La sezione fallimentare del Tribunale Ordinario di Brescia dichiara improcedibile la domanda di concordato presentata dalla SDL Centrostudi.
Un nuovo capitolo relativo allo stato della società che un anno fa circa aveva presentato richiesta di concordato preventivo in bianco.
Se voi partire dall’inizio puoi leggere il primo capitolo di questa storia Brescia. Tribunale fallimentare SDL Centrostudi chiede concordato
P.Q.M.
Dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo prenotativo ai sensi dell’art 161 6° comma L.F..
Dichiara improcedibile l’istanza di fallimento proposta da Cerved Group S.P.A..
Dispone la restituzione alla società SDL Centrostudi S.R.L dell’assegno circolare n. 5403341872.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della procedura prefallimentare.
Così deciso in Brescia il 16.12.2020
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Simonetta Bruno
In questo articolo troverai:
- ROMA Servizi è il nuovo nome della SDL Centrostudi
La SDL Centrostudi è fallita?
Ve li ricordate? Alteri, superbi, gli uomini e gli avvocati della SDL, circolavano tra noi, gente comune, smisuratamente detentori dell’unico e reale sapere sul diritto bancario, traboccanti di consigli su come gestire l’azienda perché solo loro “Dei” tra noi umili stolti avevamo bisogno della loro tutela e del sapere.
Robert Hughes diceva “… . La presunzione è il premio di consolazione dei mediocri.” e la maschera è caduta.
La presunzione dei mediocri al cospetto della sezione fallimentare del Tribunale di Brescia e non importa se poi le cose magari non sono come sembrano, importa solo quel chiacchiericcio generale sbraitato dell’opinione pubblica (di tutti gli ex clienti che si sono sentiti truffati) che senza approfondire dirà: “SDL Centrostudi è fallita!”
Ci saranno poi quelli come me che spiegheranno: “no, aveva chiesto il concordato ma è stato dichiarato improcedibile … bla … bla …” ma la mia resterà sono una voce sovrastata dalla rabbia dei più che si è fatta un’altra idea.
N. R.G. 519/2019
N. R.G. 171/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE
in composizione collegiale, nelle persone di:
- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente rel.
- dott. Gianluigi Canali – Giudice
- dott. Stefano Franchioni – Giudice
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
nel procedimento preconcordatario n. 519/2019, al quale è riunito il procedimento prefallimentare n. 171/2020,
sciogliendo la riserva assunta all’udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w del 16.12.2020,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
La società SDL Centrostudi S.R.L. ha depositato, in data 02.10.2019, ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art 161 6° comma L.F..
Il Tribunale ha assegnato alla ricorrente termini, prorogati sino al 24.08.2020, per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione.
Con decreto in data 03.09.2020 la società SDL Centrostudi S.R.L è stata convocata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 162 2° comma L.F. per l’udienza del 21.10.2020, successivamente differita al giorno 16.12.2020.
Con dichiarazione depositata in data 16.10.2020 la predetta società ha rinunciato alla procedura concordataria. Stante la rinuncia ed il correlato mancato deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione, la domanda di concordato preventivo ex art 161 6° comma L.F. rubricata al n. 519/2019 deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell’art 162 2° comma L.F..
Relativamente all’istanza di fallimento proposta in data 18.05.2020 dalla società Cerved Group S.P.A. – rubricata al n. 171/2020 e riunita alla presente procedura preconcordataria – alla quale la difesa della Cerved Group S.P.A. si è riportata all’udienza del 16.12.2020, si rileva che l’istanza è stata depositata in data 18.05.2020, con conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 convertito con legge 05.06.2020 n. 40.
Né è invocabile – come effettuato dalla difesa della Cerved Group S.P.A. – il disposto dell’art. 10 comma 2 di cui alla predetta legge di conversione, che sancisce l’inapplicabilità dell’art. 10 comma 1 predetto, alle istanze di fallimento formulate ai sensi dell’art. 162 L.F. 2° comma. Infatti, nella specie l’istanza rubricata al n. 171/2020 è stata depositata nel periodo cui all’art. 10 1° comma legge predetta – 09.03.2020/30.06.2020 -, mentre la procedura ai sensi dell’art. 162 L.F. 2° comma è stata avviata in epoca successiva al decorso del periodo di cui all’art. 10 comma 1° L.F., con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 10 L.F. 2° comma.
Infine, la Cerved Group S.P.A. non ha depositato autonoma istanza di fallimento che comunque andrebbe riunita alla nuova procedura concordataria n. 23/2020 introdotta in data 16.10.2020.
Stante l’improcedibilità dell’istanza di fallimento proposta da Cerved Group S.P.A., va disposta la restituzione alla società SDL Centrostudi S.R.L dell’assegno circolare n. 5403341872 depositato dalla società all’udienza del 16.12.2020, con integrale compensazione tra le parti delle spese della procedura, stante la particolarità del caso;
Conclusioni
Domanda di concordato improcedibile, richiesta di fallimento della SDL Centrostudi da parte della CERVED Group SPA respinta.
Chi pensa che siano azioni pianificate a tavolino dalle menti geniali della SDL, chi invece pensa che abbia i giorni contati … mah, vedremo gli sviluppi, intanto torna ad essere un rotolo di carta dove c’è ancora storia da scrivere.
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