Tribunale di Bergamo condanna ITAS Mutua, contratto GOLD-SDL

da | Gen 16, 2022 | Assicurazioni | 0 commenti

Tribunale di Bergamo condanna ITAS Mutua, contratto GOLD-SDL

da | 16 Gen 2022 | Assicurazioni | 0 commenti

Interessante sentenza del Giudice, Dott. Cesare Massetti, del Tribunale di Bergamo dove, sulla base di documenti e fatti provati, per l’ennesima volta viene chiarita la piena operatività della polizza collettiva stipulata dalla SDL Centrostudi per i suoi clienti attraverso il contratto GOLD con la compagnia assicuraztiva ITAS MUTUA.

Il giudice ci accompagna in una disamina rispetto all’attendibilità e spendibilità delle perizie di SDL Centrostudi rispetto al contesto normativo del quadro giudiziario nel periodo di emissione dei contratti GOLD.

Anche per il Tribunale di Bergamo la polizza è operativa e ITAS Mutua viene condannata a risarcire l’ex cliente SDL Centrostudi.

IN QUESTO ARTICOLO TROVERAI

  1. Svolgimento del processo, le parti in causa e le loro richieste in giudizio
  2. Le eccezzioni sollevate dalla ITAS Mutua
  3. “Sissi” contro la ITAS MUTUA, il Giudice entra nel merito
  4. Tribunale di Bergamo condanna ITAS MUTUA al risarcimento

Svolgimento del processo, le parti in causa e le loro richieste in giudizio

“Sissi” (nome fittizio delle parte attrice) ex cliente della SDL Centrostudi con contratto GOLD conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice ITAS Mutua s.p.a., in proprio ed in qualità di fideiussore della sua “Società” s.r.l. in liquidazione.

La parte attrice esponeva di aver commissionato alla SDL Centrostudi s.p.a. la redazione di due pareri pro veritate, due perizie, mediante la firma dei famigerati contratti denominati “GOLD”, uno in data 19 luglio 2014 e il secondo in data  8 agosto 2014, entrambi finalizzati a rilevare l’eventuale presenza di tassi di interesse usurari.

Il primo contratto era stato stipulato in nome proprio, mentre il secondo in qualità di legale rappresentante nonché di fideiussore della propria società in quel momento già in fase di liquidazione.

Entrambre le perizie econometriche dalla SDL avevano effettivamente rilevato la presenza di usura e anomalie, quindi “Sissi”, come tutti, in qualità di firmataria del contratto GOLD avena aderito alla polizza di Tutela Legale contratta dalla SDL Centrostudi con la compagnia assicurativa ITAS Mutua e che questa polizza aveva proprio lo scopo di copertura, nel caso di soccombenza, delle spese legali sostenute e dovute in relazione alle controversie promosse dall’assicurato sulla base di sopra citate perizie.

Come in tantissimi casi entrambe le cause instaurate contro gli istituti di credito avevano avuto esito negativo ma nonostante le pattuizioni contrattuali la compagnia ITAS Mutua si era rifiutata di corrispondere all’assicurato le spese sostenute e dovute per i predetti contenziosi.

“Sissi” si è quindi trovata costratta a iniziare una nuova causa giudiziaria portanto ITAS Mutua a rispondere davanti al Tribunale di Bergamo e chiedendo pertanto, il rimborso di tutte le spese sostenute con vittoria delle spese di questo giudizo.

La ITAS Mutua si è costituita in questo giudizio contenstando quanto richiesto dalla parte attrice.

In particolare la compagnia assicurativa, in questonparticolare caso, contestava quanto segue:

  • la carenza di legittimazione attiva della parte attrice in relazione al contratto GOLD firmato il giorno 8 agosto 2014, in quanto stipulato in qualità di legale rappresentante della società, la quale però quest’ultima non aveva agito nel giudizio contro la banca;
  • inoperatività della polizza, in quanto non era stata predisposta una perizia econometrica a firma di un professionista incaricato dalla SDL (non di una perizia si trattava, bensì di un mero estratto, nemmeno redatto e firmato da un professionista);
  • che la polizza non era operativa, in quanto nella fattispecie concreta non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell’evento di soccombenza in quanto i contenziosi erano stati avviati sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, (come vi evinceva dalle motivazioni contenute nelle sentenze di rigetto delle domande);
  • che la polizza non era operativa, stante la colpa grave della contraente SDL Centrostudi, la quale aveva consegnato alla propria cliente elaborati peritali chiaramente inattendibili;
  • che, in ordine al quantum, (=quantificazione della somma) non era stata fornita la prova dell’esborso delle spese di cui si chiedeva il rimborso;
  • che i giudizi erano stati avviati da una pluralità di parti, ragione per cui, in ogni caso, l’indennizzo eventualmente dovuto avrebbe dovuto essere rapportato al numero effettivo delle parti del processo considerato.
    Si opponeva, pertanto, l’accoglimento della domanda.

La causa veniva, quindi, istruita mediante acquisizione delle perizie tecniche econometriche della SDL prodotte nell’ambito dei due giudizi. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w del 13 luglio 2021 passava in decisione.

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Le eccezzioni sollevate dalla ITAS Mutua

Per quanto concerne l’eccezione relativa al difetto di legittimazione della parte attrice in relazione al contratto Gold con data 8 agosto 2014, sollevata dalla compagnia ITAS, risulta fondato in quanto questo contratto è stato stipulato da “Sissi” in qualità di legale rappresentante della sua società, la quale però non ha agito nel presente giudizio.

Questo è ciò che si evince sia dall’epigrafe dell’atto di citazione, ove si legge che “Sissi” agisce “in proprio e in qualità di fideiussore della società in liquidazione” (la menzione della qualità di “fideiussore” non equivale certo a quella di “legale rappresentante”), sia dal mandato conferito al difensore, che non reca la spendita del nome della società (al punto che, volendo diversamente opinare, difetterebbe lo stesso ius postulandi).

Di qui, solo per questo motivo, il rigetto della domanda riferita al contratto Gold del 8 agosto 2014.
Viceversa, la domanda riferita al contratto Gold del 19 luglio 2014 è, in parte, fondata.

Prima di scrutinarne il merito, occorre però affrontare le plurime eccezioni in relazione alla presunta inoperatività della polizza “Tutela Legale” del contratto GOLD sollevate dalla compagnia assicuratrice ITAS Mutua.

L’eccezione sollevata da ITAS Mutua di inoperatività della polizza, sotto il profilo del fatto che non era stata predisposta una perizia econometrica firmata dal professionista incaricato da SDL in favore del contraente di questo contratto GOLD (non di una perizia si trattava, bensì di un mero estratto, nemmeno redatto e firmato da un professionista), è infondata.

Durante questo procedimanto è stato acquisito il fascicolo della causa promossa da “Sissi” nei confronti della banca che non ha consentito di visionare la perizia econometrica prodotta dall’attrice, perché contenuta nel fascicolo di parte, che è stato ritirato dal difensore.

Tuttavia, non pare vi siano dubbi che una perizia econometria sia stata versata negli atti del procedimento incardinato sul Tribunale di Bergamo innanzia alla Dott.ssa Caprino r.g. n. 1301/2015, visto che della perizia si fa menzione nell’elenco dei documenti allegati alla citazione, inoltre della perizia si fa ampia sintesi dei contenuti nel corpus dell’atto introduttivo, e ancora sempre la perizia è stata ampiamente contestata dalla banca e, infine, la perizia è stata valutata dal giudice che la cita nella sentenza.

… . Essendo acquisito al processo, in forza dei soli documenti, il dato relativo alla redazione e alla produzione in giudizio di una perizia econometrica di provenienza SDL, non vi è la necessità di disporre ulteriori accertamenti sul punto.
Per completezza si aggiunge che la polizza non contemplava affatto la necessità di procedere all’asseverazione della perizia di parte.

L’eccezione di inoperatività della polizza, sotto il profilo che non risulta integrato il requisito di aleatorietà dell’evento soccombenza (i contenziosi erano stati avviati sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, come vi evinceva dalle motivazioni contenute nelle sentenze di rigetto delle domande), è infondata.

Invero, malgrado non sia stato possibile esaminare il contenuto dell’elaborato peritale di cui si discute, ma proprio analizzando le motivazioni contenute nella sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l’aleatorietà dell’evento soccombenza.
Infatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall’orientamento prescelto dal giudicante intorno alle questioni giuridiche dedotte in causa (la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell’usura, l’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, etc.), in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante, si rinvenivano precedenti contrastanti e la Cassazione non si era ancora pronunciata.

In altri termini, la domanda è stata respinta perchè il giudicante non ha condiviso la linea difensiva dell’attrice, non perché la perizia econometrica prodotta non fosse idonea a supportarla; la domanda è stata respinta perché il giudicante ha cassato i principi normativi e, di riflesso, i risultati contabili sulla cui base la perizia era stata redatta (ma proprio questo era il caso assicurato).

L’eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione ITAS Mutua in relazione alla inoperatività della polizza, sotto il profilo che la contraente SDL Centrostudi versava in colpa grave, avendo consegnato alla propria cliente elaborati peritali chiaramente inattendibili, è infondata.

Invero l’eventuale colpa grave del contraente di polizza la SDL Centrostudi non può essere fatta ricadere sull’assicurato o beneficiario, il quale, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare l’affidabilità o meno dell’elaborato peritale.

Stipulando la polizza collettiva, la ITAS Mutua ha fatto affidamento sullo staff della SDL Centrostudi, e non per niente ha inserito nelle condizioni di polizza il requisito che la perizia econometrica provenisse da suddetto staff.
Contraddittorio appare, quindi, punire l’assicurato o beneficiario, il quale ha pagato il premio, per una colpa non sua, e per giunta nemmeno dimostrata, se è vero che è stata esclusa la fondatezza della tesi circa la consegna di elaborati peritali chiaramente inattendibili.

Di qui il rigetto di tutte le eccezioni preliminari.

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“Sissi” contro la ITAS MUTUA, il Giudice entra nel merito

Passando ora ad affrontare il merito, e cominciando con l’an, il sinistro si è certamente verificato, volta che la CTU non è stata ammessa, e volta che la domanda è stata respinta.

A tal fine è utile richiamare:

  • l’art. 11 (Oggetto dell’assicurazione e liquidazione del sinistro), secondo cui “la società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell’assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia nell’ambito della vita privata e/o dell’attività di impresa dell’assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli”;
  • l’art. 13 (Insorgenza del caso assicurativo), secondo cui “l’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse cassare (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL”;
  • e l’appendice n. 001 (Incasso rimborso con precisazione alla polizza), secondo cui che “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla ctu per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all’accesso peritale”.

Nel caso concreto “Sissi” ha instaurato una causa nei confronti della banca, ed è risultata soccombente, tanto parendo sufficiente per addivenire alla liquidazione del sinistro.

In punto di quantum, viene sollecitato il rimborso delle seguenti somme:

a) spese del difensore di “Sissi”, € 10.383,79=;
b) spese del difensore della controparte, come liquidate in sentenza, € 7.254,00=;
c) spese della mediazione, € 183,00=;
d) spese della perizia econometrica, € 2.040,00=.

Il Tribunale osserva, in linea generale, che la copertura assicurativa ha ad oggetto il rimborso delle spese (art. 11), che quindi devono essere state effettivamente sostenute e debitamente provate; inoltre, che la prova del pagamento, trattandosi di somme di una certa entità, non può essere data a mezzo testimoni, secondo quanto stabilito dagli artt. 2726 – 2721 c.c. (di qui, tra l’altro, l’inammissibilità dei capitoli di prova orale volti a dimostrare il pagamento).

Alla luce di tali principi, possono essere riconosciute le seguenti somme:

a) spese del difensore di “Sissi”, € 1.483,16=. Importo infatti dove è stata fornita unicamente la prova del pagamento della fattura n. 43 a mezzo bonifico. Mentre non è stata fornita la prova del pagamento della fattura n. 13 di € 8.900,63=, in quanto la prova all’uopo fornita consiste nella sola fattura, non vi è quindi contezza dell’effettivo pagamento ed il capitolo 3 della memoria istruttoria è inammissibile;

b) spese del difensore della controparte, € 7.254,00=. A dir il vero il giudice ha, altresì, liquidato gli accessori, ma sul punto non vi è domanda. La prova del pagamento è stata fornita mediante la produzione del bonifico di € 21.000,00= , eseguito a saldo e stralcio della posizione di “Sissi” nei confronti della banca per il finanziamento e le spese legali derivanti dalla sentenza;

c) spese di mediazione, € 183,00=. Sul punto nulla quaestio, vi è prova per tabulas, e non vi è nemmeno contestazione;

d) spese della perizia econometrica, € 2.040,00=. Infatti, è stata fornita la prova del pagamento delle fatture n. 15861 e n. 13147 a mezzo assegno.

In totale, dunque, l’indennizzo dovuto dall’assicuratore ammonta ad € 10.960,16=, somma alla quale vanno aggiunti gli interessi legali (con decorrenza dalla messa in mora al saldo), ma non la rivalutazione monetaria (trattandosi di un debito di valuta e non di valore).

La somma de qua non va ridotta alla metà in ragione del fatto che le parti attrici del giudizio erano due (…), giacchè la polizza non prevedeva una simile evenienza, e giacchè le somme di cui è stato disposto il rimborso sono state pagate dalla sola “Sissi”.

Le spese di lite, tenuto conto che la domanda è stata accolta limitatamente ad ¼ del petitum, possono essere compensate nella misura di ¾.
Per il restante ¼ seguono, invece, la soccombenza e, già tenuto conto della riduzione per effetto della precedente compensazione, possono liquidarsi in complessivi € 1.338,75=, oltre ad anticipazioni (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Tribunale di Bergamo condanna ITAS MUTUA al risarcimento

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

– in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare all’attrice la somma di € 10.960,16=, oltre a interessi legali dalla messa in mora al saldo;
– condanna la convenuta a rifondere all’attrice ¼ delle spese di lite, liquidate, già tenuto conto della riduzione per effetto della seguente compensazione, in complessivi € 1338,75=,

oltre ad anticipazioni (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende; – spese di lite compensate per i restanti 3/4.

Bergamo, il 8 novembre 2021

Il Giudice Unico
Dott. Cesare Massetti

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