Tribunale di Monza condanna avvocato SDL Centrostudi

da | Set 26, 2021 | Avvocati Responsabilità Professionale | 0 commenti

Tribunale di Monza condanna avvocato SDL Centrostudi

da | 26 Set 2021 | Avvocati Responsabilità Professionale | 0 commenti

C’è una frase del Dott Giovanni Falcone che viene citata spesso:

“Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina con la testa alta muore una volta sola”.

Una delle mie interpretazioni è aderente alla vicenda nazionale del caso SDL Centrostudi.
La giustizia non è magia, bensì realtà e garanzia quando vi è determinazione della parte a perseguire il diritto alla verità attraverso la denuncia di un sopruso.

In un paese dove impera l’individualismo di una società prospera di individui proni al soldo senza cultura del senso civico è naturale l’abuso di un titolo professionale storcendone la causa nobile per cui si è glorificato in passato.

Penso che SDL Centrostudi sia stata un abile regista che catalizzando gli “affamati di soldi” è riuscita a radunare intorno personaggi gretti, tutti sapevano ma nessuno aveva interesse a parlare, ciò a favore della produzione della vendita di servizi inutili.
Noi poveri cittadini, da tutelare dallo strapotere delle banche, illusi da abili finzioni relative alla nostra tutela, in realtà siamo stati, e ancora lo siamo, il  bancomat di SDL e dei suoi professionisti/avvocati e il Tribunale di Monza lo ha capito perfettamente.

Voglio gioire di questo ennesimo positivo risultato che vede ancora una delle migliaia delle vittime del “sistema SDL” risarcita anche per i danni subiti, l’ennesima conferma del fatto che se c’è determinazione, impegno e la denuncia i risultati arrivano prima di quel che si pensa. 

Mai mollare, denunciate sempre ogni volta che un diritto viene calpestato, camminate a testa alta solo così possiamo dare il via ad un serio cambiamento culturale in tema di tutela dei diritti.

Oggetto della causa: responsabilità professionale vero l’avvocato

Oggetto della causa: richiesta di condanna per responsabilità professionale promossa sul Trinbunale di Monza

Parti in causa:
La società “Nenni Nanni” (nome di fantasia dell’attore) s.p.a nella persona del Sig. Francesco come parte attrice
contro
l’avvocato Monica Pagano, legale di direzione della SDL Centrostudi che è la parte convenuta

Va innanzitutto precisato che questo giudizio civile ha origine dalla richiesta economica da parte dell’avv Monica Pagano avanzata nei confronti della società “Nenni Nanni” s.p.a circa il pagamento dei compensi, importo richiesto di € 19.873,22 oltre spese , C.P.A e IVA etc., per aver svolto attività professionale per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale contro la banca inerita nel contesto SDL Centrosudi.

Va evidenziato come questo non sia un caso isolato, anzi, devo invece segnalare che la maggior parte degli avvocati convenzionati con SDL Centrostudi, ad un certo punto della storia hanno iniziato ad emettere parcelle mai comunicate e mai concordate con gli assistiti, ne nel corso del giudizio o addirittura (come ci si aspetterebbe da un comportamento diligente ed onesto) mai sottoposte prima di iniziare il giudizio.

Il vantaggio di avere delle spese ecomoniche calmierate, irrisorie per affrontare un giudizio contro una banca, spese professionali ben al di sotto dei minimi stabiliti dai parametri di legge è stato uno dei trucchi di marketing che ha favorito l’approvvigionamento massivo e selvaggio di migliaia di contatti per la SDL  Centrostudi e i suoi avvocati.

Tutti gli avvocati convenzionati con SDL ne erano al perfettamente al corrente, furbescamente hanno taciuto, sono venuti meno all’obbligo di trasparenza stabilito dal Codice Deontologico Forense e hanno quindi cavalcato l’ambiguità della falsa comunicazione perpetrata dalla società.

Questo atteggiamento ha garantito loro migliaia di pratiche in contenziosi civili incardinati su tutti i Tribunali nazionali che a loro volta gli hanno garantito incassi futuri emettendo a sorpresa parcelle mai manifestate e mai concordate con gli assistiti.

Nessuno degli avvocati aveva interesse a denunciare/chiarire/dichiarare questo malsano ed illecito abuso perpetrato ai danni dei clienti SDL Centrostudi perchè in gioco ci sono tantissmi soldi pressochè certi in quanto, normalmente un avvocato (garante della legge) ha un canale preferenziale nel garantirsi presso il Tribunale le sue spettanze.

Non è il caso del Sig. Francesco procuratore della “Nenni Nanni” s.p.a che si è costituito in giudizio e ha contestato la parcella chiedendo quindi il rigetto al Giudice, inoltre ha chiesto che fosse dichiarato dal Tribunale l’inadempimento contrattuale dell’avv Monica Pagano nell’espletamento dell’incarico, ha chiesto la risoluzione del contratto e che fosse dichiarato non dovuto l’importo richiesto extra e che l’avvocato fosse condannata alla restituzione anche delle somme già versate e al risarcimento dei danni subiti dalla società.

Ovvimanete l’avv Monica Pagano, depositava memoria nella quale chiedeva il rigetto delle domande della società “Nenni Nanni” s.p.a e chiedeva al Giudice di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della compagnia assicurativa al fine di essere manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Monza quindi è chiamato a decidere unicamente sulle domande della convenuta attinenti la risoluzione del contratto, la restituzione degli importi pagati e il risarcimento del danno, il che, ovviamente, presuppone anche l’accertamento in ordine all’asserito inadempimento del’ avv Monica Pagano.

Il fatto. La vicenda e i rapporti tra la società “Nenni Nanni”, l’avv Monica Pagano e la SDL Centrostudi

Ecco quanto raccontato e provato dall’attrice, attraverso il suo amministratore Sig. Francesco.

Il sig. Francesco, amministratore della “Nenni Nanni” s.p.a., era stato contattato da un agente della SDL Centrostudi di Mazzano provincia di Brescia, il quale, a seguito di valutazione preliminare sui rapporti bancari intrattenuti dalla convenuta con ben 4 diversi istituti, gli aveva suggerito di intraprendere una causa contro tutti i medesimi.

Il sig.r Francesco aveva conferito mandato alla SDL Centrostudi per l’espletamento delle relative perizie e sottoscritto i relativi contratti, che comprendevano anche l’assistenza legale, quindi aveva deciso di agire solo nei confronti di una banca.

Per la relativa perizia la “Nenni Nanni” s.p.a aveva corrisposto alla SDL Centrostudi la somma di € 2.600,00 oltre IVA.
Quale legale veniva assegnato dalla stessa l’abogado Monica Pagano, che si qualificava come avvocato.
Dopo il fallito tentativo di mediazione, la professionista incamerava la somma di € 1.868,00 a titolo di acconto. L’atto di citazione veniva fatto firmare al sig. Francesco che veniva indicato anche quale parte in proprio.
A sostegno delle pretese l’allora abogado Monica Pagano allegava alla citazione una perizia svolta dalla società Blue Line Consulting del Dott Alessandro Cotturri.
La banca si costituiva in giudizio sollevando una serie di eccezioni che non venivano comunicare alla assistita, tra queste la banca rilevava la carenza di legittimazione del Sig. Francesco ad agire in proprio, con la memoria ex art. 183 n. 1 l’avvocato Monica Pagano precisava che il sig. Francesco aveva agito in veste di fidejussore, nonostante nessuna garanzia fosse stata da lui prestata. (!!!)

Nella stessa causa il Giudice aveva rigettato l’istanza di richiesta della CTU e aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Tale ordinanza venive comunicata al sig. Francesco solo sei mesi dopo. Il 21.8.2017 il Tribunale aveva rigettato tutte le domande attoree, l’allora abogado Monica Pagano (legale di direzione della SDL Centrostudi) proponeva quindi di proseguire il giudizione sulla Corte di Appello, ma il sig. Francesco si era rifiutato.

Nonostante fosse previsto in contratto una copertura assicurativa “Tutela Legale” con la compagnia ITAS MUTUA atta a rimborsare  e spese legali della controparte maturate a seguito della soccombenza, la società “Nenni Nanni” s.p.a. non riceveva nussun risarcimento a tale titolo e quindi si impegnavano pagare tutte le spese in 4 rate.
L’avvocato Monica Pagano, da parte sua invece, presentava una bella parcella sia per attività stragiudiziale che per attività giudiziale.

La “Nenni Nanni” ha riferito poi, in ordine alla SDL Centrostudi, che la stessa aveva sede nel medesimo stabile in cui vi era lo studio dell’abogado Monica Pagano, la cui nomina, del resto, era stata caldeggiata dalla stessa SDL.
La SDL era stata oggetto di diversi esposti presentati in procura dai clienti che erano risultati soccombenti nelle cause instaurate su sollecitazione di questa e i fondatori erano stati rinviati a giudizio.
Inoltre la SDL era stata condannata per pubblicità ingannevole dall’antitrust. Infine, la società “Nenni Nanni” ha sottolineato che l’abogado Monica Pagano e la SDL Centrostudi collaboravano da anni.
Tanto premesso la difesa della convenuta ha rilevato in diritto come l’operato dell’ avvocato Monica Pagano fosse stato negligente sotto diversi profili, provocandole un danno.

Le domande della convenuta sono fondate.

Motivi della decisione del Giudice Dott. Claudia Lojacono del Tribunale di Monza

Si precisa in via preliminare che il Tribunale di Monza si è occupato della sola valutazione in relazione all’operato professionale dell’avvocato Monica Pagano, vale a dire in relazione alla attività giudiziale e stragiudiziale da questa ha prestato in favore della società attrice, senza che possano avere rilevanza eventuali fatti illeciti o comunque scorretti a lei imputabili in veste di collaboratrice di SDL Centrostudi.

Tra l’altro tali fatti non sono stati accertati e questo giudizio non costituisce la sede per farlo.

Va anche sottolineato in diritto che, a seguito di conferimento dell’incarico, sull’avvocato grava una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione per l’art. 1176 c.c..

Da quanto sopra è evidente che il professionista deve comunque perseguire l’interesse del cliente.

Ciò comporta che lo stesso debba porre in essere determinati comportamenti non solo nella fase giudiziale, che peraltro è solo eventuale, ma anche e soprattutto nella fase precedente e immediatamente successiva al conferimento dell’incarico.

Tali obblighi incombevano anche alla Pagano, per quanto la stessa non fosse stata scelta autonomamente dagli attori, ma indicata dalla SDL, come previsto dal contratto stipulato tra questa e la convenuta (doc. 2. La circostanza, del resto, non è stata contestata dalla controparte). Si presume, tra l’altro, che l’allora abogado Monica Pagano, per quanto non avesse il titolo di avvocato, fosse estremamente competente in questioni di diritto bancario, posto che rientrava nel novero dei legali “indicati da SDL” ai suoi clienti e che questi ultimi confidassero in tale competenza.

In concreto, quindi, l’avvocato era tenuta a richiedere alla cliente tutti i documenti bancari necessari ed opportuni, ad esaminarli attentamente, nonché ad esaminare la perizia della Blue Line Consulting a firma Dott Alessandro Cotturri del 22.10.2013 (fornita dalla stessa SDL come previsto in contratto) e a valutare se la stessa fosse esauriente.

Dopodiché l’avvocato Monica Pagano doveva rendere edotta la cliente, che pacificamente non era esperta della materia, della situazione da un punto di vista giuridico e quindi metterla in grado di decidere se fosse conveniente o meno intraprendere una causa contro la banca come suggerito da SDL. Anche nel corso del giudizio, poi, l’avvocato Pagano doveva informare costantemente la cliente e valutare unitamente alla stessa se vi fossero elementi che sconsigliavano la prosecuzione del giudizio.

Che tali fossero le obbligazioni a carico dell’avvocato Pagano è confermato anche dalla Corte Cassazione, la quale ha rilevato che:

“Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass n. 14597 del 2004).

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. impone all’ avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. ord. 19520 del 2019).”

Si ritiene che l’avvocato Monica Pagano non si sia conformata a tali principi.

Invero nel caso di specie un attento esame della documentazione, della perizia e della giurisprudenza (in particolare quella del Tribunale di Monza e della Corte d’appello di Milano, visto che tale era il foro competente) rendevano evidente che le pretese di cui all’atto di citazione redatto dall’avvocato Pagano, …, non avevano alcuna possibilità di essere accolte.

Ciò significa che o l’avv Pagano non ha esaminato quanto sopra, il che sarebbe indicativo di grave negligenza, o non è stata in grado di valutare la situazione dal punto di vista giuridico, il che sarebbe indicativo di grave imperizia, o che ha deciso di instaurare una causa nonostante la probabile soccombenza trascurando l’interesse della cliente, ed esponendola al rischio di danno costituito dal pagamento delle spese legali.

In ogni caso non risulta che tale rischio sia stato illustrato al Sig. Francesco, … .

A questo punto va chiarito per quale motivo si ritiene che le pretese di cui all’atto di citazione redatto dall’avvocato Pagano non avevano alcuna possibilità di essere accolte.
Si osserva in proposito che l’atto de quo esordisce enunciando che il suo scopo è quello di ottenere una sentenza che dichiari che la banca ha applicato interessi usurari a danno della cliente. Come emerge dalla narrativa dell’atto e dalle conclusioni, poi, la difesa della attrice assume che l’usura riguarderebbe sia il contratto di conto corrente, che una serie di contratti ad esso collegati (aperture di credito e quant’altro), sia un contratto di finanziamento.

In sostanza può dirsi che l’aspetto centrale della causa concerne le pretese relative all’usura, tra l’altro, sia soggettiva che oggettiva. Orbene, per quanto riguarda il tasso indicato in contratto, lo stesso rientra nel tasso soglia, a meno che non si sommi al medesimo la CMS, il che sarebbe stato contrario alle istruzioni della Banca d’Italia relative al periodo in cui il contratto è stato concluso e va sottolineato che il Tribunale di Monza si è sempre uniformato a tali istruzioni.

Pertanto a prescindere dalla personale opinione su tale orientamento, l’avvocato Pagano era comunque tenuta a riferire alla cliente l’esistenza dello stesso e la conseguente altissima probabilità che la doglianza sulla usura “contrattualizzata “ sarebbe stata rigettata.

La citazione evidenzia poi che vi sarebbe stato un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, portando ad esempio il secondo trimestre del 2002 indicato nella perizia, che in realtà non è un esempio, perché è l’unico trimestre rilevato. Il superamento comunque sarebbe avvenuto per 507,00 euro.
Come accertato agevolmente dal Tribunale, in realtà lo sforamento del tasso è derivato da un errore di trasposizione dei dati dagli estratti conto di riferimento.
Per il resto il perito non ha mai rilevato il superamento del tasso soglia, come si evince dalla relativa tabella prodotta in atti.
È evidente quindi la grave negligenza dell’avvocato, che ha allegato il superamento del tasso soglia quando nemmeno il suo perito l’aveva rilevato.

Per quanto riguarda gli altri contratti di affidamento e apertura di linee di credito il tasso pattuito era inferiore alla tasso soglia per tali operazioni, come accertato dal Tribunale.
Tale accertamento poteva essere compiuto dall’avvocato Pagano, anche a voler ritenere che la stessa non avesse particolari competenze e il fatto che non sia stato effettuato o, peggio ancora, che sia stato trascurato il dato emerso dal medesimo, è indice di grave inadempimento.

Parimenti è indice, quanto meno, di grave imperizia, la doglianza relativa alla usura soggettiva.

Invero l’avvocato Pagano ha motivato lo stato di bisogno limitandosi ad indicare una serie di dati in maniera assolutamente generica, trascurando poi il fatto che in molti trimestri il tasso soglia non ha nemmeno superato il tasso medio.
Infine, per quanto riguarda il contratto di mutuo, dall’esame della citazione si evince che, per ritenere l’usurarietà del tasso pattuito, l’avvocato Pagano ha sommato il tasso di mora agli interessi corrispettivi, il che contrasta non solo con l’orientamento giurisprudenziale (anche dell’epoca) e con le istruzioni della Banca d’Italia, ma anche con ogni criterio logico, posto che i due tipi di tasso hanno diverse funzioni.
Del resto, questo era l’orientamento del Tribunale adito, per cui l’avvocato Pagano avrebbe dovuto quantomeno informare i clienti che il sostenere una tesi siffatta avrebbe comportato il rigetto della domanda.

All’esito di quanto sopra deve dirsi che in ordine al punto focale della causa instaurata, quello relativo all’usura, l’avvocato Pagano è incorsa in grave negligenza dimostrando non solo incompetenza, ma anche grave incuria (nel momento in cui si è persino discostata dalle risultanze della perizia dalla stessa prodotta) e che la stessa ha trascurato di informare i clienti che , contrariamente a quanto prospettato dalla SDL, era del tutto inutile instaurare la causa.

La negligenza della ricorrente è emersa anche con riferimento alle altre pretese della citazione, alla redazione degli atti e, più in generale alla conduzione della causa.
In particolare, in citazione ha affermato che il contratto di mutuo era nullo perché “preteso” dalla banca che aveva revocato gli affidamenti e finalizzato unicamente a coprire debiti inesistenti.
L’affermazione è temeraria e indice di grave imperizia, non solo perché in realtà il debito era esistente (una volta esclusa l’applicazione di interessi usurari), ma anche perché non è stata offerta alcuna prova né della imposizione da parte della banca né della revoca degli affidamenti.

È appena il caso di rilevare, poi, che l’avvocato Pagano ha svolto affermazioni del tutto generiche in merito alla violazione delle norme sullo ius variandi, non indicando quali sarebbero le variazioni illegittime.

La stessa ha lamentato poi l’applicazione di interessi anatocistici quando in realtà nel contratto di conto corrente era pattuita l’identica periodicità di interessi passivi e attivi.
La pretesa è stata correttamente definita temeraria nella sentenza e il fatto che sia stata avanzata indica grave imperizia da parte dell’avvocato, che ha esposto la cliente anche al rischio di una condanna ex art. 96 c.p.c..
Infine, l’avvocato Pagano nelle conclusioni, ha chiesto di “verificare se fosse pattuita e se fosse dovuta la CMS, perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa”.

È evidente la genericità e la confusorietà di tali conclusioni che addirittura lasciavano al Tribunale il compito di verificare se la CMS fosse dovuta o meno e se fosse pattuita.
Tale comportamento da parte della professionista è palesemente negligente, dal momento che incombeva alla parte attrice, che agiva per la restituzione di importi non dovuti, allegare, quantomeno, se la CMS fosse stata pattuita e se fosse dovuta o meno.
Tra l’altro non può nemmeno ritenersi che sul punto l’avvocato Pagano rimandasse alla perizia, in quanto questa indicava un importo per CMS senza precisare e argomentare alcunché.

Posto quanto sopra si ritiene che l’avvocato Pagano sia incorsa in grave inadempimento non informando la cliente in merito agli aspetti giuridici sottesi alle questioni cui ineriva la causa proposta, trascurando del tutto l’orientamento del Tribunale adito in ordine al quale era tenuta a documentarsi, non perseguendo l’interesse della cliente, che era chiaramente pregiudicato dalla proposizione di una causa quale quella di fatto proposta, che non poteva che essere rigettata.
Appare grave anche il fatto che l’avvocato Pagano non abbia comunicato tempestivamente alla cliente l’ordinanza del 24.9.2015 del Tribunale, dalla quale si evinceva chiaramente che era opportuno conciliare la causa o addirittura abbandonarla e invece ha pervicacemente insistito per l’espletamento di CTU nelle proprie conclusioni.

Da ultimo non può sottacersi che la negligenza dell’avvocato Monica Pagano si è manifestata anche nel fatto che ha redatto la citazione indicando il Sig. Francesco anche quale parte in proprio, quando lo stesso non era legittimato e che ha giustificato tale grossolano errore asserendo che lo stesso era fidejussore, quando tale qualità non risultava assolutamente.

Conseguentemente la “Nenni Nanni” s.p.a ha diritto di rifiutare il pagamento del corrispettivo ex art. 1460 c.c..
Appare poi fondata la domanda di risoluzione del contratto e quella di restituzione dell’acconto versato pari ad € 1.868,00.
La somma va maggiorata di interessi legali e rivalutazione dalla ricezione della somma.

Per quanto riguarda gli importi ancora dovuti la questione sarà esaminata nella causa instaurata con ricorso ex art. 14 dlgs 150.

La “Nenni Nanni” s.p.a. ha diritto poi al risarcimento del danno, rappresentato dalla somma (€ 13.997,93) versata all’avvocato Pagano a titolo di spese legali nel giudizio RG 5019 del 2014 contro la banca.

L’avvocato Pagano ha eccepito che non è dimostrato che l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta della stessa. Tale eccezione è palesemente infondata, considerato che il pregiudizio è stato causato dalla proposizione di una causa in contrasto con l’interesse della cliente e dall’incuria con cui la stessa è stata condotta e formulate le domande, di tal che il pregiudizio è rappresentato dalle spese legali pagate dalla medesima stante la soccombenza.
Il nesso causale è quindi più che evidente.

A questo punto va decisa la domanda di manleva avanzata dall’avvocato Pagano contro la compagnia assicurativa. …

Tribunale di Monza condanna dell’avv. Monica Pagano convenzionata SDL Centrostudi

Condanna dell’avv. Monica Pagano convenzionato SDL Centrostudi Il G.U., dott. ssa Claudia Lojacono, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da “Nenni Nanni” s.p.a. contro l’avvocato Monica Pagano, così provvede:

  1. pronuncia la risoluzione del contratto professionale tra le parti per inadempimento dell’avvocato Monica Pagano e condanna la stessa alla restituzione dell’acconto ricevuto pari ad € 1.868,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla ricezione della somma;
  2. condanna l’avvocato Pagano a corrispondere a “Nenni Nanni” s.p.a. la somma di € 13.997,93 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda;
  3. condanna la terza chiamata (assicurazione) a manlevare l’avvocato Pagano di quanto questa dovrà corrispondere a titolo di risarcimento del danno alla società attrice, nel limite del massimale di cui alla Polizza e con esclusione delle somme dovute a titolo di restituzione;
  4. condanna l’avvocato Monica Pagano al pagamento delle spese di giudizio della società attrice, che si liquidano in € 4835,00, oltre oneri accessori e spese generali;
  5. compensa le spese di giudizio tra l’avvocato Pagano e la terza chiamata (assicurazione).

Monza, 1° settembre 2021

Il Giudice
dott. Claudia Lojacono

 

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