Posta per te: paura della raccomandata

da | Giu 10, 2022 | SOS Consumatori | 0 commenti

Posta per te: paura della raccomandata

da | 10 Giu 2022 | SOS Consumatori | 0 commenti

La posta raccomandata, è diversa dalla posta ordinaria, lo sapevi? Perché é importante ritirare la raccomandata? Cosa succede se non ritiriamo la raccomandata?

Un sacco di persone sono convinte che non ritirare una raccomandata salvi il destinatario dal suo contenuto. Sbagliato!

Queste persone non sanno che, diversamente da ciò che viene pubblicato erroneamente in rete relativamente a “cinque modi veloci per schivare una raccomandata”, l’assunzione di questo comportamento non è solo sbagliato, ma soprattutto è molto rischioso per sé stessi poiché una raccomandata si considera per legge ugualmente arrivata a destinazione e, quindi, ricevuta e conosciuta dal destinatario, anche senza effettivo ritiro.

Il servizio di “raccomandazione”, l’attuale posta raccomandata fu introdotto intorno al 1600 e fu inventato per numerare univocamente un oggetto spedito, registrandolo su appositi elenchi al fine di ridurre al minimo i rischi di smarrimento o furto – fonte Wikipedia – l’uso della posta raccomandata è ancora oggi normalmente usato per inviare documentazione quando il destinatario è un soggetto che deve essere identificato con certezza.

Infatti, quando la raccomandata contiene atti provenienti dall’Agente della Riscossione oppure Atti Giudiziari, che dunque possono essere impugnati entro dei termini specifici previsti dalla legge, diversi tra loro a seconda della natura dell’atto, farsi prendere dalla “paura del ritiro della raccomandata” può solo peggiorare la situazione perché non ritirando l’atto non ci si potrà difendere nel rispetto dei tempi previsti per legge.

Un esempio su tutti, la notifica delle cartelle esattoriali:
se il contribuente non ritira la raccomandata che contiene la cartella, non ne conoscerà il contenuto e dunque non potrà impugnarla nei termini di legge per far valere eventuali vizi importanti come per ipotesi la prescrizione del credito che conduce all’annullamento integrale della cartella.

In caso di mancato ritiro si verifica la c.d. COMPIUTA GIACENZA: ovvero la raccomandata o l’atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario.

Definizione del servizio postale della raccomandata, termini del servizio e attuazione a norma di legge sono stati stabiliti nel D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, cliccate se volete approfondire l’argomento.

La compiuta giacenza della raccomandata, ecco i due casi

  • in caso di posta raccomandata ordinaria o con avviso di ricevimento (a/r), la compiuta giacenza si verifica quando il destinatario non provvede al ritiro della stessa presso l’ufficio postale indicato sull’avviso di giacenza entro trenta giorni. Decorso tale termine la raccomandata si presume ugualmente come ricevuta e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
  • in caso di notifica di Atti Giudiziari, Multe, Atti dell’Agenzia delle Entrate il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate ordinarie ossia è di appena a dieci giorni. L’atto, pertanto, si considera regolarmente notificato ad ogni effetto di legge allo scadere dei dieci giorni successivi, anche se il destinatario non lo ha ritirato.

Solo per atti Giudiziari.

Nel (solo) caso degli Atti Giudiziari, il destinatario viene poi raggiunto da una seconda posta raccomandata che definiamo informativa, con cui gli viene comunicata la giacenza della busta presso l’ufficio postale e la possibilità del ritiro della stessa.
Se la raccomandata non viene ritirata entro tale termine, viene restituita al mittente con la dizione “compiuta giacenza”.

La raccomandata, tempi di decorrenza per il ritiro ed effetti

Se invece il destinatario decide di ritirare la posta raccomandata contenete l’Atto Giudiziario si possono verificare le seguenti possibilità relativamente alla decorrenza rispetto al giorno del ritiro:

  1. la posta raccomandata principale viene ritirata prima dei trascorsi 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata c.d. informativa, quindi quella che informa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale, in questo caso la decorrenza della data del ritiro della raccomandata viene calcolata il giorno stesso in cui viene ritirata e da qui decorrono tutti i tempi tecnici per eventuali impugnazioni o contestazione dell’atto;
  2. la posta raccomandata principale viene ritirata dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata c.d. informativa, in questo caso la raccomandata si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa;
  3. la posta raccomandata non viene mai ritirata dal destinatario: essa allora si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa.

In parole più semplici: la raccomandata si considera sempre conosciuta, sia che venga ritirata, sia che non venga ritirata, tuttavia, se viene ritirata prima di dieci giorni da quando l’ufficio postale ha inviato la raccomandata informativa, essa si considera ricevuta nel giorno stesso del ritiro; se invece viene ritirata dopo il decimo giorno, essa si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio (e non dal ricevimento) della raccomandata informativa.

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In caso di un Atto Giudiziario proveniente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (cartella, avviso di accertamento, atto di recupero, ecc.) la notifica può avvenire nei seguenti modi:

1) posta raccomandata notificata per mezzo del messo notificatore comunale o del portalettere, in questo caso la consegna del plico avviene direttamente nelle mani del destinatario o, in sua mancanza, dei familiari conviventi, delle persone addette alla casa o dell’eventuale portiere.

A questo punto possono verificarsi le seguenti ipotesi:

a) se il destinatario viene trovato in casa, ma rifiuta di ritirare il plico, l’atto si considera come se fosse stato regolarmente consegnato e la notifica produce tutti i suoi effetti di legge;

b) se il destinatario non è presente in casa, il notificatore comunale tenta la notifica a familiari conviventi (purché con più di quattordici anni e capaci di intendere e volere), eventuali persone addette alla casa (colf, domestica, ecc.) o il portiere.

Se tali soggetti non sono presenti a casa o essi si rifiutano di ritirare l’atto (poiché è loro diritto farlo), la notifica non si considera ancora compiuta (come invece nel caso precedente), ma sono necessarie altre due attività:

I) deposito dell’atto presso il Comune o l’ufficio postale;

II) invio al destinatario di una seconda raccomandata. Fatto ciò, la notifica si considera compiuta e perfezionata dopo dieci giorni dalla consegna di tale seconda raccomandata o, se anteriore, dal giorno in cui il destinatario è andato a ritirare l’atto;

2) invio raccomandata per mezzo di PEC, ossia con sistema di Posta Elettronica Certificata, in questo caso la notifica si considera perfezionata il giorno in cui il mittente ha spedito la stessa mail PEC e ha avuto comunicazione, da parte del gestore, dell’avvenuto recapito nella casella di posta del destinatario, a prescindere dal fatto che il destinatario abbia o meno aperto il messaggio.
Pertanto, la cartella regolarmente notificata secondo le modalità suddette diventerà titolo esecutivo, ed in base alla stessa l’Agenzia Entrate Riscossione potrà notificare un fermo amministrativo, pignorare lo stipendio o il conto in banca, oppure compiere altri atti esecutivi.

      La raccomandata e la notifica al portiere del condominio – il caso particolare

      Rientra nelle mansioni del portiere dello stabile la distribuzione della corrispondenza ordinaria (lettere e comunicazioni semplici per le quali non è necessaria la firma del destinatario).

      Mentre per il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (e si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente, quali raccomandate AR o notifiche di atti giudiziari, cartelle esattoriali, ecc.) il portiere deve ricevere apposita delega scritta da ogni singolo condomino che gli voglia affidare il compito di ricevere tale posta straordinaria, se la delega manca, il portiere non è soggetto autorizzato a ritirare la raccomandata.
      Attenzione dunque perché accade nei fatti che il portiere ritiri ugualmente la corrispondenza straordinaria (la raccomandata) pur in assenza di delega scritta, dichiarandosi “persona addetta al ritiro”.

      Una delle problematiche più frequenti è proprio quella della notifica effettuata al portiere in qualità di persona addetta che viene contestata dal destinatario, il quale afferma ad esempio di non avere ricevuto niente o di non avere mai ritenuto il portiere persona addetta al ritiro.

      La giurisprudenza consolidata ritiene che la notifica alla “persona addetta al ritiro” si consideri a tutti gli effetti valida e potrà essere annullata solo se il ricorrente riuscirà a fornire la prova del mancato conferimento dell’incarico.

      Se dunque il portiere si sia qualificato come “persona addetta al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni di portierato, vale una presunzione di sussistenza di tale incarico, e non è nemmeno necessaria la preventiva ricerca di altre persone conviventi con il destinatario, né quest’ultimo deve essere successivamente informato dell’avvenuta notifica con raccomandata AR (come previsto invece in caso di notifica effettuata a mani del portiere)

      Se quindi non volete che il portiere dello stabile ritiri per vostro conto una raccomandata o una notifica di un atto giudiziario, di una cartella esattoriale, ecc., occorrerà predisporre una comunicazione scritta, e sottoscritta dal portiere, ove gli si chiede di non ritirare la posta straordinaria.

      E’ chiaro che tale comunicazione incontrovertibile vi costringerà ad andare a ritirare tutta la posta recapitata in vostra assenza.
      Al contrario, proprio la circostanza che normalmente la posta viene ritirata e poi consegnata dal portiere farà presumere che l’incarico di fatto sussista.

      Ufficio Postale – Raccomandata non ritirata: come funziona?

      Il consiglio di SOS Difesa Legalità

      Ritirare la posta raccomandata e contestare l’Atto Giudiziario o la Cartella Esattoriale resta sempre l’arma migliore per difendersi o far annullare la multa e impedire soprattutto l’impennata di aumenti di costi e interessi che gravano intorno alle multe e agli atti impositivi.

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