La Corte di Appello di Milano conferma la condanna in secondo grado dell’assicurazione ROLAND Rechtsschutz – Versicherungs, relativamente alla polizza collettiva stipulata dal contraente SDL Centrostudi per i clienti che hanno firmato il Contratto SILVER.
Risarcimento totale per Andrea, l’importo è di € 13.783.00 oltre spese sostenute per la sua difesa, una delle tante persone che avevano riposto fiducia nell’operato della SDL Centrostudi e dei suoi avvocati e che come tanti ne è rimasto vittima.
To be continued … GIUSTIZIA!
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Corte d’Appello di Milano conferma con la Sentenza n 2022/2022 pubbl. il 09/06/2022 | RG N 258/1/2020 la condanna della ROLAND alla liquidazione del sinistro così come previsto dal Contratto SILVER | SDL Centrostudi.
Le parti in causa, il processo contro la ROLAND
PARTE APPELLANTE
ROLAND Rechtsschutz – Versicherungs – AG – Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante.
APPELLATO
Andrea
All’esito dell’udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w del 3.3.2022 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ecco un altro ex cliente SDL Centrostudi che, come tutti noi, da questa società ha acquistato una perizia mediante stipula del “Contratto GOLD” tra le cui pattuizioni è espressamente prevista una polizza assicurativa di Tutale Legale Totale con la compagnia ROLAND che avrebbe dovuto risarcire le spese sostenute in giudizio contro la banca in caso di soccombenza, ossia in caso di perdita della causa. ù
Come nella maggior parte dei casi, relativi ai clienti SDL Centrostudi con “Contratto Silver”, anche questo indennizzo è stato negato sulla base di svariate motivazioni che variano dal mancato pagamento dei premi da parte della SDL Centrostudi, all’intervenuta decadenza della polizza, … insomma ad incassare tutti bravi ma a mantenere gli accordi dei contratti quando questi si prospettano poco favorevoli per chi ha incassato allora si preferisce, mio nonno direbbe “allungare il brodo”, oppure attendere un atto di citazione che ti porti in causa
E’ quel che succede in questa storia.
Andrea porta in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la compagnia di assicurazione ROLAND Rechtsschutz – Versicherungs – AG – Rappresentanza generale per l’Italia, giudizio di primo grado incardinato mediante il ricorso ex art 702 bis c.p.c.. e chiede al Tribunale di condannare la compagnia ROLAND a corrispondergli l’importo di € 13.783,98 a titolo di risarcimento totale pari alle spese legali e ai costi sostenuti per le quali era rimasto soccombente in un giudizio intentato nei confronti di una banca, mediante il Contratto GOLD;
ciò in forza della Polizza di Tutela Legale Assicurativa – sottoscritta tra la stessa ROLAND e la società SDL Centrostudi s.r.l.- cui egli aveva aderito quale cliente SDL (alla quale aveva dato l’incarico di verificare la usurarietà di un contratto di mutuo all’epoca concluso con la Banca Popolare di Sondrio); ciò oltre alla somma di € 1.610,06 a titolo di risarcimento di danni subiti per l’inadempimento contrattuale.
Si costituiva la ROLAND chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.10.2020 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di andrea e condannava la compagnia ROLAND:
“al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di Euro 13.783,98 oltre interessi dall’ottobre 2016 al saldo” e “al pagamento delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in Euro oltre alle spese stragiudiziali per euro 4.000,00 per compenso oltre CU, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge oltre alle spese stragiudiziali documentate per Euro 1.610,06”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la ROLAND chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.
Si è costituito Andrea insistendo per il rigetto del gravame.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all’udienza del 3.3.2022 è stata posta in decisione con l’assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Sei una vittima del sistema SDL Centrosutdi? ROLAND non ti ha risarcito?
SDL Centrostudi – Assicurazione ROLAND, le motivazioni della Corte d’Appello di Milano
Il Tribunale di Milano, nell’accogliere la domanda, ha escluso la decadenza della polizza in quanto “il Procedimento assicurato (cui fa espressamente riferimento il frontespizio della Polizza che fissa il termine decadenziale dal “procedimento assicurato” inizia, così come allega parte ricorrente con la mediazione obbligatoria … avviata in data 14.05.2014”, e quindi tempestivamente.
L’appellante ROLAND critica tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non considerare che Andrea aveva sottoscritto il “Contratto Silver” con SDL Centrostudi in data 13.12.2013 ed aveva notificato l’atto di citazione nei confronti della Banca convenuta in data 20.7.2015 e quindi oltre il termine di decadenza previsto in polizza (cioè non oltre 12 mesi dalla firma del contratto), non dovendosi tener conto del procedimento di mediazione obbligatoria avviato in data 14.05.2014 in quanto il “procedimento assicurato” dalla Polizza, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, era da ritenersi unicamente il procedimento giudiziario.
Ciò anche considerando che ai sensi del contratto “sono coperte le spese legali di cui all’art. 3 CTG 2011, compreso il costo della perizia stragiudiziale di parte, relative alla controversia giudiziaria per anatocismo e/o usura promossa sulla base della stessa perizia asseverata redatta dalla Contraente per conto dell’assicurato. La copertura interviene nel caso in cui l’attore risulti totalmente soccombente” e quindi le sole spese legali riferite alla controversia giudiziaria, mentre la mera elencazione delle spese di mediazione tra tali spese nell’art. 3, CTG 2011, certamente non può far concludere che – per procedimento assicurato – si intenda un qualcosa di diverso dal rischio assicurato, ossia la controversia giudiziaria.
Sotto altro profilo, solleva in questa sede un’eccezione di inoperatività della Polizza, stante il verificarsi della insorgenza del sinistro che ha visto coinvolto Andrea in un momento successivo alla cessazione della Polizza medesima, deducendo che “si tratta di circostanza non dedotta nel primo grado di giudizio ma deducibile in sede di gravame, trattandosi di una semplice difesa e non di una eccezione in senso proprio.
A tal riguardo sostiene che a far data dall’1.6.2015 la Polizza si era risolta di diritto a causa del mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della contraente (ed allega nuova documentazione relativa a fatti relativi all’asserita risoluzione), nonché che il sinistro è insorto solo nel momento in cui il giudice ha respinto l’accesso alla fase probatoria negando la nomina del CTU posto che ai sensi di Polizza “il sinistro insorge nel momento in cui il CTU, nel corso del procedimento assicurato, emette parere negativo sulla ricostruzione dell’evento vessatorio evidenziato nella perizia di parte, oppure nel momento in cui il giudice respinge l’accesso alla fase probatoria negando la nomina del CTU”.
L’appello è privo di fondamento.
La polizza di cui si discute stipulata, per conto di chi spetta, dalla società SDL in data 30.08.2013 (ed efficace dal 01.06.2013) era volta ad assicurare i clienti di quest’ultima dalle eventuali spese processuali cui sarebbero stati tenuti se soccombenti in un eventuale giudizio da essi intrapreso sulla scorta della consulenza (su tassi usurari ed anatocismo) espletata dalla medesima SDL.
La stessa prevedeva che:
“il procedimento assicurato deve essere iniziato entro e non oltre 12 mesi dalla firma del contratto SDL SILVER da parte del cliente, a pena di decadenza della copertura della polizza”.
Appare evidente che in quanto la procedura di mediazione è obbligatoria per il contenzioso in questione ed in quanto è espressamente inclusa nelle coperture di Polizza, già con essa inizia il “procedimento assicurato”, di cui fa necessariamente ed integralmente parte.
Corretta è pertanto l’osservazione del primo Giudice secondo cui:
“fra le spese legali rientrano anche “le spese di mediazione finalizzate alla conciliazione di cui al DM 28/2010”; risultando le spese di mediazioni oggetto dell’assicurazione, appare del tutto singolare che “il procedimento assicurato” sia solo quello che inizia con la notifica dell’atto di citazione”.
Altrettanto corretta e pertinente è inoltre l’osservazione dell’appellato, Andrea, secondo cui ove la mediazione dovesse considerarsi “concetto non rientrante a quello di “procedimento assicurato”, allora il tempo necessario per il suo svolgimento (tre mesi, derogabile dalle parti) dovrebbe essere scomputato dai predetti 12 mesi, con una conseguente e inammissibile contrazione del termine decadenziale financo alla sua completa erosione (sempre e solo) a vantaggio della Compagnia”.
Poiché la mediazione è stata avviata nei termini (in data 14.05.2014) nessuna decadenza si è verificata.
Sei una vittima del sistema SDL Centrostudi? ROLAND non ti ha risarcito?
Non si scorge a questo punto, dovendosi esaminare ed interpretare il contenuto dell’accordo, quale rilevanza possano avere le, peraltro indimostrate, trattative di ROLAND con SDL in merito alla proposta di allungamento del termine decadenziale oggetto di causa di 12 mesi e se esse attenessero al tema del periodo di un anno pre/post reinserimento della procedura di mediazione.
Quanto al resto, nuova ed inammissibile ex art.345 c.p.c. è l’eccezione della Compagnia ROLAND di asserita avvenuta “risoluzione di diritto” del contratto assicurativo in data anteriore all’insorgenza del sinistro a causa del mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della contraente:
eccezione che oltre ad estendere illegittimamente il thema decidendum per non esser mai stata formulata in primo grado (così da consentire le eventuali opportune difese di controparte) è “eccezione in senso stretto”, come tale non rilevabile d’ufficio, in quanto volta a neutralizzare il diritto della controparte per il necessario tramite di un’espressa manifestazione di volontà, come avviene tipicamente nelle azioni costitutive, tra cui appunto quella di risoluzione per inadempimento (mentre si ritiene rilevabile d’ufficio, ad esempio, quella per mutuo consenso- cfr Cass. n.23586/2018).
Da qui l’inammissibilità, in questa sede, dei documenti che intendono comprovarla, che comunque sarebbero inammissibili anche se fosse da considerarsi eccezione in senso lato, la quale può esser rilevata d’ufficio solo con riferimento a fatti risultanti dagli atti e dai documenti già ritualmente acquisiti al processo- in questo senso Cass.n.12980/2020
“L’eccezione in senso stretto consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accordano ad una parte il potere di neutralizzare il diritto della controparte. Tale effetto, tuttavia, non è automatico, ma è subordinato ad un’espressa manifestazione di volontà della detta parte, come avviene tipicamente nelle azioni costitutive, come l’azione di annullamento o rescissione del contratto oppure la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. Al contrario, l’eccezione in senso lato, consiste nella contrapposizione, alla domanda attorea, di fatti cui la legge attribuisce un’autonoma idoneità modificativa impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui si fonda la detta domanda. Sul piano processuale, la differenza sostanziale fra le due tipologie di eccezioni, oltre a riguardare la loro eccepibilità su esclusiva istanza di parte o anche su iniziativa del giudice, attiene anche alla loro deducibilità, con espresso riferimento alle eccezioni in senso stretto, entro e non oltre i termini di cui all’art. 167 c.p.c., cioè la comparsa di costituzione, oppure, per le eccezioni in senso lato, la loro rilevabilità anche oltre tale termine decadenziale, con il solo limite della loro necessaria riferibilità a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dagli altri elementi probatori, ritualmente acquisiti al processo”-
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Corte d’Appello di Milano condanna ROLAND, contratto SILVER – SDL Centrostudi
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l’appello proposto da Roland Rechtsschutz – Versicherungs – AG – Rappresentanza generale per l’Italia avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 9.10.2020 dal tribunale di Milano, che integralmente conferma
Condanna l’appellante ROLAND al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in € 1.080,00 per fase di studio, € 877,00 per fase introduttiva ed € 1.820,00 per fase decisoria oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano l’1.6.2022
Il Consigliere estensore dr. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Marina Marchetti
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