ITAS Mutua altra condannata su Monza

da | Giu 6, 2022 | Assicurazioni | 0 commenti

Monza, un’altra vittima del “sistema SDL Centrostudi – Contratto GOLD” assicurata con ITAS Mutua è stata totalmente risarcita grazie all’accoglimento totale della sua domanda presentata in Tribunale e discussa avanti il Giudice Dott Alessandro Rossato.

L’ostinazione e la determinazione dei brianzoli dovrebbe essere presa ad esempio da tutti noi.

In questo articolo troverai

A mio giudizio uno dei punti importanti della disamina del Giudice Dott Rossato è l’affermazione che le clausole incluse nel “Contratto GOLD” potevano portare il cliente di SDL/assicurato ITAS Mutua a fare affidamento sulla competenza e sulla serietà della SDL Centrostudi.
Le clausole contrattuali quindi incluse nel Contratto GOLD, di fatto potrebbero essere state strumentalizzate dalla SDL e da tutti gli avvocati convenzionati proprio per assicurarsi la montagna di vendite sia di perizie che di servizi legali, agevolati sicuramente dal fatto che la Compagnia ITAS Mutua potrebbe non aver esercitato in maniera solerte la propria facoltà di controllo sui prodotti e sui servizi proposti dalla contraente di polizza, la SDL, e venduti in forma massiva.

Sul punto, mi pare corretto aggiungere una integrazione documentale inerente ad una ricerca svolta dalla nostra associazione SOS Difesa Legalità sul “Caso SDL Centrostudi”.
Da questi accertamenti risulterebbe che la compagnia ITAS Mutua ha venduto il contratto collettivo di assicurazione n. 91/M10282700 alla SDL Centrostudi per assicurare i clienti del “Contratto GOLD” attraverso l’intermediazione di una società di brokeraggio, e fin qui nulla di strano.
La società in questione è/era denominata SDL Insurance srl, ne fa spesso menzione la stessa ITAS Mutua in molte sue missive. Questa società che dal 2020 risulterebbe in liquidazione, aveva, pensate che cosa bizzarra, la stessa sede legale della SDL Centrostudi, ossia Via Padana Superiore, 82/b.

Le stranezze non finiscono qui, la proprietà della SDL Insurance risultava essere la società Blukivos, almeno fino al 2020, che era anche la proprietaria della SDL Centrostudi, e con quest’ultima la SDL Insurance condivideva anche lo stesso procuratore e alcuni membri del consiglio di amministrazione tra i quali il sig. Stefano Pigolotti fondatore insieme al sig Serafino Di Loreto della SDL Centrostudi.

Citando Agatha Christie «un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, tre diventano una prova», ma sicuramente ITAS Mutua avrà eserciztato il suo dovere di controllo sulla correttezza e la trasparenza dell’operazione commerciale che andava ad avviare.

Ad ogni modo, Il Dott Rossato sostiene che non può essere addebitato all’assicurato, la responsabilità di essersi avvalso dei servizi di SDL Centrostudi apparentemente così convenienti, del resto in una macchina così perfetta ed allettante che produce soldi, chiunque avrebbe voluto cogliere un’opportunità di entrare nel cerchio magico, per contro, ITAS Mutua, accettando il contratto di assicurazione, era certamente a conoscenza delle clausole che legavano SDL Centrostudi e il proprio cliente e probabilmente, ITAS Mutua aveva anche la possibilità di accedere ad infinite informazioni dato che il gruppo SDL Centrostudi/Insurance erano precisamente sia cliente che collaboratore/agente della stessa compagnia di assicurazione.

Le parti in causa, il procedimento ex art 702 bis c.p.c

Parte attrice: la “Società XZ” chiede al Giudice di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione della cifra complessiva pari ad € 23.020,22 o cifra minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia e, per l’effetto, condannare la società ITAS Mutua a corrispondere la suddetta cifra, oltre interessi legali, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
L’attore chiede anche vittoria di spese e compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva.
Parte resistente: la ITAS Mutua chiede in via preliminare di rigettare le domande dell’attore per intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa invocata; in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
Il procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c
La causa è stata istruita dall’attore attraverso il procedimento sommario di cognizione previsto dall’art. 702 c.p.c., introdotto nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 51, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69, questa procedura è finalizzata principalmente all’abbreviazione del contenzioso civile.
La causa in oggetto in questo post ha natura meramente documentale, non occorrono né la deposizione da parte dei testi, né la chiamata del Consulente Tecnico d’Ufficio, CTU, e dunque si ritiene che essa possa essere definita sulla base delle produzioni dei reali documenti effettuate dalle parti durante il procedimento.

Il processo contro ITAS Mutua

I fatti esposti da parte attrice, la “Società MZ”

Con atto depositato il 19.05.2021 la “Società XZ” chiama in causa ITAS Mutua compagnia assicurazioni, e ne chiede la condanna al pagamento della somma di euro 23.020,22 in forza della polizza Tutela Legale “Contratto GOLD” della data 04.03.2014 tra la società SDL Centrostudi e la ITAS Mutua, avente ad oggetto il rimborso delle spese e dei compensi relativi ad una controversia risoltasi con la soccombenza dell’assicurato.

Nell’atto si legge che parte attrice sottoscriveva in data 26.08.2014 con SDL Centrostudi un contratto denominato “Contratto GOLD”, con cui affidava a quest’ultima l’analisi contabile del rapporto di leasing esistente tra la “Società XZ” e una banca.
Il “Contratto GOLD” prevedeva che SDL Centrostudi affidasse, per conto della “Società XZ”, a professionisti di fiducia, l’espletamento di un’apposita relazione al fine di avviare, in caso di accertata sussistenza di fenomeni di anatocismo e/o di usura, una vertenza giudiziale contro l’istituto di credito

Inoltre, al punto 14 dello stesso prevedeva, l’adesione della “Società XZ” alla polizza generale denominata “Tutela Legale”, stipulata dalla SDL con la ITAS Mutua, avente n. 91/M10282700.

La polizza “Tutela Legale” prevedeva all’art. 11, in particolare, l’obbligo della compagnia assicuratrice ITAS Mutua di rimborsare all’assicurato, in caso di soccombenza dichiarata con sentenza, tutte le spese dallo stesso sostenute (legali, peritali ecc.) in relazione al giudizio intrapreso.

Previo tentativo infruttuoso di mediazione, con atto di citazione notificato in data 10.02.2016, la “Società XZ”, difesa dall’avv. De Donno del foro di Milano quale difensore indicato dalla stessa SDL Centrostudi conformemente a quanto prescritto dal contratto, conveniva in giudizio la banca, davanti al Tribunale di Milano, al fine di sentirla condannare alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite …, come da apposita perizia fatta redigere prima del giudizio da un professionista Dott Alessandro Cotturri della Blue Line Consulting, anche questo tra i professionisti convenzionati incaricato da SDL Centrostudi.

Il giudizio si concludeva con la Sentenza n. 7343/2019 pubbl. in data 22.07.2019, con cui il giudice respingeva la tesi di parte attrice e condannava la “Società XZ”a rifondere le spese di giudizio alla convenuta, pari ad € 11.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% e c.p.a..
In particolare, nella sentenza il Giudice sosteneva, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, che non si potessero sommare i tassi degli interessi corrispettivi e moratori, al fine di valutare il superamento del tasso soglia, e che il tasso degli interessi di mora e/o gli interessi di mora non possono essere considerati ai fini dell’usura. Il Tribunale, infine, escludeva che potesse essere configurato il fenomeno del cd. anatocismo.

In totale, la “Società XZ”, in relazione al rischio coperto dalla polizza citata, sosteneva spese per un totale di € 23.020,22. Ritenendo operante la polizza “Tutela Legale” del Contratto GOLD la ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese alla società assicuratrice, senza esito, richiesta fatta in data 4.1.21, inoltre ITAS Mutua non dava nessun esito nemeno all’invito alla negoziazione assistita della data 11.03.2021.

Da qui l’odierna azione giudiziale.

L’opposizione di parte resistente, ITAS Mutua. 

ITAS Mutua si costituisce nel giudizio eccependo in primo luogo la maturata prescrizione del diritto all’indennizzo richiesto, afferma ITAS Mutua, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della polizza che “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell’Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall’insorgenza dello stesso”.
Il primo comma del medesimo articolo precisa che “L’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL”.

L’appendice n. 1 alla polizza assicurativa (doc. 3 del fascicolo avversario, ultima pagina) disciplina il caso in cui, al contrario, non venga dato accesso alla CTU prevedendo in tal caso che l’insorgenza del sinistro decorre dal momento del diniego all’accertamento peritale (testualmente: “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all’accesso peritale”.
Il momento esatto in cui sorge il sinistro va quindi individuato o quando il CTU “cassa” la perizia di SDL (e dunque al momento del deposito della CTU) o quando il giudice nega l’accesso alla CTU (rileva in tal caso la data dell’ordinanza di diniego) (il grassetto è di parte convenuta, n.d.e).
Da quel momento iniziano a decorrere i 24 mesi per la richiesta di indennizzo.

Nella fattispecie, espone la convenuta, il giudice ha negato l’accesso all’indagine peritale con ordinanza del 30.11.2016, come risulta dallo storico in forma anonima della causa n. 8484/2016 RG Tribunale di Milano (che la resistente ha allegato) e la prima comunicazione di denuncia del sinistro alla Compagnia è avvenuta solo in data 04.01.2021 come risulta dalla PEC di medesima data prodotta da controparte.
Conclude parte resistente che, essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine dei 24 mesi previsti dal contratto e anche dal secondo comma dell’art. 2952 c.c. il diritto all’indennizzo deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.

In secondo luogo, parte resistente eccepisce l’inoperatività della polizza per mancanza del requisito dell’alea, ricordando che beneficiari di detta polizza sono i clienti SDL che stipulano un contratto di consulenza c.d. “Contratto GOLD” avente ad oggetto:
i) l’incarico per la redazione dell’analisi contabile del mutuo che il cliente SDL ha stipulato con un determinato istituto di credito, al fine di accertare, tramite redazione di una perizia econometrica certificata, eventuali profili di irregolarità dello stesso;
ii) il mandato per la successiva azione di tutela e/o di risarcimento danni e/o di difesa, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nei confronti dell’istituto di credito responsabile dell’applicazione dell’anatocismo e/o usura durante il rapporto di mutuo (art. 11 comma 4, polizza).

Oggetto della suddetta polizza di Tutela Legale è il rischio di soccombenza nei predetti giudizi dichiarato con sentenza e conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia (art. 11, comma 1, polizza).

Il rischio, l’alea, è elemento fondamentale di tale polizza, che appartiene dunque a tutti gli effetti alla categoria di contratti di assicurazione,

La componente di aleatorietà che contraddistingue la polizza n. 91/Ml0282700 è indicata nell’art. 13 delle condizioni generali, laddove si precisa che l’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL; oppure quando il giudice decidesse di non dare accesso alla CTU perché non ne ricorrono i presupposti (ad es: contrarietà della perizia alla documentazione contrattuale, natura esplorativa dell’accertamento richiesto, genericità delle argomentazioni contenute nella perizia …).

Nella fattispecie, sostiene parte resistente, l’iniziativa processuale contro la banca è stata promossa da “Società XZ” sulla scorta di una perizia assolutamente inadeguata (peraltro nemmeno asseverata/certificata o comunque priva di una effettiva asseverazione) a sostenere le ragioni di parte attrice.

L’inadeguatezza, prosegue parte resistente, si ricava in particolare dalla stessa sentenza del Tribunale di Milano laddove a pag. 3 si legge che la tesi attorea della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica dell’usurarietà dei tassi applicati non trova fondamento né nella legge e né tanto meno nella giurisprudenza.

Sulla base di tale rilievi ITAS Mutua conclude che è agevole riscontrare che nella fattispecie l’alea del giudizio è del tutto assente in quanto la soccombenza della “Società XZ” era un evento certo e prevedibile stante l’inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa; parte ricorrente quindi non aveva nessuna possibilità di veder accolte le domande proposte sulla base di una perizia carente sotto ogni punto di vista, del tutto contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e ad un orientamento consolidato da molti anni di segno contrario all’interpretazione fornita dal perito SDL Centrostudi che, come detto, si è ben guardato dal “certificare” – assumendosene espressamente la responsabilità – il contenuto della stessa.

Aggiunge poi ITAS Mutua che l’inoperatività della polizza è rilevabile anche sotto altro profilo e cioè per colpa grave della contraente SDL Centrostudi che provoca la decadenza dalla garanzia assicurativa, richiamando l’articolo 1900 del codice civile e contestando infine sia la prova del quantum, sia il quantum stesso.

Le argomentazioni del Giudice

Così definito il perimetro valutativo, è evidente che la primaria attenzione va data alla polizza in esame.
Le clausole della polizza tra SDL Centrostudi e ITAS Mutua che vengono all’esame sono le seguenti:

Art. 11 oggetto dell’assicurazione e liquidazione del sinistro

«La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell’assistenza stragiudiziale e poi giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia nell’ambito della vita privata e/ o dell’attività di impresa dell’assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli.

( … )

Beneficiari della presente polizza sono gli assicurati che hanno stipulato il contratto GOLD con SDL (che prevede la redazione della perizia econometrica, il mandato per l’azione di tutela e/ o recupero del danno e/ o per la difesa di eventuali aggressioni da parte di istituti bancari)».

( … )

Articolo 13 – insorgenza del caso assicurativo

«L’insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/ o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL . 
La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell’assicurato entro e non oltre 24 mesi dall’ insorgenza dello stesso.

Affinché le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi alla firma del contratto Gold stipulato dal cliente, pena appunto la decadenza dalla copertura assicurativa».

In appendice si è chiarito che:
«per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all’accesso peritale”».

Espressamente la Compagnia convenuta afferma che “il momento esatto in cui sorge il sinistro va quindi individuato o quando il CTU “cassa” la perizia di SDL (e dunque al momento del deposito della CTU) o quando il giudice nega l’accesso alla CTU (rileva in tal caso la data dell’ordinanza di diniego) (il grassetto, come i successivi che si richiameranno, è nella comparsa di costituzione, n.d.e.). Da quel momento iniziano a decorrere i 24 mesi per la richiesta di indennizzo” (comparsa della Compagnia resistente, pag. 2).

Nel caso in esame si rileva che è pacifico che non vi sia stata quella “cassazione” di cui parla l’art. 13 primo comma della polizza, non essendo stata redatta una CTU “avversativa”. …

Occorre, quindi, perché si possa prendere in esame l’eccezione di prescrizione, che sia stato emesso un provvedimento giudiziale di espresso rigetto di una richiesta di CTU, richiesto proprio per valutare le ragioni avversative rispetto alla richiesta.

Nel caso in esame tale provvedimento non è stato emesso. …

Rigettata così l’eccezione di prescrizione, …, e si deve esaminare la seconda contestazione della parte resistente, con riguardo all’alea.

Il parametro deve essere quello concreto della sentenza del Tribunale di Milano n. 7343/2019 nel procedimento R.G. 8484/2016, estensore il GiudiceDdott. Tranquillo. …

Come si può leggere nella sentenza del Tribunale di Milano il contenuto della decisione finale viene raggiunto confutando arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, in particolare, oltre alla citata sentenza n. 350/2013, anche le sentenze 27442/2018, 5286/2000, una decisione della Corte Costituzionale (n. 20/2002, con il richiamo alle decisioni della Cassazione ivi presupposte)

La confutazione delle acquisizioni giurisprudenziali è avvenuta attraverso un metodo dialettico e non assiomatico, ed è giunta financo a rettificare l’interpretazione che era stata data (sulla scorta della relazione) di una legge di interpretazione (il gioco di parole è inevitabile visto il contenuto delle riflessioni contenute nella sentenza), legge 24/2001 di conversione del decreto L. 394/2002, a dimostrazione che il tema non aveva una soluzione preconcetta e prevedibile. …

Non si può quindi condividere l’eccezione di parte resistente secondo cui sarebbe venuta a mancare, nel caso in esame, l’aleatorietà.

Va anche ricordato che alle ipotesi di azione o resistenza in giudizio con malafede o colpa grave provvede l’articolo 96 del codice di rito, con la relativa disciplina: nel giudizio davanti al Tribunale di Milano non è stato invocato, né è stato applicato l’articolo 96 c.p.c.

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Sei una vittima del sistema SDL Centrostudi?

ITAS Mutua non ti ha risarcito?

Questo conduce ad introdurre l’ulteriore tema evidenziato dalla convenuta, attinente la colpa grave della contraente SDL Centrostudi, che sul punto richiama la decisione della Corte d’Appello di Torino, sez. 3° civile, n. 134-2001 che ha qualificato il rapporto sotto la forma del contratto per conto di chi spetta, 1891 c.c. (polizza collettiva, contratto unico di assicurazione), ed ha condannato SDL Centrostudi.

Tale profilo va rigettato sotto due profili.

In primo luogo, SDL Centrostudi non è parte nell’odierno procedimento, non è quindi posta in grado di esporre le proprie ragioni, così che non se ne possono esaminare profili di responsabilità.
In secondo luogo, il contratto di assicurazione con ITAS Mutua prevedeva un necessario collegamento tra l’attività di SDL Centrostudi e il rischio assicurato: l’assicurato era infatti tenuto non solo ad avvalersi della perizia redatta da un professionista incaricato da SDL Centrostudi (art. 11, comma 2, n.1 polizza e art. 12, lettere a) e b), ma anche di un legale indicato dalla stessa SDL, e tutte le attività non necessitavano di preventiva approvazione/autorizzazione di ITAS.

Il Contratto GOLD “per l’emissione di perizia per parere pro-veritate” tra la società “Società XZ” e la SDL Centrostudi (doc. 2, ricorrente), nella clausola n. 13 prevede che “il cliente prende atto che la/e preanalisi e l’analisi (perizia) commissionate a SDL sono redatte con software Asseverato con Certificazione Accademica, e vengono controllate, redatte, timbrate e sottoscritte da professionisti ” ad acta” con specifica competenza in matematica finanziaria”.

La successiva clausola 14 prevede la decadenza dalla copertura assicurativa nel caso di rescissione del contratto con SDL o (ancor più significativo) intendesse avvalersi di un proprio legale, anziché di quello eventualmente indicato da SDL.

Queste clausole portavano il cliente di SDL e assicurato ITAS Mutua a fare affidamento sulla competenza di SDL, potendo egli presumere che mai ITAS Mutua avrebbe accettato di sottoporsi al rischio assicurativo se non per una contraente che non lasciava margini di incertezza sul proprio operato e che si affidava a preanalisi e ad analisi (perizie) asseverate e a periti con specifica competenza.

Tale si presentava la solidità del binomio SDL/ITAS da estendersi anche alla piena fiducia nell’operato del legale scelto da SDL, senza necessità di preventivo consenso.

Non può quindi essere addebitato all’assicurato, odierno ricorrente, di essersi avvalso dei servizi di SDL. Per contro, ITAS Mutua, accettando il contratto di assicurazione, era a conoscenza delle clausole che legavano SDL e il proprio cliente, che, va aggiunto, non prevedevano una” certificazione” della perizia (né peraltro ITAS Mutua chiarisce quale avrebbe dovuto essere l’ente certificante).

In sintesi conclusiva sull’ an:
– accertata e non contestata l’esistenza del contratto di assicurazione di cui si discute,
– accertata e non contestata l’instaurazione di un giudizio civile conseguente ad una perizia fatta redigere da un professionista incaricato da SDL, con il ministero di un difensore scelto da SDL;
– rigettate le eccezioni di prescrizione e di mancanza di alea e le eccezioni riguardanti il rapporto con SDL,
– accertata la pronuncia di una sentenza di rigetto delle domande di parte attrice ( odierna ricorrente) assicurata con ITAS Mutua,
– ne consegue il diritto alla percezione dell’indennizzo pattuito in polizza.

… Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento dell’importo di € 20.855,65.

La soccombenza comporta anche la rifusione delle spese di causa, che vengono liquidate secondo i parametri ministeriali (DM 55/2014) aggiornati al DM 37/2018 e nei minimi, considerata la natura della procedura e l’attività richiesta, ….

Tribunale Monza condanna ITAS Mutua

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra “Società XZ” , ricorrente ex art. 702 bis cpc e ITAS Mutua, resistente:

accertato il verificarsi del sinistro per cui è causa e l’operatività della polizza n.91/M10282700 con ITAS Mutua, dichiara tenuta e condanna ITAS Mutua a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 20.855,65 per il titolo dedotto in giudizio.

Condanna altresì ITAS Mutua alla rifusione delle spese di causa in favore della ricorrente, che liquida in € 1.465,91, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.

Esecutività ex art. 702 ter comma 6 cpc.

Così deciso in Monza, il 19 maggio 2022 Il giudice Dott. Alessandro Rossato


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Tribunale di Monza | Ordinanza R.G. n. 4302/2021 del 19/05/2022

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