Il Giudice il Dott. Luca Primiceri del Tribunale di Modena condanna la compagnia ITAS Mutua in riferimento alla polizza assicurativa collettiva n. 91/M10282700.
Il contratto è stipulato tra SDL Centrostudi e ITAS Mutua in favore dei clienti che abbiano concluso con SDL il Contratto GOLD.
P.Q.M.
– condanna Itas Mutua a corrispondere a Pierluigi la somma di € 19.941,36=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
– condanna Itas Mutua alla rifusione in favore di Pierluigi delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00=, oltre accessori.
Modena, 6 febbraio 2023
Un nuovo capitolo della storia ITAS Mutua – SDL Centrostudi
Ormai è noto a tutti. Tutte le promesse di SDL Centrostudi, sin dai tempi della sua fondazione da parte di Serafino di Loreto, sul risarcimento certo, sulla certa copertura assicurativa in caso di soccombenza nelle cause civili contro gli istituti bancari si sono rilevate delle enormi ca**ate.
Fino a questo momento non c’è stata nessuna compagnia assicurativa legata alla società SDL che abbia adempiuto spontaneamente al rispetto del contratto tra assicurazione e contraente, con la conseguenza che i casi dei cittadini risarciti direttamente si contano sulle dita di una mano, o forse due.
Gli scadenti commedianti, SDL Centrostudi da un lato le assicurazioni dall’altro, si rimpallano carte traboccanti di scuse idiote nel tentativo di scaricare la colpa oggi su questo e domani su quello, e ogni scusa è buona per deresponsabilizzarsi.
La realtà, è che ci sono in ballo un sacco di soldi che questi soggetti si sono spartiti nel silenzio generale che anche oggi avvolge il “sistema SDL” – ogni tanto penso di vivere in un mondo dove l’istituzione abbia un problema di miopia e che il raggiro a cui ci troviamo di fronte sia frutto di una mia brutta notte insonne, salvo poi svegliarmi e vedere tanta brava gente, lavoratori privati e pubblici, che ci ha rimesso cifre importanti, risparmi magari anche di 10 o 15 anni di lavoro, costretti a battersi da soli per rivendicare il propri diritto al rispetto di un contratto.
E questo è un altro capitolo di questa lunga storia
Fatto e diritto
Pierluigi cita in giudizio ITAS Mutua affinché venga condannata al pagamento dei costi sostenuti nella causa civile contro la banca in forza dell’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa contratta da SDL Centrostudi, alla quale si era rivolto per la redazione di una perizia inerente ad un contatto di mutuo, che prevedeva il rimborso delle spese affrontate per la redazione della perizia di SDL, le spese di CTU, la copertura delle spese legali di controparte e quelle di parte.
Valutato il complesso della documentazione acquisita, il Giudice ritiene che la domanda di Pierluigi sia fondata e meriti accoglimento.
Pierluigi sottoscriveva il 29.06.2014 un contratto con la SDL Centrostudi per la redazione di una perizia in merito ad un contratto di mutuo. Il Contratto GOLD sottoscritto da Pierluigi comprendeva la polizza “Tutela Legale” contratta da SDL con la compagnia ITAS Mutua in forza della quale in caso di soccombenza nell’ambito di una controversia promossa al fine di verificare le condizioni contra legem del mutuo, l’attore ai sensi dell’art. 11 sarebbe stato rimborsato di tutte le spese e i costi sostenuti previsti nel contratto sottoscritto tra le parti.
Il rischio assicurato è quello previsto dall’art. 13 della polizza in cui si specifica che la copertura assicurativa riguarda il caso in cui il CTU nominato nelle more di un giudizio contesti i principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta la perizia, oppure il caso in cui il Giudice non dovesse ammettere la CTU.
Non viene accolta l’eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa ITAS Mutua in relazione alla mancata asseverazione della perizia, redatta e sottoscritta comunque da un dottore commercialista iscritto all’albo professionale, in quanto non è stata prevista una clausola apposita; così come viene respinta la doglianza dell’asserita colpa grave della SDL Centrostudi in quanto è sprovvista di adeguato supporto probatorio, non avendo l’assicuratore, (la ITAS Mutua) su cui incombe l’onere della prova, allegato alcun elemento per sostenere la grave imperizia o negligenza nell’operato dell’assicurato.
Sulla quantificazione il Giudice ritiene di riconoscere solo i costi sostenuti e certificati, nessuna somma quindi viene riconosciuta per gli ulteriori costi sostenuti se non provvisti di idonea prova dell’effettivo pagamento eseguito.
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Tribunale di Modena | Sentenza n. 277/2023 pubbl. il 17/02/2023
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