SDL Centrostudi, respinto ricorso per l’Accordo di Ristrutturazione dei debiti

da | Lug 23, 2023 | SDL Centrostudi | 8 commenti

Inizia così.

P.Q.M.

Respinge il ricorso per omologa dell’Accordo di Ristrutturazione presentato dalla ROMA Servizi S.R.L. in Liquidazione, con sede in Roma, al viale Guglielmo Marconi n.440 (CF 03253470987).

Manda alla cancelleria per gli adempimenti successivi.

Roma, 19.4.2023 | Il Presidente Dott. Antonino La Malfa

In questo articolo troverai:

  • ROMA Servizi è il nuovo nome della SDL Centrostudi
  • ROMA Servizi, già SDL Centrostudi al Tribunale di Roma chiede omologa per ricorso di ristrutturazione dei debiti
  • Tribunale di Roma, respinge il ricorso per omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ROMA Servizi S.R.L., già SDL Centrostudi

ROMA Servizi è il nuovo nome della SDL Centrostudi

Nel gennaio 2021 lasciamo la SDL Centrostudi variata da SPA in SRL con la sede a Mazzano e con il Tribunale di Brescia che rigetta la richiesta di concordato in bianco presentata dalla società nel mese di ottobre 2019.

Per approfondire leggete: SDL Centrostudi. Concordato dichiarato improcedibile

Ebbene, è noto ai tecnici del settore che la richiesta di accesso al concordato ex art 161 6° comma L. Fall. [1] ha acconsentito di bloccare tutti i creditori della SDL per oltre un anno. Infatti, con questa procedura in quel momento si sospende qualsiasi attività esecutiva, ipotetiche notifiche di decreti ingiuntivi o richieste di fallimento, rimangono pendenti fino all’emissione del Decreto contenente la decisione dei Giudici.

In pratica la strategia della SDL di chiedere il concordato, gli ha permesso di guadagnare tempo utile per riorganizzarsi sia commercialmente che a livello amministrativo, lascio gli approfondimenti per un altro post.

Qui invece ci occupiamo solo della trasformazione che subisce SDL Centrostudi negli anni 2020 e 2021.

Prima di tutto la SDL Centrostudi SRL chiede la procedura di liquidazione e con questo il nome completo diviene SDL Centrostudi SRL in Liquidazione, dopo di che SDL cambia la sede legale trasferendosi in Roma, al viale Guglielmo Marconi n. 440, la partiva iva resta invece la stessa.

Due, sostanzialmente sono le novità di rilievo:

  • la trasformazione totale del nome della società da SDL Centrostudi SRL il Liquidazione in ROMA Servizi SRL in Liquidazione.

L’acronimo di Serafino di Loreto, SDL, viene eliminato, credo nel tentativo di allontanare il più possibile le ombre di un passato scomodo collegato alla drammatica rovina di centinaia di famiglie.

  • la richiesta della ROMA Servizi, già SDL Centrostudi, presentata sul Tribunale di Roma con ricorso ex art. 182 bis L. Fall, sostanzialmente un accordo di ristrutturazione dei debiti, che non è stato accolto e le motivazioni ve le riporto qui, assolutamente interessanti.

ROMA Servizi, già SDL Centrostudi al Tribunale di Roma chiede omologa per ricorso di ristrutturazione dei debiti

Dal Decreto che trovate allegato a questo articolo risulta che in data 17 marzo 2022 la ROMA Servizi, già SDL Centrostudi, chiede quindi ad un altro Tribunale, quello di Roma di avere l’omologa al ricorso ex art. 182 bis L. Fall. per la ristrutturazione del debito finalizzato alla liquidazione della società. Pagano i debiti e chiudono.

Ci riprovano, quindi!

Prima di riportare le motivazioni che hanno portato Il Collegio alla decisione finale, che, come avete visto sopra, è stata quella di respingere la richiesta di omologa; il Presidente e i Giudici richiamano le regole previste secondo normativa a cui attenersi per poter accedere alla procedura che io qui non riporterò per non appesantire l’articolo.

Per i tecnici, il Decreto è scaricabile. L’unica su cui mi voglio soffermare è la seguente che cito testualmente:

la presenza della relazione di un professionista munito dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lett. d), L. Fall. che attesti la fattibilità dell’accordo con particolare riferimento alla possibilità di pagare regolarmente (ossia per intero ed alle scadenze) i creditori estranei ma, preliminarmente, la stessa veridicità dei dati contabili, trattandosi di un presupposto indefettibile del giudizio di fattibilità;

In sostanza, per chi non è addetto ai lavori il professionista “esperto” che accompagni il ricorso con una “asseverazione” dichiarando autorevolezza e attendibilità dei dati raccolti che vanno a formare la richiesta presentata in Tribunale.

Ahia, sappiamo che non hanno mai brillato nel campo delle asseverazioni e degli esperti, e infatti …

Tribunale di Roma, respinge il ricorso per omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ROMA Servizi S.R.L., già SDL Centrostudi

Il Tribunale di Roma ha il compito di svolgere la valutazione di congruità e logicità della relazione attestativa, secondo i principi delle regole che sono state riportate nel Decreto.

E sul punto scrive, testuale:

Nel caso di specie le considerazioni contenute nell’attestazione appaiono, all’esito delle verifiche svolte, illogiche e incoerenti.

Invero, l’art. 182 bis L. Fall. impone precisi obblighi in capo al professionista designato, il quale deve redigere una redazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge.

Il Tribunale, chiamato a delibare sulla ammissibilità della domanda, pertanto, non deve limitarsi a verificare la presenza della documentazione richiesta e la sua regolarità, ma deve accertare l’idoneità della relazione attestativa allo scopo di certificazione e illustrazione a cui deve attendere, ciò nell’ambito del potere di controllo di legittimità sostanziale in capo al Tribunale. Se infatti l’organo giurisdizionale non ha un potere di accertamento nel merito delle ragioni e delle motivazioni che abbiano indotto il professionista a concludere per la veridicità dei dati aziendali e per la fattibilità del piano, tali elementi debbono tuttavia emergere dall’attestazione del professionista, che, ove chiara e completa, consente al Tribunale la valutazione circa la sua idoneità ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria.

In assenza di coerenza e completezza della relazione dell’esperto, pertanto, (adeguatamente motivata e con l’indicazione dei metodi e criteri seguiti) la domanda non può che ritenersi inammissibile. Nel caso di specie la relazione attestativa non ha soddisfatto i requisiti normativi richiesti non contenendo puntuali indicazioni sulla veridicità dei dati aziendali esaminati e sulla effettività ed esigibilità dei crediti (anche sotto il profilo della solvibilità dei creditori).

Ed invero, i professionisti incaricati, pur avendo attestato:

“- la veridicità dei dati aziendali; – l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, idoneo pertanto ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei termini di cui alle lettere A e B dell’art. 182 bis della legge fallimentare”,

hanno argomentato in maniera lacunosa, contraddittoria ed incoerente.

Secondo la prospettazione della ricorrente l’accordo si basa oltre che sul recupero dei crediti commerciali anche sulla possibilità di concludere positivamente la conciliazione giudiziale di tipo tributario, per l’importo di euro 250.000.

Con riferimento all’attivo realizzabile per la soddisfazione dei creditori gli attestatori si sono limitati a dedurre che:

“La corposa e consistente attività di recupero, giudiziale non consente di poter elaborare valori certi, trattandosi di crediti in corso di recupero”

ed hanno poi precisato che

“le stime contabili elaborate dalla società e la relativa informativa, ai fini di una possibile valutazione del rischio di errore e/o incertezza nella valutazione operata, sono attendibili, poiché congrue, ragionevoli, sufficienti e appropriate, derivanti da fonte competente, obiettiva e munita della specifica conoscenza, qual è il legale incaricato per il recupero giudiziale, ovverosia soggetto tecnicamente competente, in quanto professionalmente deputato a svolgere tale attività”.

I professionisti incaricati hanno dunque formato il loro convincimento non su una propria valutazione coerente sulla fattibilità del piano, bensì sulla base di valutazioni neppure esplicitate. Peraltro, nessuna valutazione risulta espressa in merito alla esigibilità dei crediti vantati e sui tempi per la loro realizzazione. I professionisti si sono infatti limitati ad indicare quale sarebbe l’attivo realizzabile, quantificato in euro 1.796.672,48, di cui una parte pari ad euro 1.349.592,41, riferito ai crediti in contenzioso, una parte quantificato in euro 164.948,56, di crediti oggetto di accordi per i quali sarebbe stato concesso un termine dilatorio, ed altra parte pari ad euro 282.131,51, pari al valore maturato quale quota parte (25%) dell’importo riconosciuto ai clienti per la pretesa fatta valere nei confronti di istituti di credito, a seguito dell’attività svolta dalla proponente.

Tali indicazioni oltre a rappresentare un dato imprecisato di posizioni creditorie nei confronti di soggetti che non risultano elencati, di modo che la dichiarazione circa la effettuata attività professionale si sottrae a qualsiasi possibile riscontro successivo, non appaiono sufficienti a ritenere valide le ragioni e le motivazioni che hanno indotto i professionisti a concludere per la veridicità dei dati aziendali e per la fattibilità del Piano.

Infatti, oltre ad un generico riferimento al calcolo di probabilità

“il fondo rischi apposto (€ 7.377.219,71), rappresentativo del 80,42% circa del valore nominale complessivo, per la sua obiettiva consistenza in termini monetari ed alla luce della competente fonte di stima, deve ritenersi assolutamente congruo e ragionevole” manca nell’attestazione il minimo riferimento in merito alla solvibilità dei debitori, ovvero circa la acclarata volontà degli stessi di adempiere, non essendo sufficiente a tale fine la conclusione cui sono giunti i professionisti in merito alla possibilità di realizzare l’attivo che “deve ritenersi assolutamente congruo e ragionevole”

Le omissioni riscontrate impediscono di riscontrare, non solo l’esito dei contenziosi in essere, ma soprattutto l’effettività e solvibilità dei crediti, che rappresentano parte rilevante dell’ attivo realizzabile.

Del tutto carente è pertanto l’attestazione sotto il profilo del soddisfacimento integrale dei creditori estranei mancando un giudizio di ragionevolezza dei ricavi attesi nei tempi previsti dalla norma.

Altra rilevante criticità si riscontra in merito al fondo rischi per l’esistenza di contenzioso sia civile che tributario.

Con specifico riferimento al contenzioso tributario, la proponente a fronte di un contenzioso di oltre 2 milioni di euro derivante dall’avviso di accertamento numero T9H03A201190/2019, relativo all’anno d’imposta 2014, ha ritenuto di iscrivere un apposito fondo rischi (denominato “F.do tass. imp. per contenz. in corso”) pari all’importo che stima dover corrispondere pari ad euro 250.000.

Tale conclusione è priva di motivazione.

I professionisti non solo non hanno fornito alcuna valutazione circa il presumibile esito del contenzioso tributario ma non hanno neppure paventato che tipo di accordo sarebbe in corso con l’Agenzia delle Entrate.

Del pari con riferimento al contenzioso civile, oltre ad un generico riferimento alla stima di un’alea ridotta di soccombenza non hanno effettuato alcuna valutazione.

Per quanto sopra detto le valutazioni ed i giudizi resi dagli esperti appaiono conclusivamente non fondati su parametri logico-giuridici adeguati e tali da superare il vaglio di completezza, coerenza e logicità dell’attestazione, con particolare riferimento non solo alla posizione dei creditori estranei ma dell’intera tenuta dell’accordo.

L’accordo, pertanto non può essere omologato.

In sostanza il Tribunale di Roma ritiene che le considerazioni contenute nell’attestazione appaiono, all’esito delle verifiche svolte, illogiche e incoerenti. ma soprattutto ritiene che

“… i professionisti incaricati, hanno argomentato in maniera lacunosa, contraddittoria ed incoerente.”

c’è da dire che ROMA Servizi, già SDL Centrostudi, resta coerente con il proprio stile redazionale di qualsiasi documento, sia essa la perizia contro la banca … per continuare con la relazione attestativa prevista per legge per omologa del piano ristrutturazione dei debiti, lo stile “ad minchiam” è quel che li contraddistingue, un marchio di fabbrica.

Mi, voglio poi soffermare sui 2 milioni di euro che risalgono all’anno del 2014, anno in cui la SDL Centrostudi, fondata da Serafino Di Loreto e Stefano Pigolotti era SPA soggetta a direzione e coordinamento di BLUKIVOS SRL – controllata dalle società di Di Loreto e Pigolotti.

Anno in cui i ricavi delle vendite ammontano ad un fatturato di circa 45.000.000 e solo per decenza sorvolo sui dividendi, gli stipendi degli amministratori e via via …

… e con questo vi è nell’odierna ROMA Servizi, già SDL Centrostudi, chi vorrebbe farci credere che un contenzioso tributario, derivante da un avviso di accertamento di oltre 2 milioni di euro, loro quelli bravi, gli esperti, sono certi anzi lo asseverano nel Piano di richiesta di Ristrutturazione dei debiti presentato in Tribunale di Roma di risolverlo con una piccola mancia allo Stato di 250 mila euro …

mah! Intanto il Tribunale di Roma non gli ha creduto, ora sarà la volta dei “Giudici pro Agenzia delle Entrate” dopo i “Giudici Filobancari” per citare il fondatore di SDL

Butto li una goliardica proposta: io chiamerei direttamente il Ministro delle Finanze, Giorgetti e chiederei direttamente a lui di portarvi un po’ di soldi, mi sembra più giusto che sia lo Stato stesso a pagare voi della ex SDL … ci sta!


[1] Abbreviazione di Legge Fallimentare


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Tribunale di Roma | Decreto ROMA Servizi già SDL Centrostudi

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SDL Centrostudi | Bilancio anno 2014 | direzione di Blukivos SRL

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8 Commenti

  1. MARIA

    Avevo seguito alcuni meeting anni fa ma non ho mai iniziato a collaborare perche’ qualcosa non mi convinceva

    Rispondi
    • Deborah Betti

      Ottimo intuito Maria

      Rispondi
  2. cristina

    Buonasera, mi trovo in questi giorni a dover decidere se continuare a portare avanti la pratica contro la BNL, propostami nell’anno 2013 da SDL , o rinunciare alla procedura (come il mio avvocato, nominato da SDL stessa mi propone). Temo che rinunciare alla causa ora non mi permetta di beneficiare della copertura assicurativa che a suo tempo firmai proprio per evitare di avere spese nella causa, in caso di perdita da parte di SDL contro la banca. Non mi fido per niente della proposta fattami dall’avvocato, che é stato sempre latitante, non si faceva sentire dal 2021, e mi contatta ora, a soli dieci giorni dall’udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w, per dirmi che secondo lui ormai la causa é persa, e la soluzione per noi migliore sarebbe quella di rinunciare del tutto, con tutte e spese giudiziarie a nostro carico, però, compresa la sua parcella, che in dieci anni non é mai stata esplicitata. Le chiedo un consiglio urgente…devo andare avanti nella causa e restare sempre aggrappata all’idea che l’assicurazione stipulata a suo tempo copra un’eventuale perdita da parte nostra della causa? GRAZIE se potrà aiutarmi…

    Rispondi
    • Deborah Betti

      Ciao Cristina,
      un avvocato che a pochi giorni dall’udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w lascia un assistito con questo problema è passibile di una causa per responsabilità professionale in quanto tale comportamento è connotato da negligenza, imperizia e malafede, quindi dovrebbe rispondere con la sua assicurazione personale.
      La banca potrebbe chiedervi delle somme anche per uscire dalla causa che andrebbero ad unirsi a quelle chieste indebitamente dal vostro avvocato, quindi per rispondere a questa domanda, dobbiamo capire a quanto ammonta la condanna imposta dal giudice in caso di perdita della causa, probabilmente l’avvocato SDL non è capace di di fare nemmeno il calcolo di matematica.
      Puoi inviare i documenti e possiamo vedere quale è la via migliore per te.

      Rispondi
  3. Alessandro Siotto

    Gent.ma Deborah
    Mi chiamo Alessandro e nel 2018 collaborai con la sdl.
    tra i miei clienti ci fu mia madre che pagò una perizia per una posizione finanziaria con Compass di 2000€ il tutto dimostrabile con le ricevute.
    dicendo che i tempi di realizzo per ricevere il rimborso erano stimati all’epoca circa 10 mesi / un anno.
    ormai a distanza di 5 anni e dopo numerose chiamate non siamo riusciti ad avere notizie credibili in merito.
    rinviano sempre dicendo che fanno un avviso urgente e puntualmente non succede nulla.
    Avremmo qualche possibilità di avere indietro almeno la somma investita?

    Rispondi
    • Deborah Betti

      Gentile Alessandro,
      la storia è sempre quella, nel tempo non hanno mai risposto alle richieste e non lo fanno nemmeno ora
      Se hai bisogno di assistenza per capire la tua posizione manda un mail.
      Ciao

      Rispondi
  4. novella

    buongiorno, io sono assistita da SDL in una causa contro una banca, causa seguita dai medesimi, persa in primo grado e secondo. A seguire dovevamo andare in cassazione. Non ci siamo mai arrivati in quanto sono scaduti i tempi, visto che SDL non mi ha mai risposto in merito. Successivamente ho cercato di avviare pratica di sinistro per recuperare “qualcosa” visto che avevo stipulato il contratto GOLD che garantiva, in caso di perdita della causa, un rientro di una parte delle spese sostenute. Ad oggi scopro che SDL è in concordato.

    Rispondi
    • Deborah Betti

      Ciao Novella,
      si SDL Centrostudi ora è ROMA Servizi srl in Liquidazione ed è in concordato ma l’assicurazione del contratto se ne hai diritto è attiva
      Fai sapere se necessiti di altre info. Ciao

      Rispondi

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