“Il tempo è galantuomo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul proprio trono e ogni pagliaccio nel proprio circo.” (cit. Anonimo)
Nella saga “Lorusso/SDL Centrostudi” di parolai ce ne sono un bel po’ in giro, ma questa volta la voce alta e autorevole che si leva in un mare di mi****ate, (cit. Montalbano), è quella di un Collegio di Magistrati del Tribunale di Frosinone che ha voluto fare la differenza, consegnando a questa storia un documento destinato a cambiare il verso di molti procedimenti in corso con lo stesso oggetto.
Per sintetizzare il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati presieduto dal Dott. Stefano Troiani e composto dai Giudici Dott. Andrea Petteruti e Luigi Petraccone, così decide:
P.Q.M.
- RIGETTA la domanda presentata dall’Avv. PIERO LORUSSO relativamente a compensi non pattuiti e legati al Contratto GOLD della SDL;
- ACCOGLIE la domanda avanzata dalla SDL Centrostudi srl relativamente alla sanzione prevista nella convenzione tra professionista e società, e per l’effetto condanna l’Avv. PIERO LORUSSO a versare a quest’ultima l’importo di complessivi € 15.000,00;
- CONDANNA l’Avv. LORUSSO alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio in favore sia della società IMMOBILIARE srl che si è opposta coraggiosamente alla richiesta illecita di compensi professionali mai pattuiti in quanto cliente SDL con Contratto GOLD sia della SDL chiamata come terzo in causa al fine di far chiarezza sull’esistenza e sull’esecuzione nonché sugli accordi esistenti tra LORUSSO e la SDL, liquidandole in € 7.254,00 oltre accessori come per legge (spese generali al 15%, IVA e CPA) per ciascuna di esse;
- CONDANNA l’Avv. PIERO LORUSSO alla sanzione aggiuntiva ex art. 96, comma 3 c.p.c.- Responsabilità aggravata da riconoscere alla IMMOBILIARE srl per la somma determinata di complessivi € 5.000,00 (il massimo previsto per legge).
… Quelle mattine dove ti alzi e, che ne so, butti lì la frase fatta tipo “Dio esiste” ah no … esistono “uomini e donne di buona volontà” uniti nel fare chiarezza nonostante un’inchiesta, la “Lorusso/SDL” decisamente intricata e complessa che va a sollevare questioni decisamente rilevanti legali ma anche di etica e di moralità a discapito di un’intera categoria di professionisti della legge su vari livelli
Ma non oggi, oggi le vittime coraggiose di questo sistema malato si portano a casa un eccellente risultato grazie ad un Collegio di Magistrati formato da “uomini e donne di buona volontà”.
Indice
- Le parti e l’oggetto della in causa
- Il processo, fatto e diritto
- Il processo, motivi della decisione
- Il mio augurio dopo questa sentenza
Le parti e l’oggetto della in causa
Non mi dilungherò molto, le parti sono:
l’avv Lorusso che deposita al Tribunale di Frosinone domanda per liquidazione degli onorari [1] importo richiesto per compensi professionali di € 41.309,37 ad un cliente SDL Centrostudi con Contratto GOLD in relazione proprio all’attività compiuta nell’ambito del giudizio[2] contro la banca attivato attraverso la perizia e i servizi legali proposti nel contratto dalla SDL Centrostudi. Si difende da sé.
Avv. Lorusso è il ricorrente tristemente noto per la sua instancabile attività di richiesta di parcelle, presunti crediti, verso centinaia di suoi ex clienti, e anche in questo caso non ci delude con un copione oramai consolidato intraprendendo una crociata giuridica contro la sua ex assistita, la società Immobiliare srl.
Non ci sta la resistente, la società Immobiliare srl, in persona del Sig. Angelo, che coraggiosamente si oppone e contesta attraverso le prove documentali un compenso da questi considerato totalmente indebito
Il Collegio di Magistrati manda a chiamare la nostra eroina, nel senso di eroica, né … non sbagliamo interpretazione!
Entra quindi in scena lei, la SDL Centrostudi srl in LIQUIDAZIONE[3], il vincente modello di business dell’allora Abogado stabilito Serafino Di Loreto, oggi Avvocato ma sospeso dall’Ordine degli Avvocati di Roma [4] …
Azienda prossima al fallimento e con migliaia di debiti verso lo stato e istituzioni varie, si presenta per il tramite del suo liquidatore e legale rappresentante, Dott. Pierfelice Minoia, ed è rappresentata da uno dei tanti avvocati prima convenzionati con la SDL per patrocinare i molti contenziosi contro le banche suffragati dalle teorie fantasiose delle perizie SDL; ora invece difensore della società stessa, è l’Avv. Giovanni Lauro, anche facente parte del Comitato Tecnico Scientifico di SDL per il sostegno giuridico delle perizie, insomma lui sta ovunque.
SDL è definita nella causa la terza chiamata.
Il processo, fatto e diritto
La storia e sempre la stessa, gli psichiatri la definirebbero seriale.
Anche il sig. Angelo di Immobiliare srl (come tutti noi) stipulava con la SDL il Contratto GOLD-EVOLUTVO, su EVOLUTIVO mi trattengo per serietà di trattazione.
Il Contratto GOLD prevedeva la redazione da parte della società SDL di una perizia relativa ai mutui e/o leasing e l’impegno di fornire attività professionale legale ai propri clienti per contrastare gli illeciti perpetrati dalle banche nei confronti dei cittadini e imprese.
Il Contratto GOLD imponeva ai suoi clienti anche i propri professionisti definiti come “esperti ad acta” in materia di Diritto Bancario, la SDL assegnava mediante email il cliente al professionista tra i tanti convenzionati sul territorio nazionale e, molto importante sottolineare quanto segue:
SDL inviava la perizia direttamente ed esclusivamente solo ai propri legali convenzionati. Questo sarà molto utile ai futuri Magistrati che si occuperanno di questo tema.
Sf**a vuole che il sig Angelo viene assegnato dalla SDL all’Avv. Lorusso, il quale prima incassa mediante bonifico bancario il corrispettivo economico di € 3.817,58 convenuto per contratto e convenzione come onnicomprensivo a copertura di tutti i costi del giudizio contro la banca dal cliente, relativo alla causa depositata presso il Tribunale di Frosinone, R.G. n. 2177/2016 e definita con Sentenza n. 69/2020.
Causa ovviamente finita male come tutte quelle seguite da SDL e dai suoi avvocati esperti ad acta in materia bancaria, respinta dal Tribunale che condanna la società Immobiliare srl a risarcire la banca delle spese legali. Hic, altro che beneficio ecco un altro danno economico al sig Angelo, come da copione. … Assicurazione … mah o boh! … non è dato sapere.
Poi, la sorpresa per il sig. Angelo, più in là nel tempo, a mio avviso venendo meno l’afflusso commerciale di procacciamento di clientela promesso da SDL ai suoi professionisti convenzionati, ecco che l’Avv. Lorusso, forte della sua posizione dominate, come molti altri professionisti legati ad SDL (probabilmente a lui stesso ispirati ) richiede una nuova parcella pari a € 41.309,37 per altro sulla base di calcoli direi fantasiosi, a suo incontrovertibile parere e non ricorda nemmeno di essere già stato saldato per la sua attività.
La SDL in tutto questo, forte di quei valori etici e morali che voleva imporre a terzi, tace e sparisce, come se il problema non fosse suo, come se non fosse lei stessa ad aver causato così tanti problemi e danni a tutti i suoi clienti, emblema finale di totale incoerenza, fallimento morale e ipocrisia.
Questo forse il vero motivo per cui nessuno di noi attraverso la SDL e i suoi seguaci ha vinto alcuna causa, perché queste persone non hanno nulla da insegnare non sono in grado di attuare alcun progetto di vantaggio sociale, puoi solo vedere il loro portafoglio gonfio come il loro ego.
È il sig. Angelo a chiedere al Collegio dei Magistrati di chiamare SDL in causa affinché nel caso di decisione da parte dei Magistrati di riconoscere del corrispettivo preteso dal Lorusso, questo venga imputato alla sola SDL manlevando Immobiliare dal pagamento delle pretese.
Il processo, motivi della decisione
… occorre osservare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Tribunale, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. …, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, dovendo limitarsi alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, ….
Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione. Né potranno essere trattate, … , tutte le questioni proposte tardivamente: … (Cass. …).
Nella specie, tale (ossia tardivo) deve ritenersi il deposito delle note di replica da parte dell’Avv. Lorusso, avvenuto solamente in data 21.10.22 e dunque in spregio al termine assegnato dal Tribunale fissato al 20.10.22. Pertanto, deve disporsi lo stralcio delle note di replica tardivamente depositate dal ricorrente e relativi allegati (peraltro senza la benché minima giustificazione/autorizzazione).
Circa l’eccezione sollevata dalla resistente e dalla terza chiamata in causa relativa al mancato
esperimento della prodromica e obbligatoria negoziazione assistita ex art. 3, comma 7, D.L. n. 132/2014, deve osservarsi che … obbligatoria non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente (…).
Rientrando il presente procedimento proprio tra quelli nei quali la parte può stare in giudizio personalmente, esso risulta evidentemente escluso dall’obbligatorio espletamento della suddetta condizione di procedibilità (…).
Circa l’asserita incompetenza del Tribunale adito in quanto, come dedotto da SDL, l’art. 15 della convenzione sottoscritta tra la terza chiamata in causa e il ricorrente individua quale Foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia, si osserva che la predetta disposizione trova applicazione nei soli rapporti tra le parti che abbiano sottoscritto la convenzione di cui trattasi.
Nella specie, il giudizio è stato introdotto dall’Avv. Lorusso, …, non già nei confronti della SDL, bensì nei confronti del solo cliente, ….
La norma testé citata (art. 14 d.lgs. 150/11) prevede che in casi del genere la competenza spetti (salvo che si tratti di Foro del consumatore: Cass. …) “all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”.
In siffatto giudizio, la SDL è stata chiamata in causa (previa autorizzazione del giudice all’uopo delegato dal Collegio) da Immobiliare srl per esserne manlevata in caso di condanna.
… giova indi rilevare come, in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, sia derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, …, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (cfr. Cass. … etc.). Nella specie ciò non è avvenuto, non avendo indicato la SDL nessuno dei suddetti criteri, per cui, trattandosi di cause connesse, …, la competenza deve ritenersi oramai radicata dinanzi a codesto Collegio (…).
Infine, con riferimento all’eccezione sollevata dall’avv. Lorusso circa la inammissibilità della chiamata in causa del terzo, stante la specialità del rito ex art. 14 d.lgs. 150/11, si osserva quanto segue.
A parere di questo Collegio è da ritenersi del tutto legittima e pienamente ammissibile la chiamata in causa della SDL Centrostudi, per le seguenti ragioni.
Infatti, per quanto sia vero che il procedimento di cui … sia un rito speciale che trova applicazione solo ed esclusivamente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati …, è da ritenersi parimenti pacifico che la chiamata in causa del terzo sia da reputarsi ammissibile laddove il convenuto deduca ed alleghi che sia stato proprio detto terzo a conferire il mandato al difensore.
Va osservato, infatti, che il costante orientamento interpretativo di legittimità ha affermato la necessità di distinguere tra il conferimento della procura alla lite e l’affidamento del mandato professionale: mentre la procura “ad litem” è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, l’affidamento del mandato professionale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto “contratto di patrocinio”) con li quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (secondo la Cass. è proprio quest’ultimo il negozio bilaterale generatore del diritto al compenso: cfr. Cass. …).
Pertanto tra al parte ed il difensore si stabilisce – con il conferimento dell’incarico – un rapporto interno extraprocessuale che è ben distinto dalla procura alle liti, ed è disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, con l’ulteriore conseguenza che non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l’esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, ben potendo verificarsi che ad assumere la qualità di cliente sia, indipendentemente dalla provenienza della procura ad litem, un diverso soggetto che abbia affidato il patrocinio al legale nell’interesse di un terzo, il quale, solo ai fini dell’eventuale attività giudiziale abbia rilasciato al menzionata procura alle liti (cfr. Cass. …).
Del resto, li rigore formale che presidia il conferimento della procura e la sua stessa esistenza resta indifferente e privo di rilievo in relazione al mandato professionale, che dipende dunque solo dall’accertato esercizio di una valida difesa in favore del cliente stesso, talché persino la riscontrata mancanza del rituale conferimento della procura all’avvocato non costituisce un fatto ostativo per il riconoscimento in suo favore del diritto al compenso maturato per l’attività giudiziale espletata, proprio in ragione della menzionata differente funzione assolta dalla stessa procura e dal sottostante mandato professionale, attesa la preminente rilevanza dello svolgimento di una determinata attività giudiziale posta in essere dal medesimo professionista, che sia riconducibile alla parte assistita e su di essa riversi effetti giuridici (cfr., al proposito, Cass. …), rendendosi così idonea a perfezionare l’instaurarsi di un rapporto di patrocinio con la parte rappresentata, che assume la veste di destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
Nella specie, invero, vengono in evidenza due diversi contratti:
- il primo, tra la Immobiliare srl e la SDL Centrostudi – cd. Contratto GOLD stipulato in data 04.02.16,
- il secondo, sottoscritto da quest’ultima e il professionista Avv. Lorusso, in data 20. 09. 2016.
I due contratti sono strettamente interconnessi tra loro in quanto il secondo è stato stipulato solo ed esclusivamente in virtù della convenzione sottoscritta da immobiliare Srl con la SDL Centrostudi.
In particolare, con la stipula della già menzionata convenzione, il professionista si è impegnato al rispetto di quanto pattuito nel contratto che la SDL Centrostudi ha stipulato con il proprio Cliente.
Nella convenzione, infatti, si statuisce che “seppur la procura sia stata conferita dal cliente all’avvocato, proprio perché già il detto cliente ha sottoscritto altro contratto con il SDL Centrostudi, precedente al conferimento del mandato alle liti, è assolutamente vietato all’avvocato di richiedere ulteriori e/o diverse somme”.
È evidente, dunque, come tale pattuizione debba reputarsi vincolante anche nel rapporto tra la Immobiliare e l’Avv. Lorusso secondo lo schema del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. Il professionista, infatti, ha aderito alla stipulazione in favore del cliente con l’accettazione della procura ad litem conferitagli alle condizioni, a lui pacificamente note, concordate dal cliente con la SDL.
All’uopo l’avv. Lorusso disconosce la propria sottoscrizione apposta sulla convenzione stipulata con la SDL e per l’effetto chiede dichiararsi l’inutilizzabilità della documentazione prodotta da quest’ultima e da Immobiliare srl volta a dimostrare la sussistenza di un valido accordo tra le parti. Eccepisce, in particolare, il ricorrente – ex artt. 2712-2719 c.c. – che vi sarebbe un difetto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica della documentazione prodotta dalla resistente.
L’eccezione del ricorrente – Avv Piero Lorusso – non può però essere accolta.
Ed infatti, le controparti (così come il ricorrente) hanno prodotto copie telematiche dei suddetti documenti, in conformità alla normativa anti-Covid all’epoca vigente, che dispone(va) il deposito esclusivamente in via telematica (di copia conforme) degli atti di causa. La documentazione depositata dalla resistente e dalla terza chiamata in causa, dunque, risulta pienamente idonea a dimostrare la sussistenza di un valido accordo tra il professionista Avv Piero Lorusso e la SDL Centrostudi.
Tale accordo, come sopra evidenziato, appare strettamente “legato” al contratto precedentemente stipulato tra la SDL e il proprio cliente Immobiliare, di guisa che deve ritenersi vincolante per il professionista l’applicazione dei compensi così come pattuiti nell’accordo.
Peraltro, è da reputarsi inidonea una contestazione generica quale è quella in esame (cfr. ex multis …, secondo cui in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro e circostanziato, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta; nello stesso senso tra le tante si veda anche Cass. Sez. …, nonché ….).
Nel caso in esame il ricorrente Avv Lorusso non allega, non chiarisce e non specifica quali sarebbero gli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Peraltro, in ogni caso la contestazione di cui all’art. 2712-2719 c.c. non impedisce comunque al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v. Cass. …, etc.).
Nela specie tale conformità si desume tra gli altri anche dal fatto che tratto, forma ed andamento della (contestata) sottoscrizione/sigla apposta in calce ala suddetta convenzione datata 20.09.14 appare del tutto sovrapponibile alla sottoscrizione apposta dal ricorrente a margine della procura ad litem e tutto ciò senza considerare che:
“il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all’art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l’esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all’art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”: (Cass. Sez. …).
Nela fattispecie un simile (implicito) riconoscimento stragiudiziale può ravvisarsi senza dubbio nella parcella n. …, redatta su carta intestata dell’”Avv. Prof. Piero Lorusso” e inviata al cliente, oggi resistente laddove in oggetto è scritto (dall’Avv. LORUSSO) “PAGAM SPESE LEGALI PRATICA SDL … IMMOBILIARE SRL”.
Né vale la doglianza pure mossa dal ricorrente circa l’asserita nullità di tale accordo in quanto privo della forma scritta ad substantiam e comunque perché verrebbero concordati onorari che vanno sotto i minimi. Al riguardo, infatti, si osserva che le previsioni di limitazione dei compensi contenute nelle convenzioni sono pienamente legittime. Invero, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione citata dal ricorrente a sostegno della propria doglianza (cfr. SU n. 25830/19) si riferisce ad una fattispecie ante Legge Bersani, ossia ante abrogazione dei minimi tariffari. …
Né è vero che la pattuizione relativa agli onorari dell’Avv. Lorusso non sia stata redatta per iscritto, in violazione di quanto disposto dall’art. 2233 comma 3 c.c..
Ed infatti l’art. 3, alla lettera C …, del contratto/mandato intervenuto tra la SDL e l’avv. Lorusso … determina sia pure per relationem l’importo dovuto al professionista rinviando a quanto espressamente pattuito all’art. 8 dell’altro Contratto …: cfr. Cass. …, laddove chiarisce, sia pure con riguardo a diversa fattispecie, che il requisito della forma scritta non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del compenso, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche “per relationem”, a criteri (esterni) prestabiliti e ad elementi estrinseci dal documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, come nella specie.
Per quanto sopra motivato, appare dunque dimostrata e provata la sussistenza di un valido accordo scritto da un lato tra la SDL e il Cliente (in virtù del quale a quest’ultimo sarebbero stati applicati peraltro da parte del professionista scelto e individuato dalla SDL Centrostudi compensi “di particolare favore”) e – dall’altro – una convenzione stipulata successivamente al predetto accordo tra la SDL e il professionista, con la quale dunque l’Avv. Lorusso si impegnava altresì al rispetto di quanto pattuito nel precedente contratto tra la resistente e la terza chiamata in causa.
Tanto precisato, occorre indi rilevare come Immobiliare abbia dedotto e provato di aver bonificato al professionista, in data 16.02.16, la somma (pattuita) di (complessivi) € 3.817,58 (importo comprensivo di onorario, spese ed accessori di legge) come da parcella tempestivamente inoltrata dall’Avv. Lorusso alla resistente.
Tale parcella, stante i pregressi accordi intrapresi tra le parti in virtù delle convenzioni sopra richiamate, è da intendersi omnia-comprensiva dell’intero giudizio patrocinato dall’Avv. Lorusso dinanzi all’intestato Tribunale … .
E d’altronde, il già menzionato importo è appena leggermente inferiore ai minimi tariffari applicabili tenendo conto del D.M. 55/2014 relativo allo scaglione delle cause “indeterminabili-complessità bassa”, che ammonta ad € 3.972,00 (che poi è lo scaglione indicato dall’Avv. Lorusso nella citazione del giudizio iscritto al nr. RG 2177/16 dell’intestato Tribunale).
Nella specie infatti si trattava di un giudizio introdotto dall’odierno ricorrente, Avv. Lorusso, nell’interesse della odierna resistente, Immobiliare srl , volto a far dichiarare al gratuità del contratto bancario e al nullità della (SOLA) clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari con riferimento al contratto di LEASING – LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE … stipulato con …, per un importo finanziato di € 980.000,00 oltre imposte.
Dunque, è da reputarsi del tutto spropositata e priva di alcun fondamento la richiesta dell’Avv Lorusso di pagamento della somma di € 41.309,37.
Innanzitutto, perché tale importo è stato determinato applicando uno scaglione errato, … scaglione individuato sulla base dall’intero valore del contratto di Leasing … mentre in realtà lo scaglione – da determinarsi in base alla domanda … ove calcolato in base agli interessi asseritamente non dovuti dal Cliente alla banca – (complessivi € 141.142,17: cfr. pag. 2 della CTP – perizia SDL allegata alla citazione) è di gran lunga inferiore, rientrando in quello che va da € 52.000,01 ad € 260.00,00 (e tale sarebbe stato anche nell’ipotesi in cui fosse stato calcolato sulla base del valore indeterminato della causa patrocinata, come peraltro all’epoca indicato dall’Avv. Lorusso).
In secondo luogo, perché nella determinazione degli onorari dell’Avvocato (diversamente da quanto preteso dal ricorrente) in ogni caso deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l’obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato (cfr. Cass. 2863/14): nella fattispecie il Tribunale (adito dall’Avv. Lorusso), oltre a rigettare tutte le domande proposte dalla Immobiliare srl, appunto patrocinata dall’Avv. Lorusso, ha altresì condannato la Immobiliare a rifondere alla banca le spese di lite, liquidandole in complessivi € 13.430,00 oltre accessori di legge.
In definitiva, deve ritenersi pienamente dimostrato:
- sia che le parti abbiano concordato (per iscritto) l’ammontare del compenso dovuto all’Avv. Lorusso per l’attività professionale (nella misura di complessivi €3.817,58);
- sia che la Immobiliare srl ha versato quanto concordato estinguendo ogni debito verso l’odierno ricorrente.
Infine, in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla terza chiamata in causa, SDL, della cui ammissibilità per quanto sopra detto ivi non può dubitarsi, deve osservarsi quanto segue.
La società SDL spiega domanda riconvenzionale nei confronti dell’Avv. Lorusso chiedendo che questi venga condannato al pagamento della penale di € 15.000,00 così come disposto dall’art. 3, lett. M., della convenzione stipulata tra l’associazione e il professionista in data 20.09.2016, in quanto ha posto in essere una condotta meritevole di censura poiché violativa dell’art. 3, lett. c, della medesima convenzione.
Ebbene, questo Collegio ritiene che la domanda possa trovare accoglimento.
E infatti, con la pretesa avanzata nei confronti del cliente, l’Avv. Lorusso ha violato l’accordo
sottoscritto con la SDL, a norma del quale “l’avvocato proprio in ragione del fatto che il cliente ha sottoscritto preventivamente il contratto con la SDL Centrostudi s.p.a., non potrà pretendere dall’assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito, salvo le spese di notifica e del contributo unificato” (art. 3 lett. c).
È la stessa convenzione, al riguardo, a prevedere la specifica sanzione applicabile in caso di violazione della sopra menzionata disposizione. …
Va altresì accolta la domanda proposta ex art. 96 comma 3 cpc dalla Immobiliare srl, anche in ragione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3 cpc è volta a salvaguardare gli interessi della parte vittoriosa da eventuali abusi della “potestas agendi” ossia dall’eventuale utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per al controparte (v. Cass. …; ed, invero, da ultimo, la Suprema Corte è pervenuta ad un approdo ulteriore, statuendo che la condanna ex art. 96, comma 3 cpc, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 2 cpc, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”: Cass. …).
Nella specie, non può non ritenersi sussistente un’ipotesi di abuso della potestas agendi, stante l’assoluta pretestuosità oltre che la totale infondatezza della domanda avanzata dall’ Avv. Lorusso, il quale non solo ha taciuto la sussistenza dell’accordo con SDL Centrostudi,
…, ma ha altresì omesso di riferire di aver già percepito … il pagamento della somma di € 3.817,58 come da parcella dallo stesso professionista inviata, giungendo finanche a disconoscere sia la scrittura privata sottoscritta con la SDL che il bonifico bancario ricevuto dalla resistente, con relativa parcella
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste interamente a carico del ricorrente ….
Il ricorrente, quindi, va condannato a rimborsare le spese di lite, come sostenute da entrambe le parti, in eguale misura, …, per quanto riguarda la sola SDL, con distrazione in favore dei procuratori, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Frosinone, dall’intestato Tribunale, nella camera di consiglio del 14.03.23, su relazione del giudice delegato, altresì quale giudice relatore-estensore.
Il mio augurio dopo questa sentenza
Che in ognuno di noi risorga Perseo, mito greco che rappresenta coraggio e determinazione che sconfigge Medusa rappresentazione della “pietrificazione intellettuale” la paura dell’individuo di non avere la capacità di cambiare ciò che ci sta intorno, attraverso pensieri rigidi, convinzioni limitanti e valori inflessibili, … “La fortuna aiuta gli audaci”, afferma il poeta Virgilio riferendosi a Perseo, ma nel caso di questa Sentenza, con espresso riferimento alla puntualità di analisi e professionalità manifestata, è il caso di dire “la classe non è acqua”.
[1] ex art. 14 d.lgs. 150/11
[2] iscritto presso il Tribunale di Frosinone al nr. RG 2177/16
[3] oggi con il nuovo nome ROMA Servizi srl in LIQUIDAZIONE
[4] ATTUALMENTE SOSPESO DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – Inizio sospensione volontaria-art.20 c.2 L.247/2012: 18/02/2016
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Tribunale di Frosinone
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