un principio corretto avesse poi errato nel calcolare il tasso applicato. In ogni caso ITAS MUTUA, precisando le conclusioni, non ha spiegato alcuna domanda nei confronti della SDL, non ribadendo quanto chiesto nell’atto di citazione ex art. 269 c.p.c.

La domanda dell’attrice deve, pertanto, essere accolta.

Tutte le spese delle quali “Qui Qua” SPA chiede il ristoro, debitamente documentandole, appaio no pre viste nella polizza sopra indicata. In particolare:

  • le spese per il tentativo di mediazione, dall’ art. 11 , n ° 5, spese legali;
  • le spese per il proprio legale e il domiciliatario, vd sopra;
  • le spese per il CTU e il CTP, dall’ art. 11 n° 2 e n° 3;
  • le spes e per la perizia econometrica, art. 11 n° 1.

Al contrario, per i motivi sopra indicati, deve essere rigettata ogni a domanda della convenuta verso la terza chiamata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo considerando la durata e la complessità della causa.

Sei una vittima del sistema SDL Centrosutdi? ITAS Mutua non ti ha risarcito?

Il fatto e il diritto. Storia della causa tra la società e la ITAS MUTUA

La società “Qui Qua” SPA (di seguito solo “Qui Qua”), con atto di citazione datato 23 dicembre 2018 conveniva in giudizio la società ITAS MUTUA (di seguito ITAS) allegando:

– di avere conferito alla società SDL Centrostudi spa l’incarico di esaminare il contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 5 settembre 2006 tra la “Qui Qua” e la banca Unicredit Spa e verificare se fossero stati applicati interessi usurari e anatocismo;

– di avere, in data 24 marzo 14, stipulato con SDL Centrostudi il contratto cosiddetto GOLD, il quale, all’art. 14, prevedeva l’adesione dell’azienda “Qui Qua” , in qualità di assicurato, alla polizza tutela legale n. 91/M10282700, che aveva come contraente SDL e come compagnia di assicurazione la ITAS MUTUA;

– che la polizza prevedeva il rimborso delle spese relative alle controversie in sede giudiziale e giudiziale che la parte avesse iniziato sulla base della perizia redatta da SDL Centrostudi, in caso di esito negativo delle stesse;

– che la “Qui Qua” , in virtù di quanto accertato dalla perizia acquistata da SDL, dapprima promuoveva il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti della banca, sostenendo una spesa di € 150,00 oltre IVA (doc. n. 5 fattura organismo di conciliazione), indi conveniva in giudizio l’istituto bancario, davanti al Tribunale di Verona, nell’ambito del procedimento RG 13311/14; nei confronti del sopra indicato istituto di credito,

– che nel corso della causa veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio;

– che la causa terminava con la sentenza n° 2278/17 del 22.09.17 con la quale il giudice rigettava le domande proposte da “Qui Qua” ;

– che “Qui Qua” , comunicato ad Itas e a SDL l’esito della lite, chiedeva alla compagnia assicurativa il rimborso delle spese, invano;

– che “Qui Qua” aveva già versato la complessiva somma di € 25.396,86 (oltre iva) e doveva ancora pagare la complessiva somma di € 7.708,45, per le spese legali della parte vittoriosa in giudizio, oltre alla spesa per il procedimento di mediazione attivato proprio nei confronti di ITAS (per un totale di € 33.154,11).

Si costituiva in giudizio ITAS, con comparsa datata 19 settembre 2018, la quale, contestava l’infondatezza della domanda di “Qui Qua” in quanto:

– la polizza stipulata da “Qui Qua” (SDL GOLD) a copertura del rischio di soccombenza nel giudizio promosso dall’assicurato è una polizza cosiddetta collettiva, in cui vi è un unico contratto di assicurazione stipulato tra ITAS (assicuratore) e SDL (contraente) al quale ogni cliente della SDL aderisce, assumendo la veste di assicurato; la polizza, tuttavia, non è operativa nel caso in esame, in quanto:

  • il rischio assicurato è la soccombenza, definita come il caso in cui, nel corso della controversia, fossero stati “contestati i principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia”;
  • ne discende che la perizia avrebbe dovuto essere “certificata o, altrimenti detto, asseverata”, ciò che non è avvenuto nel caso di specie;
  • ne discende, altresì, che il rimborso è dato soltanto nel caso in cui la sentenza abbia respinto la domanda dell’assicurato a causa dell’adesione “a un principio normativo o economico” diverso da quello sul quale la perizia era basata, mentre resta esclusa quando essa contenesse errori aritmetici o giuridici, come avvenuto nel caso di specie e come palesato dal raffronto tra la perizia di SDL e la relazione del CTU nominato dal giudice.

Alla prima udienza udienza la società “Qui Qua” veniva autorizzata a chiamare in causa SDL Centrostudi Spa: quest’ultima, pur avendo ricevuto regolare notifica, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Infine, all’udienza del 23 febbraio 2021, dopo che le parti costituite avevano precisato le proprie rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Sulla base dei documenti prodotti dalle parti i fatti storici possono essere così ricostruiti.

– Sottoscrivendo il contratto cosiddetto “Contratto GOLD” in data 24 marzo 2016 “Qui Qua” SPA e SDL Centostudi SPA, convenivano che quest’ultima avrebbe proceduto all’analisi contabile del mutuo contratto dall’azienda con la banca UNICREDIT, prevedendo, all’art. 14 che “Qui Qua” aderisse quale assicurato alla polizza Tutela Legale che SDL aveva stipulato (quale contraente) con la compagnia di assicurazione ITAS;

– la polizza in questione (avente la veste di un contratto per conto di chi spetta ), prodotta da entrambe le parti, prevede:

  • all’art. 11 che la compagnia assume il rischio di “soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell’assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia”
  • all’art. 13 che “l’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL

Per comprendere, dunque, se la polizza sia operativa occorre, da un lato, verificare se la perizia rispondesse ai requisiti formali richiesti dalla polizza, dall’altro se essa contenesse errori giuridici o contabili.

Sotto il primo profilo, occorre osservare che la questione deve essere esaminata esclusivamente sulla base della polizza, cioè del contratto concluso tra SDL e ITAS per conto dei clienti di ITAS e dunque, nel caso di specie, per conto di “Qui Qua”. In particolare viene in rilievo l’art. 13 della polizza, il quale, come indicato, fa riferimento a i principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica rileva, in particolare il verbo “è stata certificata” contenuto nella frase; orbene tale verbo, certificare, non può essere inteso nel suo significato tecnico giuridico, per il motivo, evidente, che il perito, non essendo un pubblico ufficiale, non può certificare alcunché. Con il termine certificazione, invero, in diritto amministrativo, si indica la dichiarazione del pubblico ufficiale, il quale attesta una circostanza della quale abbia avuto diretta conoscenza, dichiara – certifica, cioè rende certa l’esistenza. Il perito incaricato da SDL Centrostudi, non essendo un pubblico ufficiale, non aveva certamente tale potere. Né può ritenersi che il riferimento alla certificazione sia da intendere all’attività di asseverazione, visto e simili, previste da specifiche norma in relazione a situazioni determinate, non rientrando il caso in esame in alcuna di esse (significativamente la convenuta neppure prova ad indicare il caso in cui essa rientrerebbe). Si pensi, ad esempio, al visto di conformità previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura per il superbonus, previsto dall’art. 35 D.Lvo 241/1997 (o alle asseverazioni dei tecnici previste dalla normativa urbanistica. Deve, pertanto, escludersi tale ipotesi e ancora più l’ipotesi che il requisito formale dovesse consistere nel giuramento della perizia ex ar t. 5 del R.D. 1366/1922 (secondo il quale Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richieggano che l’atto notorio sia formato davanti al magistrato )), neppure menzionato nel contratto, né richiesto da alcuna disposizione specifica.

Il termine asseverazione, contenuto solo nel contratto tra SDL e la società “Qui Qua”, ma non nel contratto assicurativo tra SDL e ITAS, si comprende, peraltro, alla luce dell’art. 13 del predetto in cui si fa riferimento al software, utilizzato che su dichiara essere “Asseverato con Certificazione Accademica”. Si tratta, dunque di un uso non tecnico del termine.

Il riferimento alla certificazione, nel contesto in esame, va inteso, meramente come riferimento alla redazione della perizia da parte di un professionista abilitato che dichiari di avere eseguito i propri accertamenti sulla base delle proprie conoscenze.
Deve, pertanto, ritenersi che la perizia stragiudiziale del dott. Alessandro Cotturri del 2/10/14 rispondesse ai requisiti della polizza e che la contestazione della parte convenuta sia infondata.

Parimenti appare infondata la contestazione relativa al contenuto della polizza: assume la convenuta che il CTU nominato dal Tribunale di Verona abbia ritenuto errati i principi giuridici e contabili sulla base dei quali la perizia è stata sviluppata. In realtà l’esame della relazione del CTU fa emergere che il diverso risultato cui lo stesso è giunto è conseguenza di una diversa impostazione relativa a due fondamentali questioni, in particolare la rilevanza degli interessi moratori e la sussistenza di interessi anatocistici insiti nel piano di ammortamento cosiddetto alla francese. Tali questioni in realtà al momento della perizia erano entrambe dibattute e, anzi, la seconda lo è ancora.

Infatti, si consideri:

– che la questione della la rilevanza degli interessi moratori è stata risolta solo nel 2020 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza 19597/2020, con la quale veniva statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso Effettivo Globale Medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso Effettivo Globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; è evidente, pertanto, che la diversa conclusione alla quale il CTU e il Tribunale di Verona sono pervenuti fosse diretta conseguenza dell’adesione dei predetti a una diversa opzione interpretativa del dato normativo, peraltro sconfessata dalla Suprema Corte nel 2020; tra l’altro si segnala che anche la conseguenza da trarsi qualora la pattuizione degli interessi moratori fosse ritenuta usuraria (l’applicazione degli interessi lecitamente convenuti o di nessun interesse) è stata dibattuta e anche su di essa ha preso posizione la citata sentenza. Quanto al piano di ammortamento alla francese – tra l’altro non decisivo nel cotesto dalla perizia alla luce delle conclusioni in punto di interessi moratori: trattasi di questione tuttora dibattuta, poiché se, da un lato, la giurisprudenza, anche di legittimità ritiene la legittimità del medesimo (per assenza di interessi anatocistici), non mancano voci contrarie – ad esempio da ultimo Tribunale di Roma N. 6897 del 5 maggio 2020; si tratta, pertanto, di una questione assai complessa e non ancora pacifica, sicché non può ritenersi che l’aver aderito il perito a tale opzione ermeneutica concreti, di per sé, un evidente errore, tale da far escludere l’operatività della garanzia.

Per gli stessi motivi sopra illustrati. non può neppure ritenersi che il perito -e con esso SDL- abbiano tenuto una condotta gravemente negligente, ciò che avverrebbe se, ad esempio, il predetto avesse basato la propria analisi su un principio già sconfessato dalla giurisprudenza, cosicché l’assicurato non aveva qualsivoglia possibilità di ottenere una sentenza a sé favorevole o se, pur basandosi su un principio corretto avesse poi errato nel calcolare il tasso applicato. In ogni caso ITAS MUTUA, precisando le conclusioni, non ha spiegato alcuna domanda nei confronti della SDL, non ribadendo quanto chiesto nell’atto di citazione ex art. 269 c.p.c.

La domanda dell’attrice deve, pertanto, essere accolta.

Tutte le spese delle quali “Qui Qua” SPA chiede il ristoro, debitamente documentandole, appaio no pre viste nella polizza sopra indicata. In particolare:

  • le spese per il tentativo di mediazione, dall’ art. 11 , n ° 5, spese legali;
  • le spese per il proprio legale e il domiciliatario, vd sopra;
  • le spese per il CTU e il CTP, dall’ art. 11 n° 2 e n° 3;
  • le spes e per la perizia econometrica, art. 11 n° 1.

Al contrario, per i motivi sopra indicati, deve essere rigettata ogni a domanda della convenuta verso la terza chiamata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo considerando la durata e la complessità della causa.

Sei una vittima del sistema SDL Centrosutdi? ITAS Mutua non ti ha risarcito?

Condanna ITAS MUTUA al risarcimento totale

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

– accoglie la domanda di “Qui Qua” SPA e, per l’effetto, condanna ITAS MUTUA al pagamento a favore della società della somma di € 33.154,11;

condanna ITAS MUTUA al pagamento a favore di “Qui Qua” SPA delle spese di lite, liquidate in € somma di € 4.000, oltre spese vive ed accessori come per legge;

– rigetta ogni domanda di ITAS MUTUA nei confronti di SDL CENTROSTUDI spa.

La Spezia, 7 giugno 2021

Il Giudice Unico
Dott. Tiziana Lottini

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