SDL Centrostudi condannata per abuso del processo

da | Ago 10, 2023 | SDL Centrostudi | 0 commenti

In uno dei precedenti post ho parlato dell’Accordo di Ristrutturazione del Debito chiesto da ROMA Servizi in Liquidazione – nuovo nome della SDL Centrostudi sul Tribunale di Roma.

È doveroso riportare qui uno dei motivi che hanno indotto il Presidente Dott. Antonino La Malfa a respingere il ricorso per l’omologa dell’Accordo di Ristrutturazione presentato dalla SDL Centrostudi o ROMA Servizi – chiamatela come vi viene meglio.

Sul punto: “…i professionisti incaricati, pur avendo attestato: la veridicità dei dati aziendali; l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, … hanno argomentato in maniera lacunosa, contraddittoria ed incoerente.

Secondo la prospettazione della ricorrente l’accordo si basa oltre che sul recupero dei crediti commerciali anche sulla possibilità di concludere positivamente la conciliazione giudiziale di tipo tributario, per l’importo di euro 250.000.

Con riferimento all’attivo realizzabile … gli attestatori si sono limitati a dedurre che:

  • la corposa e consistente attività di recupero, giudiziale non consente di poter elaborare valori certi, trattandosi di crediti in corso di recupero,

precisando che

  • le stime contabili elaborate dalla società e la relativa informativa, ai fini di una possibile valutazione del rischio di errore e/o incertezza nella valutazione operata, sono attendibili, poiché congrue, ragionevoli, sufficienti e appropriate, derivanti da fonte competente, obiettiva e munita della specifica conoscenza, qual è il legale incaricato per il recupero giudiziale, ovverosia soggetto tecnicamente competente, in quanto professionalmente deputato a svolgere tale attività.

Traduzione dal “legalese”:

la SDL (società) è stata spolpata per poi essere abbandonata esamine, senza più soldi per coprire i debiti nei confronti dell’indotto e una bella voragine di tasse da pagare il cui importo ammonta a 2milioni di € accumulati già dal lontano 2014 che loro attestano che certamente verrà transato con Agenzia delle Entrate a soli € 250.000 e verrà pagato con l’incetta seriale dei “presunti” crediti commerciali richiesti attraverso l’emissione massiva di decreti ingiuntivi per cui danno certezza di essere accolti dai Giudici in quanto affidati ad un avvocato che è competente per il solo fatto che fa solo quello.

È beh si così è un’altra roba!

Qui, entra in scena il triste spettacolo del circo “la SDL da società paladina che promette di difendere persone e aziende vessati dalle banche” a società vessatrice e aguzzina nei confronti dei propri ex clienti.

Le persone che sono finite in questo girone d’inferno hanno ricevuto atti denominati Decreto Ingiuntivo, ne ho visti di tutti i tipi con le motivazioni più assurde, ma tanto si sa nella legge dei grandi numeri qualcosa si porta a casa, loro sono esperti in questo meccanismo, e con questa attività volevano convincere della loro autorevolezza il Tribunale di Roma sulla richiesta di Ristrutturazione del Debito, dando per certo, per vincente il recupero de “la corposa e consistente attività di recupero crediti” perché “il legale incaricato per il recupero giudiziale, ovverosia soggetto tecnicamente competente, in quanto professionalmente deputato a svolgere tale attività”

Tutto così convincente che anche in Corte di Appello di Brescia si devono essere un pò stancati e infatti la Corte ha respinto il loro ricorso.

Ecco uno dei tanti casi, ex cliente SDL Centrostudi colpito da decreto ingiuntivo e di fatti risultato così certo e attendibile che SDL perde la causa e viene condannata al pagamento della sanzione, ex art. 96 III comma c.p.c. – Responsabilità aggravata

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’impugnazione avverso la Sentenza n. 3148/2019 del Tribunale di Brescia Seconda Sezione in data 18/11/2019 così dispone:

  • rigetta l’appello;
  • condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva ed € 1.911per la fase decisionale, oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge;
  • condanna SDL Centrostudi al pagamento, ex art. 96 III c cpc, della somma di € 1980 a favore della ditta …;
  • dichiara l’appellante SDL Centrostudi tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 luglio 2023

IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. Mariangela Bonati – IL PRESIDENTE Lucia Cannella

In questo articolo troverai

SDL Centrostudi contro i suoi clienti. Le parti in causa

SDL Centrostudi, rappresentata e difesa dagli avvocati dello studio dell’avv. Lauro Giovanni è la parte appellante

contro

Premiata Ditta – Filo & Brigitta[1], ex cliente SDL, è la parte appellata

Oggetto della causa: Prestazione d’opera intellettuale

In punto: appello alla Sentenza n. 3148/2019 del Tribunale di Brescia – seconda sezione- pubblicata in data 18/11/2019

Sintesi delle conclusioni delle due parti:

Dell’appellante, ossia SDL Centrostudi: in merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate nella causa in primo grado che qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte con condanna della Premiata Ditta – Filo & Brigitta al pagamento della somma di € 8.418,00 oltre spese ed interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 158/2017 ingiustamente revocato; condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Dell’appellata, ossia ex cliente SDL: in via principale di merito rigettare l’appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e con la condanna di controparte anche al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. – spese e competenze rifuse anche con riferimento al presente grado di giudizio.

Sintesi dei fatti

Con atto di citazione del 16/02/17, l’ex cliente SDL, la ditta Filo & Brigitta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2017 del 04/01/217, con cui il Tribunale di Brescia la condannava a pagare alla SDL Centrostudi srl la somma di € 8.814,00, oltre interessi e spese. Argomentava la parte opponente di aver stipulato con SDL, in data 16.07.15, un contratto che prevedeva inizialmente l’analisi contabile di conti correnti accesi in sei diversi istituti bancari, finalizzata al recupero di eventuali interessi anatocistici ed usurari.

Precisava Filo & Brigitta che, a modifica dell’originario contratto, decideva di limitare l’attività di analisi contabile a due sole posizioni, ovvero al conto corrente acceso presso la banca X e al conto corrente acceso presso la banca Y. Affermava quindi di avere integralmente pagato quanto dovuto per l’attività effettivamente svolta dalla SDL, relativa alla redazione delle citate 2 analisi contabili, mediante l’assegno del 12/08/15 di € 6.100,00 ed il versamento in contanti di € 3.000,00.

Si costituiva la SDL, contestando la ricostruzione dei fatti ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo; affermava che tutte le analisi richieste erano state compiute, negando al contempo che fosse intervenuto un accordo limitativo della prestazione inizialmente pattuita.

La causa era istruita documentalmente e con l’escussione del teste di parte attrice il Sig. Topi Topolino. Con la Sentenza gravata il Tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo e condannava la SDL Centrostudi al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice del giudizio di primo grado riteneva che il teste Sig. Topi Topolino, dichiaratosi collaboratore all’epoca di SDL, che aveva seguito per intero il rapporto contrattuale, fosse attendibile. Il teste aveva confermato che la limitazione dell’incarico, rispetto a quanto inizialmente previsto, era stata concordata verbalmente già nel settembre 2015 tra il Ragioniere della Filo & Brigitta e la SDL rappresentata nell’occasione dallo stesso Sig. Topolino e da un altro Direttore Aziendale della SDL, il quale rassicurava i presenti che non era necessario comunicare per iscritto il contenuto del nuovo accordo. Aggiungeva altresì che SDL aveva svolto solo le 2 perizie relative alle posizioni delle banche X e Y, che erano effettivamente state saldate.

Alla luce di ciò il Tribunale riteneva i pagamenti effettuati satisfattivi dell’attività commissionata ed irrilevante l’ulteriore attività che SDL assumeva avere svolto in ottemperanza al preesistente accordo del 16/07/2015.

Avverso la Sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia la SDL Centrostudi proponeva appello. Si costituiva Filo & Brigitta resistendo all’impugnazione.

La decisione della Corte e le motivazioni

Con il primo motivo l’appellante, la SDL, censura la Sentenza di primo grado per violazione dell’art. 2722 c.c. ritenendo che il giudice abbia errato nell’ammettere prima e porre a base della motivazione poi una prova testimoniale inammissibile, avente ad oggetto la modifica del contratto sottoscritto tra le parti.

Precisa che l’art. 2722 c.c. impone un limite legale di ammissibilità alla prova testimoniale che tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati aggiunti altri patti, non risultanti dal medesimo documento.

Rileva di aver dimostrato l’attività compiuta (ahahah – li ho già visti presentare, perizie così a caso e posticipate anche di anni, anche questa è un’attività seriale), in favore di Filo & Brigitta, in adempimento al contratto del 16.07.15, per la redazione dell’analisi contabile relativamente a n. 5 rapporti bancari, oltre a quello svolto sul conto corrente presso la banca Y, come da successivo contrato del 03.08.15.

Tanto ci vuole un attimo con un timbro scannerizzato, una sigla in formato file .png, una bozza perizia pre-compilata e l’arroganza del pensiero che nessuno andrà a controllare il documento anche perché incredibilmente queste perizie giudicate “inattendibili” da tutti i Tribunali non vengono mai consegnate, e il gioco è fatto)

SDL evidenzia che al contrario Filo & Brigitta non ha dimostrato la presunta richiesta e l’intervenuto accordo di modifica del contratto del 16.07.15 originariamente siglato e la sua limitazione quindi alla sola posizione della banca X.

Con il secondo motivo l’appellante, SDL, lamenta violazione di norme di legge e omessa ed erronea valutazione della documentazione in atti.

Sostiene che la modifica contrattuale non veniva mai a formalizzarsi in quanto non accettata né sottoscritta da SDL. Rileva che nelle mail del 17.11.15 e del 22.11.15 (doc. …) non si evince quali sono le modifiche e a quale contratto debbano essere apportate.

Pensate, non sanno leggere due mail ma si proclamano “soggetto tecnicamente competente, in quanto professionalmente deputato a svolgere tale attività.”

Precisa che oggetto del decreto ingiuntivo è il mancato pagamento di quanto pattuito per il contratto del 16.07.15 e non del contratto sottoscritto in data 03.08.2015 che si considera regolarmente saldato da Filo & Brigitta (eh, che fortuna!)

A fronte quindi di un ammontare del corrispettivo contrattualmente pattuito per entrambi i contratti per cui è causa di € 11.900,00 oltre iva, l’ex cliente Filo & Brigitta ha corrisposto a SDL Centrostudi il minor importo di € 5.000,00 oltre IVA, residuando così un debito nei confronti dell’opposta di € 6.900,00 oltre IVA.

Aggiunge l’appellante, con riferimento alle somme in contanti versate direttamente al consulente SDL, che tale modalità non era prevista contrattualmente e che comunque dal documento non si evince esattamente a quale perizia ovvero a quale contratto tale pagamento va computato.

La Corte d’Appello di Brescia risponde che i motivi sopra esposti sono stati considerati infondati.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla SDL l’assunzione della prova testimoniale non contravviene al dettato dell’art. 2722 c.c., dal momento che le circostanze su cui è stato sentito il teste oggetto della capitolazione non riguardano patti aggiunti o contrari al documento contrattuale per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea ad esso. La modifica concordata tra le parti, come sostenuto da Filo & Brigitta e confermato dal teste, è successiva al contratto del 16.07.15 e data al settembre 2015.

Il teste, consulente e sottoscrittore del citato contratto per conto di SDL, ha infatti dichiarato di avere personalmente messo in contatto le parti contraenti e che SDL aveva eseguito 6 pre-analisi gratuite per conto di Filo & Brigitta, che aveva deciso poi di andare avanti per sole 2 posizioni, quelle riguardanti appunto la banca X e la banca Y, per le quali la cliente aveva saldato l’incarico con l’assegno di € 6.100 del 12.08.15.

Il teste ha altresì confermato che la parziale esecuzione del contratto del 16.07.15 era stata già concordata, a settembre del 2015; l’accordo era stato raggiunto verbalmente, alla sua presenza, tra il Ragioniere della Filo & Brigitta e altro consulente della SDL, il quale in quell’occasione lo “rassicurò del fatto che non c’era bisogno di scrivere il contenuto dell’accordo”.

Va sottolineato altresì che nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge (a pag. 2 al punto 4): “SDL redigeva le 5 analisi preliminari convenute ed una perizia tecnica in data 15.01.16” – prodotte come docc. 4 e 5, mentre solo nel giudizio di opposizione l’appellante deduceva di aver predisposte tutte le perizie tecniche docc. 6-9 riguardanti i rapporti di conto corrente individuati nel contratto del 16.7.2015.

Era certamente onere dell’appellante, la SDL, dimostrare l’effettiva redazione delle medesime ed il loro tempestivo invio alla controparte che ha sempre negato di averle ricevute, considerato anche il fatto che tali perizie risultano del tutto identiche divergendo solo per la intestazione e la pag. 14 dove risultano riportati i dati già indicati nelle pre-analisi gratuite.

Tra l’altro nella copia del citato contratto del 16.07.15 depositata da SDL accanto ai nomi di alcune banche elencate nella tabella 2 si trova riportata la dicitura “NO” a dimostrazione che fossero state espunte dall’incarico iniziale.

Alla luce di quanto sopra il comportamento giudiziale complessivo della SDL costituisce abuso del processo, la stessa ha infatti chiesto monitoriamente un credito rivelatosi insussistente per le ragioni già illustrate in modo chiaro nella motivazione della Sentenza di primo grado ed ha inoltre proposto motivi d’appello pretestuosi, ciò che comporta la condanna, ex art. 96 III comma c.p.c., di SDL Centrostudi al pagamento della somma di € 1980 a favore di Filo & Brigitta, pari alla metà delle spese di lite del grado.

Al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 – valore dichiarato da euro 8.418,00.

Questo non è l’unico caso, provvederò a pubblicare tutte le altre a sostegno inequivocabile del fatto che le motivazioni del Presidente La Malfa nel rigetto della Ristrutturazione del Debito di SDL – ROMA Servizi, sono assolutamente fondate in relazione all’ aleatorietà, ossia la totale incertezza di recupero dei crediti commerciali che dirò di più, come nel caso in esame, per lo più sono totalmente infondate.

Unica pecca di questa vittoria è che SDL non paga; quindi, i campioni della guerra contro le banche ora sono anche i primatisti che si beffano della Giustizia oltre che dello Stato.


[1] nome di fantasia


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Tribunale di Milano - Ordinanza R.G. n. 44524/15 del 24/09/15

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