SANTANDER condannata dal Tribunale di Taranto

da | Feb 25, 2024 | Banche e Risparmio, IN EVIDENZA | 0 commenti

La problematica già denunciata e sanzionata dall’AGCMAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. nel settembre 2019 a conclusione di un procedimento istruttorio avviato per accertare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette nel mercato della vendita di impianti fotovoltaici, è approdata anche dinanzi alle aule di giustizia e nella fattispecie dinanzi a Tribunale di Taranto che ha inflitto una sonora condanna nei confronti della società GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l e della finanziaria SANTANDER Consumer Bank per inadempimento contrattuale.

L’Antitrust aveva già accertato come GREEN STYLE avesse adottato condotte commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, rispetto alla sottoscrizione inconsapevole di contratti di acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici e di contratti di finanziamento accessori ai medesimi, mediante la descrizione ingannevole dei vantaggi economici derivanti dall’acquisto dell’impianto, del prezzo e delle modalità di pagamento dello stesso e della reale natura dei vincoli contrattuali derivanti dai moduli presentati e fatti sottoscrivere ai consumatori.

Su azione di uno dei consumatori, vittima della condotta commerciale scorretta, la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, nella persona del Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, con la Sentenza n. 1918/2022 pubbl. il 01/07/2022 ha dichiarato sia l’annullamento del contratto sottoscritto dall’attore con la GREEN STYLE che del collegato contratto intercorso con la SANTANDER Consumer Bank S.p.A., ordinando alla convenuta GREEN STYLE la rimozione dei pannelli fotovoltaici dall’abitazione e il ripristino dello stato dei luoghi e condannando le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio e di CTU.

Indice

Le parti e l’oggetto della in causa

Un cittadino/Consumatore si rivolge al Tribunale descrivendo che:

  • un dipendente della società GREEN STYLE , azienda operante nell’ambito della fornitura di impianti fotovoltaici, si era recato presso la sua abitazione proponendogli l’acquisto di un impianto fotovoltaico a “costo praticamente zero”, in quanto il 50% della somma pattuita sarebbe stata oggetto di detrazione fiscale e il restante 50% sarebbe stato coperto dall’energia prodotta dal pannello fotovoltaico e acquistata dal servizio GSE (Gestore dei Servizi Elettrici, che si occupa di acquistare l’energia elettrica prodotta e non utilizzata da impianti di questo genere);
  • aveva quindi sottoscritto una “proposta di adesione per casa efficiente” credendo che l’offerta, come si evinceva anche dal punto 3 della proposta, non avrebbe fatto sorgere alcun impegno economico in capo al cittabino/Consumatore;
  • il materiale informativo fornito dalla GREEN STYLE , prevedeva per il pacchetto “all inclusive chiavi in mano” una cifra di gran lunga inferiore a quella poi effettivamente dedotta in contratto;
  • in sede di sottoscrizione della proposta di adesione, gli veniva fatta sottoscrivere inconsapevolmente anche la modulistica di una proposta per un finanziamento con SANTANDER Consumer Bank S.p.a. che in realtà prevedeva la copertura del costo d’acquisto dell’impianto fotovoltaico per un totale ad € 25.207,26, di cui € 16.954,00 per il prezzo di acquisto dell’impianto ed € 7.668,00 a titolo di interessi da corrispondere alla finanziaria SANTANDER;
  • una volta installato l’impianto, riscontrava una serie di problemi di carattere tecnico, per i quali contattava l’assistenza della GREEN STYLE , chiedendo, inoltre, la copia di tutta la documentazione contrattuale, la documentazione inerente al contratto di finanziamento e quella relativa all’analisi della produzione/consumo di energia elettrica senza ricevere alcun riscontro.

Il Consumatore cita quindi in giudizio sia la SANTANDER Consumer Bank S.p.A che la GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l., per sentir accogliere le seguenti domande:

  • in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura stipulato con la GREEN STYLE ai sensi dell’art. 1453 c.c. e per l’effetto condannare la società fornitrice alla rimozione del bene e al ripristino dei luoghi, nonché alla ripetizione di tutte le somme già corrisposte dal Consumatore o che dovessero essere corrisposte e non dovute anche ai sensi dell’art. 2033 c.c.;
  • in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della GREEN STYLE (società fornitrice) e per l’effetto accertare e dichiarare la risoluzione del collegato contratto di finanziamento stipulato con la finanziaria SANTANDER Consumer Bank S.p.a. (società finanziatrice) ai sensi dell’art. 125 quinquies TUB, condannandola alla ripetizione di tutte le somme già pagate dal Consumatore anche ai sensi dell’art. 2033 c.c..
  • in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli inadempimenti ed i vizi accertati non vengano ritenuti idonei alla risoluzione del contratto – accertare e dichiarare la riduzione del prezzo convenuto ed oggetto del contratto di finanziamento nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia e che sarà accertata a mezzo di consulenza tecnica di ufficio.
    Con vittoria di spese e competenze di lite.

La difesa di SANTANDER Consumer Bank S.p.A

Si è costituita in giudizio SANTANDER Consumer Bank sostenendo di aver sottoscritto con la società GREEN STYLE un contratto di convenzionamento, con il quale GREEN STYLE si era impegnata a promuovere e collocare per conto della finanziaria SANTANDER i suoi prodotti finanziari presso i propri clienti che intendevano acquistare i prodotti del catalogo della GREEN STYLE mediante pagamento rateale rimanendo totalmente estranea al rapporto intercorso tra venditore convenzionato ed il cliente ed anzi rivestendo un ruolo a sé stante rispetto a quanto si era svolto tra gli altri due soggetti.

SANTANDER pertanto ha concluso chiedendo:

  • in via principale e nel merito rigettare le domande attoree e accertare che SANTANDER Consumer Bank S.p.A. nulla deve all’attore a nessun titolo;
  • in subordine, nel caso in cui il contratto di finanziamento stipulato dal Consumatore con SANTANDER Consumer Bank S.p.A. sia dichiarato nullo/annullabile/risolto condannare GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l. (p.iva 04705500280) corrente in Roma, via A. Salandra n. 18 in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione a favore di SANTANDER Consumer Bank S.p.A. dell’intero importo finanziato, pari ad € 16.954,00.

La difesa di GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l.

Si difende anche la società GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l. affermando di aver agito correttamente sin dalla fase pre-contrattuale presentando al Consumatore un preventivo dei lavori appaltati ove era indicato il prezzo dell’impianto fotovoltaico e il contratto ove era specificata la modalità di pagamento a mezzo di finanziamento.

Secondo la ricostruzione della società la scelta della finanziaria sarebbe ricaduta su SANTANDER Consumer Bank in quanto il Consumatore non avrebbe indicato un proprio istituto di credito per finanziare l’impianto.

Sempre secondo la versione di GREEN STYLE , i vizi riscontrati dal Consumatore non erano imputabili alla negligente esecuzione dell’impianto ma alla distinta garanzia di rendimento dell’impianto stesso, a carico esclusivo della casa costruttrice dei pannelli fotovoltaici.

La società ha concluso dunque chiedendo:

  • in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e /o titolarità attiva di parte attrice, in merito alle domande ripetitorie, ex art. 2033 c.c.
  • in via principale, rigettare tutte le domande attoree, per le motivazioni, in fatto e in diritto, espresse dalla convenuta GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l.

La decisione del Tribunale di Taranto

Il Tribunale ha innanzitutto precisato come la fattispecie fosse da ricondursi alla disciplina prevista dal Codice del Consumo oltre che civilistica, avendo l’attore acquistato l’impianto fotovoltaico al fine di installarlo nella propria abitazione privata e, quindi, per scopi di natura prettamente privata e non per fini professionali.

Per tale ragione:

  • Il cittadino in questione riveste la qualifica di Consumatore ex art 121 comma 1 lett.b) D.Lgsn.385/1993 e art.3 comma 1, lett.a, art. 5 comma 1 del D.Lgs nr.206/2005 (Codice del Consumo);
  • la società GREEN STYLE ENERGIE RINNOVABILI srl riveste la qualifica di professionista ex art3 comma 1 lett.c) D-Lgs n. 2906/2005;
  • la società SANTANDER Consumer Bank S.p.A riveste la qualifica di finanziatore per aver concesso al Consumatore un credito sotto forma di prestito ex art 121 comma 1 lett.c ed f) D.Lgs 206/2005.

Il Giudice ha poi esaminato i due contratti ritenendo sussistente un “collegamento negoziale unilaterale” tra il contratto di fornitura dell’impianto fotovoltaico stipulato dal Consumatore con la GREEN STYLE e quello di finanziamento stipulato con SANTANDER Consumer Bank S.p.A per un importo pari al costo dell’impianto, considerato che entrambi i contratti, pur conservando una causa autonoma e distinta, mirano a conseguire un risultato economico unitario e complesso, con la conseguenza che le vicende che coinvolgono il contratto principale intercorso tra l’attore e la società GREEN STYLE si ripercuotono su quello accessorio intercorso tra l’attore e la SANTANDER Consumer Bank S.p.A condizionandone le sorti.

Il rapporto tra il Consumatore e la società finanziaria SANTANDER Consumer Bank S.p.A è dunque subordinato all’esistenza di quello concluso tra l’attore e la società GREEN STYLE Energie Rinnovabili srl dal quale trae la sua ragion d’essere come si evince anche dalla intestazione del Contratto di Credito al Consumo dell’importo complessivo della somma di € 25.207,26 indicato come “prestito finalizzato” “…all’acquisto di un bene o servizio presso i rivenditori convenzionali per impianto di risparmio energetico da portare in detrazione”.

Il Tribunale di Taranto è poi passato all’esame del consenso dato dal Consumatore in occasione della sottoscrizione dei contratti al fine di accertare se il contratto principale fosse stato concluso, consapevolmente dal Consumatore ovvero se la sua volontà di contrarre un finanziamento fosse stata viziata da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle società convenute in suo danno.

Sulla base di ciò il Tribunale di Taranto nella figura del Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, afferma:

“Una pratica commerciale è, di conseguenza, considerata scorretta quando il comportamento tenuto dal professionista ha la potenzialità di influenzare il comportamento economico del Consumatore, spingendolo ad assumere decisioni commerciali che, altrimenti, non avrebbe preso ledendo il bene protetto della libertà di scelta del Consumatore nelle sue decisioni di contenuto economico, intesa come capacità di assumere decisioni consapevoli”

Esaminando la proposta di adesione prodotta in atti il Giudice osserva:

  • che nel testo della “Proposta” non è specificato che trattasi di un vero e proprio contratto di fornitura a titolo oneroso lasciando intendere che si trattasse solo di una mera proposta “a costo zero”;
  • che la “Proposta” si presenta con cancellazioni, sovrapposizioni di parole ed incertezza sul prezzo dell’operazione di acquisto dell’impianto;
  • che la “Proposta di adesione per casa efficiente”, ha una denominazione che può trarre in inganno il Consumatore il quale, convinto di sottoscrivere un atto preliminare alla conclusione del contratto, effettua in realtà un vero e proprio acquisto mediante un Contratto restando quindi ad essa vincolato.

Da qui si conferma la sussistenza di una pratica commerciale scorretta da parte della società fornitrice GREEN STYLE convenzionata con la finanziaria SANTANDER in violazione degli artt. 18-27 quater ed in particolare dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) poiché il Consumatore non poteva aver ben compreso le informazioni fornitegli né poteva essere consapevole delle implicazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto.

Quanto a GREEN STYLE, il Giudice ha pertanto ritenuto inadempiuti gli obblighi generali ai sensi dell’art. 5, comma 3, a tutela dei diritti sanciti dall’articolo 2, comma 1°, lett. c-bis) ed e) D.Lgs. n. 206/2005, nonché gli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali cui agli articoli 49 e ss. del D.Lgs, n. 206/2005.

La condotta complessivamente tenuta dalla GREEN STYLE ha dunque inciso sul processo formativo del consenso da parte del Consumatore con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., comma 1° – Dolo, prima ancora che quelli richiesti dall’art. 1453 c.c e segg – Risolubilita’ del contratto per inadempimento – considerato che il Consumatore in assenza di quella condotta ambigua e ingannevole della società fornitrice convenuta in giudizio unitamente alla finanziaria SANTANDER non avrebbe mai sottoscritto il contratto.

Quanto a SANTANDER Consumer Bank il Giudice afferma:

“Dovendosi annullare il contratto principale stipulato tra l’attore e la GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l, data la sussistenza del collegamento negoziale, dev’essere altresì di conseguenza annullato il contratto accessorio di finanziamento stipulato tra l’attore dalla SANTANDER Consumer Bank S.p.A. del 15 giugno 2018”

Per effetto dell’annullamento dei due contratti, il Tribunale di Taranto ha così deciso

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

  • accoglie la domanda attorea e per l’effetto dichiara l’annullamento del contratto del 07.06.2018 intercorso tra il Consumatore e la GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l. e conseguentemente dichiara l’annullamento anche del contratto intercorso tra lo stesso e la SANTANDER Consumer Bank S.p.A. del 15 giugno 2018;
  • ordina alla convenuta GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l la rimozione dei pannelli fotovoltaici dall’abitazione del Consumatore e il ripristino dello stato dei luoghi;
  • dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dalla convenuta SANTANDER Consumer Bank S.p.A contro la GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l.;
  • condanna le società convenute, in solido tra loro, pagamento delle spese del giudizio in favore del Consumatore che liquida in complessivi Euro 5.099,00 di cui Euro 264,00 per spese, euro 4.835,00 per compensi professionali oltre 15% RGS, CAP ed IVA come per legge;
  • pone definitivamente a carico delle società convenute le spese della CTU.

Così deciso in Taranto lì 30.6.2022
IL G.O. d P.
Avv. Carmen Nacci

Conclusione

Il caso proposto non è un caso isolato, come associazione abbiamo visto sempre le stesse finanziarie girare intorno a pratiche commerciali scorrette perpetrate anche da altre società.

Era il caso delle inchieste che abbiamo seguito già dal 2020 relative alle società Energia Italia ed Energia & Servizi e della ancora attuale  E+E S.p.A. ora E+E B.V espatriata in Olanda, irraggiungibile e oggetto di numerosi servizi della trasmissione Striscia la Notizia.

Le finanziarie coinvolte sono sempre le stesse, come a dire che l’interesse economico che c’è dietro a queste pratiche è talmente alto da indurre sempre gli stessi soggetti a perpetrare le stesse azioni

Il miglior consiglio che possiamo darvi, quando volete fare acquisti così importanti che spostano parecchi soldi, è quello di far controllare il contratto di acquisto prima della firma al vostro consulente legale di fiducia personalizzato.

Aggiornamento

La società GREEN STYLE Energie Rinnovabili s.r.l risulta essere in Concordato Preventivo Liquidatorio dalla data del 06/02/2023 sul Tribunale Fallimentare di Roma – Concordato Preventivo n. 33-1/2022 – Cron n. 2961/2023


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Tribunale di Taranto Sentenza n. 1918/22 pubbl il 01/07/22

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