ITAS Mutua nuova condanna su Brescia

da | Apr 4, 2023 | Assicurazioni, IN EVIDENZA | 0 commenti

Il Giudice la Dott. Carla D’Ambrosio del Tribunale di Brescia ha condannato la compagnia ITAS Mutua in riferimento alla polizza assicurativa collettiva n. 91/M10282700 legata al Contratto GOLD venduto dalla SDL Centrostudi.

P.Q.M.

Visto l’art. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, condanna la resistente ITAS MUTUA al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:

– € 17.726,24 in favore della società XX srl;

– € 15.422,47 in favore di Alan, a titolo di indennizzo assicurativo;

condanna la resistente ITAS MUTUA a rifondere ai ricorrenti … le spese del procedimento che liquida in euro 286,00 per anticipazioni ed euro 4.358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.

Così deciso in Brescia, il giorno 24 marzo 2023. Il giudice Carla D’Ambrosio

In questo articolo troverai

Le richieste di risarcimento degli ex clienti della SDL Centrostudi

Attraverso il ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., i ricorrenti, ex clienti SDL Centrostudi hanno chiesto al Tribunale di Brescia di condannare la compagnia assicurativa ITAS Mutua, al pagamento dell’importo di € 22.338,27 per uno e dell’importo di € 14.422,47 per il secondo a titolo di indennizzo assicurativo.

A sostegno della domanda, i due attori hanno esposto in fatto e in diritto le seguenti argomentazioni qui in elenco:

  • di aver stipulato, con la società SDL Centrostudi Spa, il contratto denominato GOLD “per l’emissione di perizia con parere Pro-Veritate per rilevazione tasso interesse usuraio contrattualizzato relativo alla regolarità dei MUTUI E/O LEASING – CONTRATTO GOLD”;
  • che con l’adesione al suddetto contratto i ricorrenti hanno conferito a SDL l’incarico di analizzare rispettivamente due contratti di mutuo;
  • che all’art. 14 del Contratto GOLD, era statuito che il cliente aderisse in qualità di assicurato alla polizza Tutela Legale Totale stipulata tra ITAS Mutua e SDL (quali contraenti);
  • che tale polizza era a copertura delle spese legali in caso di soccombenza sino ad un massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per assicurato, relative alle controversie giudiziali e stragiudiziali per anatocismo e usura bancaria promosse sulla base delle perizie redatte da SDL Centrostudi per conto del cliente; che per tali spese erano da intendersi tutti i costi sostenuti dal cliente per perizia, azione legale, compensi del proprio avvocato, difesa in giudizio e spese liquidate in favore della controparte in costanza di soccombenza in giudizio, includendo le spese di attività di CTU, il compenso anticipato per il CTP ed eventuali altre spese come il contributo unificato;
  • sempre la medesima pattuizione precisava, alla lettera: a) che il sinistro sarebbe insorto nel caso in cui la perizia venisse dichiarata errata nei conteggi e/o nell’applicazione dei riferimenti normativi utilizzati, alla lettera b) in caso di mancato accesso alla CTU per cui ne consegua una sentenza di condanna; che la perizia unitamente alla polizza non venivano mai consegnate ai ricorrenti;
  • che sulla scorta di tali previsioni contrattuali, i ricorrenti, avvalendosi della difesa degli avvocati espressamente indicati dalla SDL Centrostudi avevano agito in giudizio nei confronti dei rispettivi istituti di credito e che i Tribunali rispettivamente aditi avevano rigettato entrambe le domande di nullità dei contratti di mutuo con la conseguente condanna alle spese di lite e tecniche;
  • che preso atto delle sentenze di rigetto i ricorrenti chiedevano di procedere all’apertura dei sinistri presso ITAS Mutua;
  • che la compagnia ITAS Mutua negava l’indennizzo a favore dei ricorrenti, ritenendo esclusa la copertura assicurativa per colpa grave degli assicurati;
  • che i ricorrenti esperivano il procedimento di mediazione obbligatoria che dava esito negativo in quanto la ITAS Mutua non partecipava neppure al primo incontro;

Insomma, possiamo definirlo un “caso da manuale”, centinaia di cittadini coinvolti nel “caso SDL Centrostudi” – si sono trovati esattamente nella stessa catena di eventi/azioni riportate dal Giudice in questo documento.

ITAS Mutua, la contestazione mosse verso SDL Centrostudi

ITAS Mutua si è costituita in giudizio, eccependo in fatto e diritto, quanto qui di seguito:

  • che il contratto assicurativo ara appartenente a quei contratti nei quali la prestazione e la controprestazione dipendono da un fattore di incertezza;
  • che l’alea del giudizio era del tutto assente in quanto la soccombenza dei ricorrenti era un evento certo e prevedibile;
  • che la polizza non operava per colpa grave da parte della contraente, la società SDL Centrostudi, la quale aveva comportato la decadenza dalla garanzia assicurativa;

andiamo avanti:

  • che ai sensi dell’art. 1900 c.c. l’assicuratore non era obbligato per i sinistri causati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario;
  • che contestava la richiesta economica in quanto a suo dire, i ricorrenti non avevano dimostrato l’effettivo esborso di alcune somme relative ai costi sostenuti

Tutto ciò premesso, la compagnia assicurativa ITAS MUTUA ha chiesto quindi il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto con il favore delle spese.

ITAS Mutua condannata al risarcimento. La decisione del Giudice

La domanda formulata dai due ex clienti SDL Centrostudi è fondata e va accolta.

Gli utenti hanno azionato una pretesa che coincide esattamente con l’oggetto della prestazione assicurativa, come si evince dai contratti dai medesimi prodotti in giudizio.

In particolare, con la stipula del Contratto GOLD, i ricorrenti hanno aderito, in qualità di assicurati, alla Polizza Tutela Legale collettiva n. 91/M10282700 stipulata dalla SDL Centrostudi con la compagnia assicurativa ITAS Mutua. Polizza che ha ad oggetto: “…il rimborso di tutte le spese legali, sino ad un massimo di € 100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza, relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria promosse sulla base delle perizie asseverata redatta da SDL Centrostudi” – art. 14 del Contratto GOLD.

Appare opportuno chiarire che il contratto assicurativo in oggetto è qualificabile quale contratto di assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., non essendo nota l’identità dei soggetti assicurati al momento della stipula.

Il contratto di assicurazione per conto di chi spetta, così come il contratto di assicurazione per conto di altri, si caratterizzano per una dissociazione tra il contraente e il beneficiario dell’assicurazione, tale per la quale: sul contraente incombono tutti gli obblighi sia precontrattuali che contrattuali mentre i diritti nascenti dal contratto spettano all’assicurato. Sul punto, questo giudice aderisce all’orientamento della Corte di Cassazione per il quale “deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo” (Cass. sez. VI, 20.12.2017, n. 30653).

Richiamando la scrittura dell’art. 14 (in sentenza il testo integrale) contenuto nel Contratto GOLD, risulta che l’oggetto del rischio assicurato, sia ben descritto alle lettere a) e b) della predetta pattuizione, nel caso in esame questo Tribunale ritiene si versi nell’ipotesi sub b) della stessa.

Nelle motivazioni delle rispettive sentenze, emesse l’una sul Tribunale di Brescia e l’altra del Tribunale di Novara, entrambi i Giudicanti non hanno ritenuto opportuno la nomina del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per la verifica della fondatezza delle richieste degli attori.

Di fatto il solo presupposto che legittima la richiesta dell’indennizzo assicurativo è la dichiarazione di rigetto, tout court, della domanda anche solo in primo grado.

E tale presupposto si è in concreto verificato, dal momento che entrambi i giudizi si sono conclusi con sentenza di rigetto.

Tanto basta per affermare la sussistenza del diritto all’indennizzo.

Non vale ad ostacolare questa conclusione l’assunto della ITAS Mutua secondo cui non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà della soccombenza. Allo stesso modo, non vale ad ostacolare tale conclusione l’eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell’ ex art. 1900 c.c. (sinistro cagionato con dolo o con colpa grave dell’assicurato o del contraente) come sollevata dalla ITAS Mutua.

In particolare, l’assicuratore deduce l’esistenza del dolo e/o della colpa grave del contraente e/o dell’assicurato o beneficiario per aver, in tesi, consegnato ai clienti una perizia del tutto inattendibile e inidonea a supportare le argomentazioni nella stessa contenute nei giudizi contro i rispettivi istituti di credito.

L’affermazione non è condivisa da questo Ill.mo Giudice anche in considerazione che all’epoca delle due azioni la giurisprudenza in merito dibatteva su tema rendendola del tutto incerta.

Per il Giudice, citando giurisprudenza a suffragio della sua disamina, non è possibile ritenere sufficientemente dimostrata l’esistenza di alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave in capo ai due utenti, né alla consulente SDL (diretta contraente di ITAS Mutua) per: “aver promosso un’azione giudiziale di recupero di somme nei confronti dei propri istituti di credito sulla base di perizie che, almeno apparentemente, all’epoca dei fatti si dimostravano plausibili.

In definitiva, Il Giudice rigetta il rilievo svolto dalla compagnia assicurativa ITAS Mutua e pronunciata la condanna di questa al pagamento in favore dei due clienti SDL dell’indennizzo assicurativo.


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Tribunale di Brescia | Ordinanza R.G. n. 10329/2022 del 24-03-2023

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