Tribunale di Belluno, altra condanna per la compagnia di assicurazioni ITAS Mutua collegata al Contratto GOLD della SDL Centrostudi.
Tra i tanti, cito un passaggio per me significativo, delle motivazioni scritte dal Giudice in contestazione alle eccezioni sollevate da ITAS Mutua correlate all’interpretazione degli articoli del Contratto Assicuratico stipulato tra SDL Centrostudi – contraente di polizza e ITAS Mutua – società assicuratrice del pacchetto “Tutela Legale Totale”.
Scrive il Giudice dott. Paolo Velo:
«…la compagnia assicuratrice, che ha stipulato il contratto di assicurazione con SDL, dovrà rivolgersi a tale società (che non è stata neppure chiamata in causa), ove intenda far valere eventuali inadempimenti contrattuali o difetti di diligenza nella commissione delle perizie e nello svolgimento dei giudizi.
Per quanto possa occorrere, è opportuno comunque ricordare che il cliente/beneficiario della polizza è rimasto del tutto estraneo alla stipula del contratto assicurativo, con la conseguenza che esso, nel dubbio, si interpreta a suo favore, a norma dell’art. 1370 cc. …»
In questo articolo troverai:
- ROMA Servizi è il nuovo nome della SDL Centrostudi
Doveroso un riassunto degli articoli precenti che vedono vittoriosi e risarciti al 100% tutti quei cittadini coraggiosi e determinati beneficiari della polizza denominata “Tutela Legale Totale” inserita tra le clausole contrattuali del Contratto GOLD-SDL Centrostudi assicurata dalla compagnia ITAS Mutua che avrebbe dovuto garantire risarcimento danni nei casi di soccombenza in giudizio nelle cause contro le banche azionate dagli avvocati della SDL.
I Tribunali italiani condannano ITAS Mutua, citiamo:
- accoglimento totale a Milano per il Giudice la Dott. Elisabetta Dopudi Sentenza n. 8356/2019 pubbl. il 05/09/2019;
- accoglimento totale a Brescia per il Giudice Dott Luciano Ambrosoli Ordinanza RG 3020/2018 pubbl. il 28/04/2020;
- accoglimento totale a Monza per il Giudice Dott. Carlo Albanese Sentenza n. 1609/2020 pubbl. il 30/11/2020;
- accoglimento totale a La Spezia per Il Giudice la Dott. Tiziana Lottini Sentenza n. 340/2021 pubbl. il 07/06/2021;
- accoglimento totale a Bergamo per il Giudice Dott. Cesare Massetti, Sentenza n. 2009/2021 pubbl. il 08/11/2021;
- accoglimento totale a Monza per il Giudice Dott Alessandro Rossato Ordinanza RG n. 4302/2021 pubbl. il 19/05/2022;
e ancora - accoglimento totale a Belluno per il Giudice Dott. Paolo Velo – Sentenza n. 183/2022 pubbl. il 24/05/2022 …
to be continued
La causa: le parti e le richieste
OGGETTO della causa:
Assicurazione contro i danni
Parte attrice
Il Sig Uno Deitanti contro ITAS Mutua.
RICHIESTE di parte attrice
Il sig. Uno Deitanti chiede di accertare l’inadempimento contrattuale della convenuta ITAS Mutua in relazione alla polizza collettiva stipulata con la società SDL Centrostudi n. 91/M10282700 e avente ad oggetto, la copertura dei danni sofferti per spese affrontate in connessione con la pretesa fatta valere nel giudizio sul Tribunale di Belluno – RG n. 620/2015, in relazione al caso assicurativo descritto negli atti del presente giudizio; chiede la condanna di ITAS Mutua al versamento a proprio favore di € 8.992,80, oltre interessi, ovvero diversa somma ritenuta congrua e dovuta all’esito dell’espletata istruttoria e rifusione delle spese e competenze di giudizio, nonché quelle relative alla mediazione giusta fattura allegata in atti.
Parte convenuta
ITAS Mutua, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore.
RICHIESTE di parte convenuta
ITAS Mutua chiede, in via preliminare, il rigetto delle domande avversarie per intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa invocata, per i motivi indicati;
chiede, in via principale, di rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
La storia di “Uno Deitanti” contro ITAS Mutua-SDL-Contratto GOLD. Quanti come lui?
Con atto di citazione notificato alla compagnia di assicurazione datato il 19.10.2020 il sig. “Uno Deitanti” citava in giudizio ITAS Mutua deducendo quanto segue:
- nel 2014 egli entrava in contatto con la società SDL Centrostudi spa con sede in Mazzano provincia di Brescia, dichiaratasi specializzata nell’analisi delle condizioni dei rapporti bancari finanziari, al fine di valutare se le condizioni applicate dagli istituti di credito ai clienti presentassero anomalie contestabili, tra i quali gli interessi usurari;
- egli sottoponeva alla società SDL la documentazione attestante le condizioni contrattuali allo stesso praticate dalla sua banca per la concessione del mutuo ipotecario contratto in data 28.08.2006;
- SDL Centrostudi assicurava al sig. “Uno Deitanti” che detto rapporto contrattuale risultava produttivo di interessi oltre il tasso soglia, nello specifico rilasciava al cliente un parere pro- veritate nel quale si legge “Si conferma che alla data della sottoscrizione del contratto in oggetto il tasso di interesse concordato era usurario” e che per l’effetto di tale accertamento predetto mutuo doveva considerarsi a titolo gratuito ex art 1815 c.c. “come da evoluzione della più recente ed efficace giurisprudenza”.
Alla luce di questo accertamento, la società SDL proponeva al cliente di agire in giudizio per ottenere tutela, attraverso uno studio legale di riferimento della stessa SDL Centrostudi e con questa convenzionato, che faceva capo agli avvocati Sambugaro e Poncini, evidenziando altresì esplicitamente l’esistenza di una polizza assicurativa collettiva stipulata con ITAS Mutua- n. 91/M10282700 – denominata “Tutela Legale” e appositamente stipulata per coprire le spese connesse alle ipotesi di azioni giudiziarie radicate nei confronti di istituti bancari sulla scorta della valutazione preliminare effettuata da SDL, ove predette azioni legali stesse risultassero soccombenti e vi fosse un pregiudizio di spesa in capo al cliente.
L’attore pertanto – indotto dalla SDL Centrostudi – accettava di proporre l’azione giudiziale contro la sua banca, forte del presupposto dell’esistenza di siffatta copertura assicurativa, le cui clausole generali prevedevano, all’art 11, come oggetto del contratto, il rimborso a favore del cliente di tutte le spese legali inerenti alla controversia giudiziale, e nello specifico:
- le spese sostenute dall’assicurato per l’acquisto della perizia redatta dal professionista su incarico di SDL;
- le spese relative al CTP anticipate dall’assicurato;
- le spese di CTU determinate dal magistrato;
- le spese legali di controparte;
- le spese legali di parte;
- le eventuali altre spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato.
All’art 12 lett b) delle medesime condizioni generali si definiva il caso assicurativo che coincideva con l’ipotesi in cui “l’assicurato accerti con l’aver commissionato a SDL una perizia, che la controparte (banca, finanziaria ecc), abbia applicato/praticato usura e/o anatocismo (o altri vizi finanziari) su determinati rapporti ( c/c – mutui – leasing – derivati ecc) chiusi o in essere con la controparte di cui sopra per cui decida di agire stragiudizialmente e/o giudizialmente per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie”
“Il legale sarà incaricato dall’assicurato su indicazione di SDL”.
Al successivo art. 13 delle condizioni generali si precisa che “l’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU nominato dal giudice abbia a cassare le perizie fatte redigere da SDL” , ma con appendice contrattuale alla polizza, le parti convenivano che “l’insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per qui casi in nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all’accesso peritale”.
L’attore, pertanto, tramite SDL, dava incarico di redigere il relativo elaborato peritale, poi effettivamente realizzato dal dott. Alessandro Cotturri e dall’avv. Massimo Meloni, i quali confermavano la fondatezza del parere pro-veritate riferito da SDL e pertanto la fondatezza delle doglianze dell’attore.
Pertanto, in ragione di queste risultanze oggettive, il sig. “Uno Deitanti” attraverso l’ausilio degli avvocati convenzionati ed indicati dalla SDL, dava inizio all’azione giudiziale depositando l’atto di citazione in data 29.04.2015 avanti al Tribunale di Belluno R.G. n. 620/2015 nei confronti della banca volto a far riconoscere il carattere usurario del rapporto e disporre le consequenziali restituzioni.Il Giudice, senza neppur dare ingresso alla CTU, respingeva la domanda, con Sentenza n. 466/2017, ritenendo di non condividere la prospettazione attorea e ritenendo comunque non sufficientemente provata la domanda, condannando sig. “Uno Deitanti” alla rifusione delle spese legali, nei confronti della banca.
Mah guarda che caso! Sembrerebbe la storia uguale a centinaia di altri clienti della ex SDL Centrostudi ora ROMA Servizi srl in Liquidazione.
Comunque veniamo al dunque.
Il sig. “Uno Deitanti” in adempimento alle disposizioni del Giudice e da quanto previsto dal contratto anticipava il pagamento delle spese dovute certo della copertura assicurativa inserita nel suo contratto.
Ecco che a questo punto il sig. “Uno Deitanti”, faceva attivare la garanzia legale ITAS Mutua, che invece di coprire le spese sostenute, come gli era stato assicurato, riceveva dalla compagnia di assicurazione il declino al risarcimento del sinistro, entrando nel merito della questione, il sinistro veniva archiviato in quanto – a suo avviso – le domande attoree azionate in quel giudizio sarebbero risultate poco supportate sotto il profilo probatorio, sicché il Giudice non aveva nemmeno disposto la CTU. (…)
Ha quindi introdotto il presente giudizio, formulando le conclusioni come sopra riportate.
Le eccezioni di ITAS Mutua
ITAS Mutua si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di parte attrice sotto vari profili.
- In primo luogo ITAS ha eccepito la prescrizione della garanzia assicurativa poichè, a suo dire, il sinistro avrebbe dovuto essere denunciato nel momento in cui il Giudice ha negato l’accesso alla indagine peritale (CTU).
- In secondo luogo ITAS, dopo aver indicato i presupposti di ordine soggettivo e oggettivo di operatività della polizza di tutela legale n. 91/M10282700 e l’oggetto della polizza di tutela legale (cioè il rischio di soccombenza) ritiene che, essendo tale polizza un contratto aleatorio, debbano ricorrere eventi imprevedibili che le parti contraenti non possono controllare.
A detta di ITAS questa imprevedibilità nella fattispecie non sussisterebbe ed anzi il rischio (l’alea) del giudizio sarebbe stato del tutto assente in quanto la soccombenza dell’attore nel giudizio instaurato contro la banca era un evento certo e prevedibile a causa dell’inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia redatta da SDL e degli errori di impostazione della causa stessa.
Secondo la prospettazione di ITAS dunque l’inadeguatezza della perizia (che si ricava da alcuni passaggi della sentenza che ha visto l’attore soccombere) esclude l’imprevedibilità e quindi il rischio dell’evento (cioè la soccombenza) che nel caso di specie non si presentava come eventuale ma certo.
Tanto più se si considera la natura “certificata” della perizia stessa, come indicata nel contratto, che costituiva uno specifico impegno contrattualmente assunto dalla SDL nei confronti dei propri clienti.
Secondo ITAS dunque, mancando l’alea (il rischio di causa) proprio perchè la soccombenza era certa, veniva a mancare il presupposto di operatività della polizza oggetto di causa e dunque l’indennizzabilità del sinistro.
- In terzo luogo ITAS ha eccepito che la garanzia assicurativa sarebbe in ogni caso decaduta in per colpa grave di SDL che non si è comportata secondo le regole della correttezza e secondo buona fede.
Sulla base di ciò quindi ITAS ritiene che le domande risarcitorie andrebbero rivolte esclusivamente ad SDL “stante il grave inadempimento della stessa rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto “Gold”, prima tra tutte la consegna di una perizia assolutamente inidonea a supportare le argomentazioni ivi contenute in un giudizio contro l’istituto di credito”
- Infine ITAS ha contestato l’importo richiesto da parte attrice che non avrebbe fornito dimostrazione dei pagamenti effettuati, in particolare per la perizia, per le spese di soccombenza corrisposte alla banca e per quelle di domiciliazione.
Il Giudice ordinava quindi a ITAS la produzione in giudizio dell’originale della polizza, perché la copia allegata dall’attore presentava cancellazioni nella parte relativa alla regolazione del premio, ritenendo invece che fosse necessario leggere anche la parte oscurata e contestualmente il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Tribunale di Belluno condanna ITAS Mutua. Le decisioni del Giudice
La domanda di parte attrice “Uno Deitanti” è fondata e deve essere accolta.
Non è fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalla compagnia assicuratrice ITAS Mutua. Come osservato dalla difesa di parte attrice, la compagnia, ai sensi dell’art. 11 della polizza ha assunto a proprio carico il “rischio di soccombenza dichiarata con sentenza”.
Non appare pertanto concepibile un termine di prescrizione che decorra anteriormente al verificarsi del rischio oggetto del contratto assicurativo, che può manifestarsi solo con il provvedimento decisorio del giudizio, perché anteriormente alla concretizzazione del rischio non esiste un diritto che possa essere fatto valere.
L’art. 13 del contratto di polizza tra SDL e ITAS (Art. 13 • INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO) , la cui formulazione lascia perplessi perché è fondata su presupposti giuridici palesemente errati, non può peraltro essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione decorra dalla CTU svolta in causa (o dal momento del rigetto della richiesta di ammissione della stessa con ordinanza), oltre che per essere tale interpretazione inconciliabile con l’evento assicurato (la soccombenza), anche per i seguenti motivi:
- il CTU, nell’ambito di un giudizio, non ha il potere di “cassare” alcunché, (l’errore giuridico della formulazione contrattuale è evidente e certo non può giovare alla Compagnia); il CTU offre strumenti di valutazione al giudice, che può sempre motivatamente discostarsi dalle opinioni del Consulente, chiedere integrazioni, disporre una nuova Consulenza d’ufficio; dunque non vi è possibilità di “cassazione” alcuna della perizia di parte prima della sentenza (o dell’ordinanza decisoria, nelle procedure che si concludono con tale provvedimento);
- il giudice può disporre la CTU in qualsiasi momento, anche dopo precisate le conclusioni mediante la remissione della causa in istruttoria; la circostanza che sia stata pronunciata un’ordinanza che non ammette la CTU non è un fatto processualmente definitivo e non consente di desumere (o presumere) che le tesi di una parte siano state “cassate” in favore dell’altra.
La Compagnia assicuratrice non può lamentare che la perizia in base alla quale la causa è stata instaurata sia inidonea.
Il signor “Uno Deitanti” non aveva alcun potere di scelta, dovendo contrattualmente avvalersi del legale indicato da SDL.
Si veda in proposito l’art. 12 del contratto di polizza ITAS Mutua – SDL:
“Il legale che dovrà seguire la vertenza sarà incaricato dall’assicurato su indicazione di SDL (cioè il cliente è tenuto ad incaricare con procura un professionista tra quelli che collaborano con SDL e che SDL nominerà/indicherà per la gestione delle pratiche di perizia contrattualizzate). … Qualora il cliente volesse incaricare un legale e/o legali non facenti parte dello staff dei legali selezionati ed indicati da SDL, (sia che ciò avvenga all’inizio dell’incarico sia in corso di vertenza: stragiudiziale, mediativa, giudiziale), ogni copertura assicurativa inerente il presente contratto decadrà rendendo di fatto nulle tutte le presenti coperture”.
Non è contestato che il signor “Uno Deitanti” abbia incaricato il legale indicato da SDL.
Non è chiaro, dunque, cos’altro possa essere a lui richiesto, considerato che non aveva alcuna possibile scelta nel conferimento dell’incarico professionale e che spetta al difensore, perché tale è il suo compito professionale ineludibile, valutare l’adeguatezza dei mezzi di prova e l’idoneità o meno di una perizia di parte ai fini della produzione in giudizio.
La lettura da parte della compagnia assicurativa ITAS Mutua dell’articolo 13 della polizza è fuorviante.
Per la parte che qui interessa (primo comma) la pattuizione recita:
“L’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL”.
A prescindere dagli errati presupposti giuridici su cui è redatta tale formulazione, dei quali si è già parlato in precedenza, è scritto espressamente che la perizia è fatta redigere da SDL.
Anche sulla redazione della perizia il cliente (nella fattispecie, il signor “Uno Deitanti” ) non ha alcuna scelta.
La formula “redatta e certificata” è del tutto generica e non corrisponde ad alcuna particolare forma riconoscibile di redazione della perizia, donde non si comprende in cosa potrebbe consistere la “certificazione”, che peraltro poteva essere richiesta unicamente da SDL e, parimenti, unicamente valutata dal legale indicato dalla stessa SDL, al quale il cliente era tenuto a conferire l’incarico.
Il cliente SDL, il signor “Uno Deitanti”, a tenore di polizza, non ha alcun potere di interloquire sulle modalità di redazione della perizia econometrica (fatta redigere necessariamente da SDL) o sulle modalità di conduzione dell’azione giudiziaria (svolta da un legale necessariamente indicato da SDL con quest’ultima convenzionato).
Dunque, la compagnia assicuratrice, che ha stipulato il contratto di assicurazione con SDL, dovrà rivolgersi a tale società (che non è stata neppure chiamata in causa), ove intenda far valere eventuali inadempimenti contrattuali o difetti di diligenza nella commissione delle perizie e nello svolgimento dei giudizi.
Per quanto possa occorrere, è opportuno comunque ricordare che il cliente/beneficiario della polizza è rimasto del tutto estraneo alla stipula del contratto assicurativo, con la conseguenza che esso, nel dubbio, si interpreta a suo favore, a norma dell’art. 1370 cc.
Parte attrice ha adeguatamente provato gli esborsi sostenuti, dei quali ha chiesto il rimborso a termini di polizza. Gli interessi sulla somma dovuta decorrono dalla messa in mora avvenuta con PEC del legale del 19.12.2019.
Parte convenuta deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese di lite, ivi compresa la fase di mediazione, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell’effettivo valore della stessa e dell’attività processuale svolta in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 980/2020, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- condanna ITAS Mutua Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad “Uno Deitanti” la somma di euro 8.992,80, oltre interessi dal 19.12.2019 al saldo effettivo;
- condanna ITAS Mutua Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore di “Uno Deitanti”, liquidate in complessivi euro 5.235,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CPA ed IVA, come per legge.
Belluno, 22/02/2022
Il Giudice – Dott. Paolo Velo
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Tribunale di Belluno | Sentenza n. 183/2022 pubbl. il 24/05/2022
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Tribunale di Brescia | SDL Centrostudi | Decreto Concessione termine al 03.10.2019 | Concordato Preventivo
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