ITAS Mutua condannata su Brescia

da | Ago 7, 2023 | Assicurazioni, IN EVIDENZA | 0 commenti

ITAS Mutua e la SDL Centrostudi di nuovo in scena sul Tribunale di Brescia

I due soggetti sono stati chiamati in causa per l’accertamento dell’effettiva operatività della polizza collettiva Tutela Legale ricompresa nel Contratto Gold e la richiesta di risarcimento delle spese legali sostenute dopo la soccombenza del giudizio incardinato con la perizia fornita da SDL e seguito dai suoi legali convenzionati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 

  • dichiara il difetto di legittimazione a resistere nel presente giudizio della società convenuta SDL Centrostudi spa; 
  • accoglie la domanda della società attrice e per l’effetto condanna la convenuta ITAS Mutua al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 18.210,15 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 
  • condanna altresì la convenuta ITAS Mutua a rimborsare alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate, in considerazione del valore della causa in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3.387,00 per compensi, oltre iva e cpa di legge.

Brescia, 17 febbraio 2023 Il Giudice  dott. Elisabetta Arrigoni

Indice

Le parti in causa e le loro domande

Le parti in causa sono tre:

Il Sig. Dumbo[1] chiama in causa la SDL Centrostudi srl Unipersonale – ora denominata ROMA SERVIZI srl in LIQUIDAZIONE – rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Riccio del foro di Napoli Nord, e la compagnia di assicurazione ITAS Mutua.

Le richieste della parte attrice

il Sig. Dumbo chiede al Giudice quanto segue:

  • accertare e dichiarare che SDL Centrostudi srl (già SDL Centrostudi spa), non ha esattamente adempiuto alla prestazione oggetto del contratto sottoscritto tra il Sig. Dumbo e la SDL Centrostudi relativamente all’elaborazione di perizia econometrica;
  • accertare e dichiarare che ITAS Mutua è obbligata a rimborsare al Sig. Dumbo, nella sua qualità di assicurato, gli importi relativi alle spese e ai compensi dallo stesso corrisposti per l’acquisto della perizia, per le spese di mediazione, per le spese legali di parte e di controparte in relazione alla controversia insorta con la sua banca ed alla successiva causa civile conclusasi con Sentenza n. 1477/2017 del Tribunale di Milano, così come indicato all’Art. 14 del contratto sottoscritto tra il Sig. Dumbo e SDL Centrostudi e così come espressamente previsto all’Art. 11 del contratto sottoscritto tra SDL Centrostudi (contraente) ed ITAS Mutua (compagnia assicuratrice) in favore degli Assicurati;
  • per l’effetto condannare, in via solidale e/o in subordine secondo il grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, SDL Centrostudi al risarcimento dei danni patiti dal Sig. Dumbo e quantificati in euro 18.210,15 o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in giudizio, oltre interessi legali sino al saldo effettivo, e ITAS Mutua a rifondere al Sig. Dumbo l’importo di euro 18.210,15 a titolo di rimborso delle somme dallo stesso corrisposte o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in giudizio, oltre interessi legali sino al saldo effettivo;

in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali e ad accessori come per legge

L’opposizione di SDL Centrostudi

  • dichiarare la improcedibilità della domanda, per mancata attivazione della mediazione obbligatoria, con tutte le conseguenze di legge;
  • accertare che nella fattispecie de qua in linea principale operi l’assicurazione per conto altrui così come disciplinata dall’art. 1891 c.c.;
  • accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della SDL, dal momento che l’effettiva legittimata si identifica nella sola compagnia di assicurazioni ITAS Mutua;
  • accertare e dichiarare la inconferenza della tesi, sostenuta da parte attrice, della ragionevole certezza delle conclusioni della perizia, trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato del prestatore d’opera intellettuale e per l’effetto
  • rigettare la domanda della parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Col favore delle spese e degli emolumenti di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore ex art. 93 cpc che se dichiara anticipatario.

Le contestazioni mosse da ITAS Mutua

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, nel merito: rigettare la domanda attorea nei confronti di ITAS Mutua, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite

Il processo, fatto e diritto

Inizialmente, deve essere respinta la domanda della SDL Centrostudi, tesa all’accertamento e alla declaratoria della improcedibilità della domanda attorea per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, dovendo valorizzare la circostanza pacifica secondo cui l’attore non ha stipulato con SDL un contratto assicurativo – non essendo SDL neppure una compagnia assicurativa – bensì ha firmato un c.d. Contratto GOLD avente ad oggetto “l’emissione di perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso di interesse usuraio contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing”.

In realtà, il Sig. Dumbo ha correttamente attivato la procedura di negoziazione assistita, al seguito della quale nessun riscontro è pervenuto da SDL mentre riscontro negativo perveniva da ITAS Mutua. Pertanto, l’eccezione di improcedibilità richiesta da SDL va rigettata.

Ed è esattamente così che fa sempre SDL, ora ROMA Servizi, non si presenta mai alle mediazioni o agli inviti delle negoziazioni, salvo poi sollevare le contestazioni ogni volta che la si chiama in causa.

Tutte le attività messe in atto da questa società e da chi ne fa parte sono, e sono sempre state, un sistema di produzione a nastro – tutte uguali, copia ed incolla, ogni istante la stessa ripetizione – messe in atto da decerebrati che sono i più idonei a compiere ogni minuto sempre la stessa cosa senza appunto pensare a cosa stai facendo. Sono irriverenti nei confronti di tutti i Giudici e della Giustizia, attraverso un rituale kafkiano, ma proprio per questo passa quasi inosservato agli occhi dei più, restando così sempre più arroganti e sfacciati.

Ma, torniamo alla Sentenza n. 390/2023 pubbl. il 17/02/2023 del Tribunale di Brescia che condanna ITAS Mutua.

Nel merito, la domanda formulata dalla parte attrice nei confronti di ITAS Mutua è fondata e va accolta nei termini qui di seguito.

Parte attrice, il Sig Dumbo, ha formulato una richiesta che coincide esattamente con l’oggetto della prestazione assicurativa. In particolare, con la stipula del contratto GOLD, l’attrice ha aderito, in qualità di assicurato, alla polizza Tutela Legale n. 91/M10282700 stipulata dalla SDL Centrostudi con la compagnia assicurativa ITAS Mutua, avente ad oggetto le spese legali – sino ad un massimo di € 100.000 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza – relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria promosse sulla base della perizia redatta da SDL Centrostudi per conto del Cliente – riferimento all’Art. 14 del Contratto GOLD.

È opportuno chiarire che il contratto assicurativo in oggetto è qualificabile quale contratto di “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta” ex art. 1891 c.c., non essendo nota l’identità dei soggetti assicurati al momento della stipula.

Il contratto di “Assicurazione per conto di chi spetta”, così come il contratto di “Assicurazione per conto di altri”, si caratterizzano per una dissociazione tra il contraente e il beneficiario dell’assicurazione, tale per la quale:

sul contraente incombono tutti gli obblighi sia precontrattuali che contrattuali mentre i diritti nascenti dal contratto spettano all’assicurato.

Sul punto, questo Giudice aderisce all’orientamento della Corte di Cassazione per il quale “deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo” (Cass. sez. VI, 20.12.2017, n. 30653).

Detto ciò, si ribadisce l’estraneità della resistente SDL Centrostudi e il conseguente difetto di legittimazione della medesima a resistere in giudizio considerando, da un lato, che la legittimazione processuale si risolve nella titolarità del potere o del dovere (a seconda che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio per far fronte ad un proprio interesse e, dall’altro, che la legittimazione passiva nello specifico deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda, e al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale causa petendi. L’attrice, infatti, mediante l’atto di citazione, ha formulato una pretesa esattamente coincidente con l’oggetto della prestazione assicurativa, alla quale SDL è rimasta estranea.

Quanto alla domanda proposta nei confronti di ITAS Mutua essa è fondata e va accolta.

Richiamando anzitutto il contenuto della clausola all’Art. 14 del Contratto GOLD di consulenza che recita …: “… trovate testo integrale nella sentenza …”, risulta evidente l’oggetto del rischio assicurato, in esso ben descritto.

Al più, l’attore ha altresì prodotto in giudizio il documento di “appendice” alla polizza in cui la stessa ITAS Mutua dichiarava l’estensione del caso assicurato al caso di mancato accesso alla CTU.

Nel caso in esame ritiene il Tribunale, tenuto conto che in quel giudizio non fu ammessa la CTU contabile, che si versi nell’ipotesi di sinistro prevista alla lettera b) del già menzionato Art 14. del Contratto GOLD qui riportato testuale: “b) mancato accesso alla CTU: in tutti quei casi in cui il Giudice non ritenga di far accedere il procedimento all’accesso peritale ritenendolo superfluo, non idoneo ecc. per cui ne consegua una sentenza di condanna.” Inoltre, la compagnia ITAS Mutua non ha svolto alcuna specifica contestazione della già menzionata “appendice”, di conseguenza, il contenuto e la previsione di estensione della polizza ai casi del mancato accesso alla CTU sono da ritenersi pacifici in causa.

Pertanto, privo di pregio è l’assunto di ITAS Mutua secondo cui ai sensi dell’Art. 13 della polizza relativa al rapporto contrattuale tra la SDL Centrostudi e la compagnia ITAS Mutua, ove il sinistro insorge “nel momento in cui il CTU dovesse cassare le perizie fatte redigere da SDL”. Invero, è sufficiente leggere la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1477/2017 allegata all’atto di citazione, ove in particolare, alla pagina 6 della predetta sentenza si legge: “Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il Giudice rinviava all’udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc”.

A nulla vale di contro la contestazione della convenuta compagnia assicurativa ITAS Mutua per cui la polizza non sarebbe operativa ex art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato – per colpa dell’assicurato.

È onere dell’assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi gravemente colposo l’operato dei professionisti della SDL Centrostudi, non potendosi la prova automaticamente desumere dal mero rigetto della richiesta di CTU che, come detto, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato e non potendosi, in ogni caso, far ricadere l’eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi e le capacità per valutare l’affidabilità o meno dell’elaborato peritale.

L’attore ha altresì documentato in giudizio tutti i costi sostenuti di cui chiede la restituzione, i quali sono da considerarsi rientranti in quelli previsti a rimborso dalla polizza. All’esito del giudizio non è emersa alcuna risultanza di senso contrario.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, questo Tribunale – il Tribunale di Brescia – dichiara l’operatività della polizza n. 91/M10282700 legata al Contratto GOLD della SDL Centrostudi, in favore dell’attore Sig. Dumbo (in qualità di Assicurato) e per l’effetto, condanna la convenuta ITAS Mutua al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 18.210,15 a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

In merito al regolamento delle spese di lite nei rapporti tra le parti valgano le seguenti considerazioni:

  • nel rapporto fra l’attrice e ITAS Mutua non vi sono ostacoli all’applicazione della regola della soccombenza, stante l’operatività della polizza in favore dell’attore. Pertanto, la convenuta ITAS Mutua va condannata a rifondere le spese di lite sostenute dall’attore nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e parametri minimi per la fase decisoria e istruttoria.
  • Quanto al rapporto tra l’attore, il Sig. Dumbo e la società SDL Centrostudi sussistono i presupposti per l’integrale compensazione, dovendosi valorizzare il difetto di legittimazione a resistere nel presente giudizio della convenuta SDL Centrostudi, attesa l’oggettiva incertezza per l’attore in ordine al rapporto interno tra le società SDL Centrostudi e la ITAS Mutua.

[1] nome di fantasia


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Tribunale di Brescia | Sentenza n. 390/2023 pubbl. il 17/02/2023

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