L’Abogado ha un preciso obbligo di chiarezza e trasparenza nei confronti dei suoi assistiti sulla dichiarazione di provenienza del proprio titolo di studio.

Avvocati o Abogadi. Dopo aver approvato la libera circolazione delle professioni all’interno dell’Unione Europea il legislatore si è trovato a gestire la problematica relativa alle differenze dei disciplinamenti della consecuzione del titolo di studio di Avvocato tra i vari paesi europei.

Premessa
La libera circolazione di professioni all’interno dell’Unione Europea è eredità della nascita della CEE, la Comunità Economica Europea.
L’Italia è uno dei Paesi fondatori della CEE, che è stata costituita con il trattato di Roma il 25 marzo 1957 e nel quale i Paesi firmatari sono andati a stabilire un mercato comune che prevede la libera circolazione di persone, beni e servizi senza più le barriere dei confini geografici nazionali.

Da qui la libera circolazione delle professioni, inclusa quella degli avvocati e qui di seguito, vale la pena annotarsi, l’elenco delle traduzioni del termine “Avvocato” collegato alla lingua del paese di provenienza:
Avocat-Advocaat (Belgio), Aдbokat (Bulgaria), Advokat (Danimarca-Svezia), Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania), Δικηγóροξ (Grecia), Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna), Avocat (Francia – Lussemburgo – Romania), Barrister-Solicitor (Irlanda), Advocaat (Paesi Bassi), Rechtsanwalt (Austria), Advogado (Portogallo), Asianajaja-Advokat (Finlandia) e Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).

Nel Decreto Legislativo 2-2-2001 n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2001, n. 79 il legislatore ha approvato il protocollo della direttiva 98/5/CE volto a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. Lettura interessante che consiglio.

Attenzione Avvocati, Abogadi o Avocat

Attenzione, il legislatore ha previsto e normato la libera circolazione della professione dell’avvocato all’interno nell’Unione Europea, il che non significa uniformità delle regolamentazioni per la consecuzione del titolo di studio tra i vari paesi e nemmeno omogeneità tra gli stati membri delle procedure di accesso alla professione.

Vale a dire ogni paese si è tenuto le sue regolamentazioni interne, in alcuni paesi più diretto e semplice, in altri più articolato e prevede tra l’altro anche un esame per l’abilitazione finale per divenire avvocato, in questo caso rientra l’Italia.

In Italia per esempio, per poter esercitare la professione di avvocato, occorre aver conseguito la laurea in Legge nelle facoltà di Giurisprudenza, durata del percorso di studi 5 anni.
Una volta laureati occorre iniziare la pratica forense presso uno studio legale di un Avvocato, il cd. dominus, che risulti iscritto da almeno 5 anni all’albo professionale degli avvocati.
La pratica forense ha una durata di 18 mesi e il praticante avvocato dovrà partecipare ad almeno 20 udienze del proprio dominus per ogni semestre facendo annotare la propria presenza nel verbale di udienza e nel libretto della pratica.
Il praticante avvocato deve iscriversi al Registro Praticanti Abilitati che ha un costo variabile a seconda dell’Ordine di appartenenza e consente al giovane aspirante avvocato di poter agire in giudizio senza bisogno della presenza del proprio dominus solo in determinate tipologie di cause.

Una volta terminata la pratica forense, sarà necessario affrontare l’esame di Stato per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense che consiste nel sostenere tre prove scritte, due pareri legali in materie regolate dal codice civile e dal codice penale e la redazione di un atto giudiziario, più la prova orale che consiste in un colloquio di circa un’ora avanti a una commissione di giuristi, professori universitari, avvocati o magistrati dove si discuterà dello scritto e si dovrà rispondere ad alcune domande sulle cinque materie scelte dall’aspirante avvocato.

L’esame di Stato per ottenere l’abilitazione della professione forense in Italia è tutt’altro che facile e scontato, e da qui …la scappatoia!

Per coloro che non riescono a superare l’esame di Stato che conferisce il titolo di avvocato e l’ abilitazione alla professione, c’è una scappatoia che consente di eludere il superamento dell’obbligatorio esame da avvocato previsto nel nostro ordinamento, volare in Spagna, e diventare Abogado.

Già, perché in Spagna l’esame di Stato, così come previsto dall’ordinamento italiano, non esiste.

In Spagna per diventare avvocato è sufficiente la laurea in giurisprudenza, la frequenza ad un master di otto esami e il superamento di un test finale a crocette, che si sostiene presso l’Università.

Ecco spiegato in poche semplici righe il fenomeno migratorio degli studenti di Giurisprudenza italiani verso il paese del Toro di Osborne, la Spagna.
Del resto siamo o non siamo un paese di creativi noi italiani? Olè!

Ed eccoci qui, una volta ottenuto titolo di abogado si rientra in Italia e ci si iscrive nell’albo speciale dei c.d. “avvocati stabiliti” previsto in ogni distretto di Corte di Appello accanto all’albo ordinario degli avvocati.

Dopo tre anni dall’iscrizione gli abogadi vengono trascritti negli albi degli avvocati ordinari, quelli in sostanza “nazionali” e tutto viene normalizzato.

Facile no? Alla faccia di tutti quelli che invece si sudano letteralmente il titolo di avvocato in Italia e affrontano onestamente l’esame di Stato che comporta mesi di studio, partecipazioni a corsi di preparazione, stress … con il rischio poi di dover tentare l’esame più volte, infatti se si considerano le percentuali di promossi agli scritti che vanno dal 30 al 50% la probabilità di ripetere almeno una volta l’esame è di fatto una percentuale molto alta.

Raggirare la regola italiana e creare una truffa.

Aggirare la regola è stato relativamente facile fino a qualche anno fa. Più precisamente fino al 2011 era un automatismo con una laurea in legge.
La normativa eurpoea consente al professionista, in possesso di titolo conseguito in un paese membro dell’Unione Europea, di esercitare la sua professione in un altro Strato membro.

Certo si tratta pur sempre di una mossa furbetta, tanto più che la norma Ue spiega che sì, si può diventare abogados, «a patto che non sia elusivo».
Ed in effetti un conto è venire in Italia da Abogado dopo aver esercitato in Spagna, ben altro è un italiano che vola in Spagna per diventare Abogado e rientrare in patria per iniziare a esercitare. Altro che elusivo!
Un raggiro furbastro, una truffa dove girano un sacco di soldi verso le Università e le agenzie che organizzano il tutto.

Dopo il 2011, tra la giusta indignazione degli ordini forensi e dei Giudici, il Ministero della Giustizia ha iniziato a prendere provvedimenti seri, minacciando la cancellazione dagli albi degli Abogados, così la Spagna si è trovata costretta a mettere dei paletti all’orda dei migranti furbetti italiani aspiranti Abogados.

Eliminare del tutto la possibilità di ulteriori raggiri e stabilire come obbligatorio l’esame di Stato in Italia per tutti, evidentemente sembrava una opportunità troppo risoluta, probabilmente per il giro di denaro di cui si è detto.

Quindi si è pensato di aggirare l’ostacolo prevedendo che un italiano che vuole conseguire il titolo di Abogados, per essere poi abilitato deve frequentare anche un master e sostenere un esame finale di abilitazione.
Vorrei sottolineare che, in ogni caso, resta un percorso comunque più semplice rispetto a quello italiano.

Intanto lo scandalo Abogados dilaga e tutti i giornali ne parlano

Di seguito alcuni articoli per approfondire presi dal web:

Ecco allora che spuntano anche in questo caso agenzie che si offrono di accelerare le pratiche e fanno sostenere master e test a crocette senza neanche muoversi dall’Italia.
Basta fare una ricerca su internet per trovare facilmente agenzie che offrono “supporto” logistico per ottenere il titolo. Certo occorre pagare, ma vuoi mettere la soddisfazione di avere un titolo con il minimo sforzo possibile?!
Ma poi, lo sapranno lo spagnolo questi giovani aspiranti avvocati per ottenere una laurea in diritto?

Meno frequente ma con identico risultato è l’ottenimento del titolo di Avocat in Romania poiché anche in questo paese non è previsto un esame di abilitazione alla professione di Avvocato che può essere svolta liberamente da chi si sia semplicemente laureato in giurisprudenza.

Risultato finale: l’albo degli “Avvocati Stabiliti” che, secondo la ratio della norma, sarebbe stato predisposto per i legali stranieri, è composto al 92% da italiani che hanno scelto la via spagnola o rumena all’abilitazione.

Ottenuta l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli “Avvocati Stabiliti”, l’Abogado o l’ Avocat ha alcune preclusioni professionali:

  • può svolgere attività stragiudiziale, come per esempio la consulenza, ma per patrocinare una causa davanti a un giudice deve essere affiancato da un Avvocato iscritto all’albo ordinario.
  • non può avvalersi del titolo di Avvocato bensì su ogni atto dovrà indicare il titolo professionale originale di Abogados o Avocat.

L’Abogado o l’Avocat non può utilizzare il titolo di Avvocato in lingua italiana nemmeno per firmare la normale corrispondenza con i clienti.

In merito alla questione si è recentemente espressa la Cassazione civile sez. un., 28/06/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17563, stabilendo che chi ha acquisito il titolo in Spagna non può firmare con l’abbreviazione “av.”; firmando documenti con una sola “v” si genera evidentemente confusione tra le abbreviazioni dei titoli incorrendo nella sanzione disciplinare della sospensione.

Per i giudici della Corte di Cassazione si tratta di indebita utilizzazione del titolo e non rileva la successiva acquisizione, che matura dopo 3 anni.

L’indicazione del titolo professionale di abogado tramite l’abbreviazione “av.” dimostra un intento volutamente confusorio soprattutto se utilizzata nei confronti di chi non sia in possesso degli strumenti idonei a «decriptare il messaggio e la rilevante differenza fatta da una semplice v».

Precedentemente è stato il CNF – Consiglio Nazionale Forense, con la Sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 ha confermare la sanzione disciplinare della sospensione inflitta a due avvocati dal C.O.A. di Brescia per aver sistematicamente utilizzato il titolo di “av.” in violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 96/2001, a norma del quale l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo d’origine indicato per intero, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di Avvocato.

Art. 7.
Uso del titolo

1. Nell’esercizio della professione l’avvocato stabilito e’ tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.

2. Alla indicazione del titolo professionale l’avvocato stabilito e’ tenuto ad aggiungere l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale e’ ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.

3. L’avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una societa’ costituita nello Stato membro di origine, e’ tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonche’ la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.

Quindi l’avvocato Stabilito, è tenuto a spendere il proprio titolo originale per esteso, di Abogado o Avocat a seconda della provenienza, e giammai quello italiano di avvocato, nemmeno in forma abbreviata, “avv.”, tantomeno l’abbreviazione “av.” né negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell’indirizzo e-mail o pec”.

L’obbligo di evitare qualsivoglia confusione con il titolo di avvocato deve ritenersi esteso ad ogni forma di comunicazione, informazione e pubblicità, ivi compreso, tra l’altro, il contenuto della carta intestata, dei biglietti da visita e/o del sito web dell’iscritto, che non potranno limitarsi a riportare, a titolo esemplificativo, la mera qualifica di “Avv. stab.”, od altra a questa analoga.

La qualifica inoltre va indicata per intero nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e, soprattutto, tale da evitare confusione con il titolo di avvocato non potendo essere limitata alla sola indicazione della lettera “S” ovvero dell’abbreviazione “stab.”, trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare.

Concludo con il consiglio di prestare attenzione quando si prende contatto con l’avvocato, esercitate il vostro diritto di chiedere preventivamente al medesimo il suo titolo d’origine e controllate voi stessi sul sito dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza dello stesso.

Da una attenta analisi delle due sentenze allegate a questo articolo, non vi sfuggirà il fatto che si tratti degli Abogadi convenzionati alla SDL Centrostudi che già in altri provvedimenti è stata sanzionata per aver millantato titoli o certificazioni, segno evidente come questo non sia un errore casuale bensi più una prassi consolidata qualla della mancata trasparenza e chiarezza nei confronti degli assistiti.